<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557</id><updated>2012-02-16T15:35:22.732-08:00</updated><category term='sostanze stupefacenti'/><category term='Fondo di Garanzia Vittime della Strada'/><category term='Violenza sessuale'/><category term='Responsabilità da attività pericolosa'/><category term='condominio'/><category term='MORTE DEL PROCURATORE'/><category term='reato maledizione'/><category term='avvocato'/><category term='Notificazione'/><category term='Eccessiva durata dello sfratto: si all&apos;equo indennizzo'/><category term='Condominio - limiti dell&apos;installazione dell&apos;antenna'/><category term='mandato incarico professionale'/><category term='disamina testo integrale sentenza e ritiro fascicolo'/><category term='Guida in stato di ebbrezza confisca obbligatoria'/><category term='Ferie arretrate'/><category term='Risponde di maltrattamenti contro i figli chi picchia il partner davanti a loro'/><category term='commercialista'/><category term='responsabilità appalto difetti csotruzione'/><category term='giudice ordinario rateizzazione debito contributivo'/><category term='peculato'/><category term='L’eccesso di velocità telelaser traffico'/><category term='competenza valore giudice di pace'/><category term='Successione legittimari rogito'/><category term='Revoca mandato'/><category term='Fallimento'/><category term='opposizione'/><category term='avvocati'/><category term='testimonianza retribuzione'/><category term='Giustizia Map'/><category term='Immigrazione'/><category term='danno morale risarcibilità risarcimento'/><category term='Broccardi latini'/><category term='mobbing'/><category term='DIRITTO DI FAMIGLIA – Il neo avvocato con “curriculum lusinghiero” può mantenersi da solo'/><category term='penale'/><category term='venditoe immobile obbligo certificato abitabilità'/><category term='impugnazione deliberazioni spese gestione servizi riscaldamento condizionamento d&apos;aria'/><category term='presenza'/><category term='matenimento'/><category term='bollo auto accertamento prescrizione'/><category term='Offese negli scritti difensivi'/><category term='Rapporto di lavoro - Extracomunitari - Regolarizzazione - Permesso di soggiorno - Espulsione - procedimento penale - Reato'/><category term='ricorso per ottemperanza'/><category term='attività di esercizio di impianto di risalita'/><category term='carro attrezzi condominio'/><category term='tariffario'/><category term='La cartella esattoriale non dettagliata va annullata'/><category term='condominio terrazzo coperturariparazione ricostruzione manutenzione'/><category term='risarcimento danni sentenza penale'/><category term='Minorile'/><category term='Lavoro - responsabilità del datore di lavoro - infortunio'/><category term='comune cose in custodia'/><category term='Notifica  atto giudiziario rappresentante'/><category term='assegno divorzile'/><category term='conducente'/><category term='spese'/><category term='principio attivo'/><category term='riparazione per ingiusta detenzione‏'/><category term='DIRITTO DI FAMIGLIA – Il giudice può ordinare il prelievo dello stipendio dell’ex marito che ritarda a versare l’assegno di mantenimento'/><category term='Notifica presso la sede operativa'/><category term='attuazione sentenza.'/><category term='amministratore condominio'/><category term='materia di sicurezza stradale.'/><category term='contratto preliminare'/><category term='multe'/><category term='esame'/><category term='Lavoro - 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Come ormai noto, i confini del citato diritto, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione e applicato in ambito penalistico per il tramite dell'art. 51 del codice penale, sono rappresentati dalla verita' dei fatti oggetto di asserzione, dalla continenza dell'espressione utilizzata e dal rispetto dell'altrui persona. &lt;/div&gt;&lt;div class="ecxclr"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7424735917052026706?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7424735917052026706/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-cliente-offende-il-lavoro.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7424735917052026706'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7424735917052026706'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-cliente-offende-il-lavoro.html' title='Il cliente offende il lavoro dell&apos;avvocato: non e&apos; ingiuria ne&apos; diffamazione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7347111980761523243</id><published>2012-02-13T23:43:00.004-08:00</published><updated>2012-02-13T23:43:57.981-08:00</updated><title type='text'>Neve e ghiaccio mattutini, elementi visibili e scivolata prevedibile</title><content type='html'>&lt;div class="ecxtxt_art_grigio_12"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_art_grigio_12" href="http://www.dirittoegiustizia.it/news/14/0000055707/Neve_e_ghiaccio_mattutini_elementi_visibili_e_scivolata_prevedibile.html" style="color: #333333; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Neve e ghiaccio mattutini, elementi visibili e scivolata prevedibile"&gt; Fatali i passi dalla macchina al bancomat: una donna cade e riporta lesioni significative. Lo scenario e l’orario rendono, però, facilmente visibile la situazione dei luoghi. Impossibile attribuire la responsabilità dell’episodio alla banca.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/14/0000055464/Tribunale_di_Monza_sez._I_Civile_sentenza_n._3240_11_depositata_il_7_dicembre.html" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza n. 3240/11; depositata il 7 dicembre)"&gt;(Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza n. 3240/11; depositata il 7 dicembre)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7347111980761523243?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7347111980761523243/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-mattutini-elementi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7347111980761523243'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7347111980761523243'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/neve-e-ghiaccio-mattutini-elementi.html' title='Neve e ghiaccio mattutini, elementi visibili e scivolata prevedibile'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7058342627507704155</id><published>2012-02-13T23:43:00.002-08:00</published><updated>2012-02-13T23:43:35.724-08:00</updated><title type='text'>stato di ebbrezza</title><content type='html'>&lt;div class="ecxspazio"&gt;&lt;img border="0" height="15" src="http://deg.net-uno.eu/images/spacer.gif" width="1" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtit_categ" style="color: #516379; font-family: Georgia,'Times New Roman',Times,serif; font-size: 15px; font-weight: bold; text-decoration: none; text-transform: uppercase;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtit_art"&gt;&lt;a class="ecxlnk_tit_art" href="http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000055706/Automobilista_ubriaco_ma_macchina_in_sosta_%C3%88_comunque_reato.html" style="color: #18478f; font-family: Georgia,'Times New Roman',Times,serif; font-size: 17px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Automobilista ubriaco ma macchina in sosta? È comunque reato"&gt;Automobilista ubriaco ma macchina in sosta? È comunque reato&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_art_grigio_12"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_art_grigio_12" href="http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000055706/Automobilista_ubriaco_ma_macchina_in_sosta_%C3%88_comunque_reato.html" style="color: #333333; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Automobilista ubriaco ma macchina in sosta? È comunque reato"&gt; Macchina in sosta e conducente completamente ubriaco. Il reato di guida in stato di ebbrezza si configura anche se l’auto non è in movimento. E', infatti, irrilevante che il veicolo, nel momento in cui viene effettuato il controllo, sia fermo o in movimento.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/15/0000055462/Corte_di_Cassazione_sez._IV_Penale_sentenza_n._5404_12_depositata_il_10_febbraio.html" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5404/12; depositata il 10 febbraio)"&gt;(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5404/12; depositata il 10 febbraio)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7058342627507704155?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7058342627507704155/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/stato-di-ebbrezza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7058342627507704155'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7058342627507704155'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/stato-di-ebbrezza.html' title='stato di ebbrezza'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3352604287490871999</id><published>2012-02-13T23:41:00.003-08:00</published><updated>2012-02-13T23:41:45.101-08:00</updated><title type='text'>L'aumento del canone di locazione non fa aumentare l'assegno di divorzio</title><content type='html'>Cass. civ. 31-1-2012 n. 1337&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3352604287490871999?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3352604287490871999/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/laumento-del-canone-di-locazione-non-fa.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3352604287490871999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3352604287490871999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/laumento-del-canone-di-locazione-non-fa.html' title='L&apos;aumento del canone di locazione non fa aumentare l&apos;assegno di divorzio'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6673821128246234362</id><published>2012-02-13T12:04:00.001-08:00</published><updated>2012-02-13T12:04:23.238-08:00</updated><title type='text'>È lo Stato a risarcire la vittima del reato violento intenzionale che non riesce a rivalersi sul colpevole</title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; margin-bottom: 3px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h2 style="color: #666666; font-family: Georgia,Arial; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; padding-top: 1px;"&gt;Italia inadempiente con la Ue. I violentatori romeni scappano dai “domiciliari”, Palazzo Chigi paga i danni morali&lt;/h2&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6673821128246234362?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6673821128246234362/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/e-lo-stato-risarcire-la-vittima-del.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6673821128246234362'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6673821128246234362'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/e-lo-stato-risarcire-la-vittima-del.html' title='È lo Stato a risarcire la vittima del reato violento intenzionale che non riesce a rivalersi sul colpevole'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1060782635849687078</id><published>2012-02-12T10:16:00.000-08:00</published><updated>2012-02-12T10:16:29.366-08:00</updated><title type='text'>Offendiculum</title><content type='html'>ovvero un mezzo predisposto per la difesa preventiva di un propio dirittto patrimoniale come, per esempio, il filo spinato posto sulla sommità di un muretto di cinta di una proprietà privata, e come tale lecito solo se non insidioso e quindi atto a creare danni altrui a causa dell'imprevedibile pericolo che possa costituire per un terzo soggetto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1060782635849687078?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1060782635849687078/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/offendiculum.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1060782635849687078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1060782635849687078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/offendiculum.html' title='Offendiculum'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7633507733840790994</id><published>2012-02-12T05:37:00.000-08:00</published><updated>2012-02-12T05:37:57.729-08:00</updated><title type='text'>Il silenzio non indica assenza di paura</title><content type='html'>La mancata iniziativa di chiedere aiuto della donna picchiata dal compagno geloso non va interpretata come assenza di timore, ma paura di conseguenze ancora più gravi. La sentenza 4914 della Cassazione offre una chiave per interpretare il condizionamento psicologico che spinge al silenzio le vittime di violenza. Respinto il ricorso dell'imputato che, in preda a un raptus, aveva malmenato la compagna rea di avergli mentito affermando di aver ricevuto la telefonata di un'amica, mentre aveva parlato con un imprenditore che doveva ristrutturare la casa. Secondo i giudicila donna intendeva scongiurare rappresaglie peggiori.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7633507733840790994?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7633507733840790994/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-silenzio-non-indica-assenza-di-paura.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7633507733840790994'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7633507733840790994'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-silenzio-non-indica-assenza-di-paura.html' title='Il silenzio non indica assenza di paura'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4166924208399657177</id><published>2012-02-11T02:44:00.001-08:00</published><updated>2012-02-11T02:44:44.682-08:00</updated><title type='text'>Duemila euro per due patatine fritte. Uno scherzo? No, una sentenza a favore di un artista</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Possono valere due patatine fritte duemila euro? Pare di si. Il tribunale di Monaco di Baviera ha stimato in questa cifra il risarcimento per l'artista tedesco Stefan Bohnenberger che aveva esposto alla galleria Mosel und Tschechow di Amburgo i due bastoncini fritti nel 1990 (si, avete capito bene, 22 anni fa!) &amp;nbsp;che, incrociati uno sull'altro, formavano il modello di una composizione dorata intitolata proprio "Pommes d'or”. Ovviamente non tutti i matrimoni sono eterni, figuriamoci le collaborazioni, e negli ultimi sette anni il rapporto tra la galleria e l'artista sono andati a rotoli, culminando in varie liti giudiziarie che hanno portato alla richiesta di Bohnenberger la restituzione di tutte le opere. Comprese ovviamente le due patatine fornite come modello vent'anni anni fa. La galleria ha risposto di averle perse e lo scultore ha denunciato i titolari chiedendo un indennizzo di 2mila euro per "l'opera d'arte” andata irrimediabilmente perduta.&lt;/div&gt;I giudici di Monaco gli hanno dato ragione, accettando come credibile la testimonianza di un'amica dell'artista, che ha dichiarato di voler acquistare le due patatine scomparse per 2500 euro. Nella sentenza i galleristi sono stati dunque condannati al pagamento di 2mila euro più gli interessi e ad accollarsi il 90% delle spese di giudizio. Non è stata accolta invece come plausibile la dichiarazione della gallerista che ha spiegato il puro utilizzo "a modello” delle due patatine per formare un'identica croce d'oro.&lt;br /&gt;Fonte: http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=204&amp;amp;IDNotizia=36754&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4166924208399657177?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4166924208399657177/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/duemila-euro-per-due-patatine-fritte.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4166924208399657177'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4166924208399657177'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/duemila-euro-per-due-patatine-fritte.html' title='Duemila euro per due patatine fritte. Uno scherzo? No, una sentenza a favore di un artista'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6064172011163360674</id><published>2012-02-10T00:29:00.001-08:00</published><updated>2012-02-10T00:29:39.376-08:00</updated><title type='text'>ADDIO AL PADRE DE "IL GALGANO"</title><content type='html'>&lt;span class="titolo_news" style="color: #004165; font-family: georgia; font-size: 25px; font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;&lt;table align="left" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="bordoimmagine" id="ctl00_corpo_boxDettaglioNews1_boxAnteprimaNews1_fvNews_tbImg"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;                    &lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class="categoria_news" style="float: right;"&gt;                            &lt;/span&gt;&lt;span class="testo_standardgr" style="color: black; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal;"&gt;Lutto nel mondo del diritto.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="testo_standardgr" style="color: black; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal;"&gt;È venuto a mancare il professor Francesco Galgano, all'età di 79 anni al termine di una malattia. Galgano, nato a Catania il 1º gennaio 1933, è noto come il padre del "Il Galgano", per tutti il manuale di diritto privato per&amp;nbsp; eccellenza.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6064172011163360674?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6064172011163360674/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/addio-al-padre-de-il-galgano.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6064172011163360674'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6064172011163360674'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/addio-al-padre-de-il-galgano.html' title='ADDIO AL PADRE DE &quot;IL GALGANO&quot;'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2367427061622430507</id><published>2012-02-09T21:04:00.000-08:00</published><updated>2012-02-09T21:04:22.217-08:00</updated><title type='text'>Il tubo di gomma diventa un'arma</title><content type='html'>Anche un tubo di gomma se usato per aggredire, può essere considerato arma. La Cassazione (sentenza 4920), allunga l'elenco dfegli oggetti che, usati con intenzioni aggressive, fanno scattare l'aggraante delle lesioni. dopo il casco è la catena per la moto questa volta tocca al tubo di gomma, con cui il ricorrente aveva ferito la parte lesa nel corso di una lite.&lt;br /&gt;La tesi difensiva puntava sull'estemporaneità dell'azione, consumata con un &lt;oggetto a="" atto="" non="" offendere=""&gt; e, soprattutto, alla remissione della querela. La rinuncia alla querela non ha effetto in caso dell'aggravante che si prospetta nell'aggressione a mano armata. &lt;/oggetto&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2367427061622430507?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2367427061622430507/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-tubo-di-gomma-diventa-unarma.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2367427061622430507'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2367427061622430507'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/il-tubo-di-gomma-diventa-unarma.html' title='Il tubo di gomma diventa un&apos;arma'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3668418169542631775</id><published>2012-02-09T20:59:00.000-08:00</published><updated>2012-02-09T20:59:37.225-08:00</updated><title type='text'>Dissequestro obbligatorio se vengono meno i motivi</title><content type='html'>Il Gup ha l'obbligo di restituire il materiale sequestrato quando cessano le esigense probatorie.&lt;br /&gt;Qualunque deroga al favor restitutionis deve essere dettagliatamente motivata La Cassazione (sentenza 4922) dà partita vinta a MOrgan Stanley, responsabile civile nel procedimento a carico di Parmalat, a cui era stata più volte negata la restituzione del materiale informatico acquisito dalla procura. L'istituto di credito aveva inutilmente lamentano l'ingiustificata violazione della riservatezza per la trascrizione in un sistema noto di un materiale che, prima dell'intervento della procura, poteva esere letto solo da chi disponeva del software in dotazione alla Stanley. Il Gup aveva prima eccepito la mancata indicazione da parte della banca delel registrazioni di cui chiedeva la restituzione, poi aveva rifiutato di rendere il materiale con generiche esigenze probatorie. Non spetta però a chi richiede il dissequestro indicare gli atti da restituire, la selezione è compito del giudice, che ha il dovere di "liberare" i supporti che non hanno più o non hanno mai avuto attinenza con le indagini.&lt;br /&gt;Fonte: il sole 24 ore &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3668418169542631775?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3668418169542631775/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/dissequestro-obbligatorio-se-vengono.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3668418169542631775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3668418169542631775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/dissequestro-obbligatorio-se-vengono.html' title='Dissequestro obbligatorio se vengono meno i motivi'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6742341790701832459</id><published>2012-02-07T13:20:00.001-08:00</published><updated>2012-02-07T13:20:55.467-08:00</updated><title type='text'>Non può proporre l’azione esecutiva la società di persone cancellata dal registro delle imprese</title><content type='html'>&lt;h2 style="color: #666666; font-family: Georgia,Arial; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; padding-top: 1px;"&gt;Estinzione immediata opponibile ai terzi, come per le compagini di capitale: l’intimato evita il precetto&lt;/h2&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6742341790701832459?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6742341790701832459/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-puo-proporre-lazione-esecutiva-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6742341790701832459'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6742341790701832459'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-puo-proporre-lazione-esecutiva-la.html' title='Non può proporre l’azione esecutiva la società di persone cancellata dal registro delle imprese'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-917098558382625111</id><published>2012-02-06T19:55:00.000-08:00</published><updated>2012-02-06T19:55:19.683-08:00</updated><title type='text'>Pugile uccise passante: gup, assolto per vizio totale mente</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="header-content"&gt;            &lt;h1&gt; &lt;/h1&gt;&lt;h2&gt;Massacro' senza motivo donna; 5 anni di ospedale psichiatrico&lt;/h2&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="more-content"&gt;                            &lt;div class="news-photo"&gt; &lt;a class="c-img" href="" id="url-image"&gt;&lt;img alt="Oleg Fedchenko, il pugile ucraino che il 6 agosto 2010 a Milano aggredi' senza alcun motivo, uccidendola a pugni, una donna filippina di 41" src="http://www.ansa.it/webimages/section_210/2012/2/6/0ff399a98f589d6ae0a20d93a43c86bc.jpg" title="Oleg Fedchenko, il pugile ucraino che il 6 agosto 2010 a Milano aggredi' senza alcun motivo, uccidendola a pugni, una donna filippina di 41" /&gt;&lt;/a&gt;                &lt;div class="photo-tool"&gt;&lt;a class="b-zoom" href="" id="link-url-image"&gt;Guarda le foto&lt;/a&gt; &lt;span id="numpage"&gt;1 di 2&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="didascalia"&gt;Oleg Fedchenko, il pugile ucraino che il 6 agosto 2010 a Milano aggredi' senza alcun motivo, uccidendola a pugni, una donna filippina di 41&lt;/span&gt;     &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="corpo" id="content-corpo"&gt;&lt;img alt="Pugile uccise passante: gup, assolto per vizio totale mente " class="hide" src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/6/0ff399a98f589d6ae0a20d93a43c86bc.jpg" /&gt; MILANO - Nell'agosto 2010 uccise, massacrandola di pugni, la prima donna che incontrò in strada uscendo di casa, una filippina di 41 anni. Oggi Oleg Fedchenko, pugile dilettante ucraino di 27 anni, è stato assolto dal gup di Milano, Roberta Nunnari, dall'accusa di omicidio aggravato perché non imputabile. Una perizia infatti ha stabilito che l'uomo era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, poiché soffre di una forma di schizofrenia. Il giudice ha disposto per lui 5 anni di ospedale psichiatrico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il 6 agosto scorso, Fedchenko era uscito da casa della madre e, forse anche a causa di una delusione amorosa, aveva deciso di accanirsi contro la prima donna che aveva incontrato in strada, in viale Abruzzi, a Milano. Aveva sbattuto la filippina, Emlou Arvesu, che stava rientrando a casa dopo aver accompagnato uno dei figli dalla sorella, contro la vetrina di una banca e poi l'aveva colpita diverse volte e, anche quando era caduta a terra, aveva continuato ad infierire con pugni assestati con precisione e brutale violenza. Fino ad ucciderla. &lt;br /&gt;Nel maggio scorso, il professore Ambrogio Pennati ha depositato la perizia psichiatrica, disposta dal gip di Milano Cristina di Censo in sede di incidente probatorio. Nella relazione il medico ha segnalato che Fedchenko, assistito dagli avvocati Paola Boccardi e Maria Rosa Santini, era totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, perché soffre di una grave forma di schizofrenia paranoide. Dopo il deposito della perizia, il pugile era stato trasferito dal carcere in un ospedale psichiatrico giudiziario. Oggi è stato lo stesso pm di Milano Francesca Celle a chiedere, proprio sulla base dell'infermità mentale riconosciuta nella perizia, l'assoluzione dal reato di omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione (il pm aveva chiesto però 15 anni di opg). Il giudice ha assolto l'ucraino anche dall'altra imputazione, quella di tentata rapina ai danni della donna, contesta dal pm. Tentativo di rapina che, secondo il gup, non c'é mai stato. L'uomo è stato condannato invece a 9 mesi di arresto (già scontati con la carcerazione preventiva) per detenzione di armi, che gli sono state trovate in casa durante una perquisizione.&lt;br /&gt;Fonte: ansa.it &lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-917098558382625111?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/917098558382625111/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/pugile-uccise-passante-gup-assolto-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/917098558382625111'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/917098558382625111'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/pugile-uccise-passante-gup-assolto-per.html' title='Pugile uccise passante: gup, assolto per vizio totale mente'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3827555783564904041</id><published>2012-02-06T19:26:00.000-08:00</published><updated>2012-02-06T19:26:05.194-08:00</updated><title type='text'>Telelaser</title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; margin-bottom: 3px;"&gt;L’orario sul verbale non coincide con quello del telelaser? Multa valida&lt;/h1&gt;&lt;h2 style="color: #666666; font-family: Georgia,Arial; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; padding-top: 1px;"&gt;Irrilevante lo scarto di qualche minuto fra l’orologio dell’agente e quello dell’apparecchio&lt;/h2&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3827555783564904041?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3827555783564904041/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/telelaser.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3827555783564904041'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3827555783564904041'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/telelaser.html' title='Telelaser'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7376922341415916389</id><published>2012-02-05T06:16:00.000-08:00</published><updated>2012-02-05T19:06:02.714-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>Nella mia lettura quotidiana mi sono soffermato su un articolo di Filippo Lombardi particolarmente interessante pubblicato sul blog il ildirittopenale.blog.spot.com curato da Giulio Forleo in ordine al casodelle acque di Lourdes e Fatima. L'autore si interroga sul reato configurabile: truffa o circonvenzione di incapace?&lt;br /&gt;Ecco l'indirizzo: http://ildirittopenale.blogspot.com/2012/02/il-caso-delle-acque-di-lourdes-e-fatima.html&lt;br /&gt;&lt;h3 class="post-title entry-title"&gt;&lt;/h3&gt;"&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7376922341415916389?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7376922341415916389/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/nella-mia-lettura-quotidiana-mi-sono.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7376922341415916389'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7376922341415916389'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/nella-mia-lettura-quotidiana-mi-sono.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1648910738894978443</id><published>2012-02-02T12:52:00.000-08:00</published><updated>2012-02-02T12:52:23.450-08:00</updated><title type='text'>Non solo carcere per il 'branco'</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="news-photo"&gt;            &lt;h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h2&gt;Decisione Cassazione,interpretazione estensiva sentenza Consulta&lt;/h2&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="didascalia"&gt;&lt;/span&gt;     &lt;/div&gt;&lt;div class="more-content"&gt;                 &lt;/div&gt;Nei procedimenti per violenza sessuale digruppo,il giudice non e' piu'obbligato a disporre o a mantenerela custodia in carcere dell'indagato,ma puo' applicare misurecautelari alternative.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,dando un' interprestazione estensiva ad una sentenza della CorteCostituzionale del 2010.In base a tale considerazione,dovra'essere ora riesaminata la misura della custodia in carcere didue giovani accusati di stupro di gruppo nei riguardi di unaragazza di Frosinone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonte: ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1648910738894978443?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1648910738894978443/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-solo-carcere-per-il-branco.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1648910738894978443'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1648910738894978443'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-solo-carcere-per-il-branco.html' title='Non solo carcere per il &apos;branco&apos;'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4254099154342924291</id><published>2012-02-02T05:30:00.001-08:00</published><updated>2012-02-02T05:31:11.200-08:00</updated><title type='text'>Si' a responsabilita' civile magistrati.</title><content type='html'>La Camera ha approvato un emendamento alla Comumitaria del leghista Gianluca Pini. I voti a favore sono stati 264, 211 i contrari.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4254099154342924291?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4254099154342924291/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/si-responsabilita-civile-magistrati.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4254099154342924291'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4254099154342924291'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/si-responsabilita-civile-magistrati.html' title='Si&apos; a responsabilita&apos; civile magistrati.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1989449555966104149</id><published>2012-02-01T05:14:00.001-08:00</published><updated>2012-02-01T05:21:54.749-08:00</updated><title type='text'>Non è la clinica che deve informare il paziente sui costi dell’intervento: ingiunzioni a chi non paga</title><content type='html'>&lt;b&gt;Tribunale di Roma&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sentenza , sezione &lt;b&gt;Undicesima&lt;/b&gt;, del &lt;b&gt;24-11-2011&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(&lt;i&gt;(C.c. art.  &lt;a href="http://www.cassazione.net/Abbonamenti/index.php?pag_id=112&amp;amp;idparte=cc001942031600262ar1429a" style="color: #0080c0;" target="_blank" title="Visualizza l'Articolo del Codice"&gt;&lt;u&gt;1429&lt;/u&gt;&lt;/a&gt; )&lt;/i&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;massima n.&lt;b&gt;1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify" class="black11"&gt;In tema di contratti il dolo è causa di annullamento allorché si sia concretato in artifici o raggiri o anche in menzogne che, ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà, siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato. L'annullamento è dunque possibile solo quando i raggiri usati abbiano provocato nel meccanismo volitivo della controparte un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., con la conseguenza che a produrlo (l'annullamento) non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifizi e raggiri che abbiano avuto comunque una efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte, restando invece privo di rilievo il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà stessa.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1989449555966104149?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1989449555966104149/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-e-la-clinica-che-deve-informare-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1989449555966104149'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1989449555966104149'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/02/non-e-la-clinica-che-deve-informare-il.html' title='Non è la clinica che deve informare il paziente sui costi dell’intervento: ingiunzioni a chi non paga'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1474949853008868187</id><published>2012-01-30T20:38:00.000-08:00</published><updated>2012-01-30T20:38:03.184-08:00</updated><title type='text'>Accattonaggio nel mirino: potenzialmente diffamatoria la pubblicazione della foto della mendicante</title><content type='html'>&lt;div class="ecxtxt_art_grigio_12"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_art_grigio_12" href="http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000055538/Accattonaggio_nel_mirino_potenzialmente_diffamatoria_la_pubblicazione_della_foto_della_mendicante.html" style="color: #333333; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Accattonaggio nel mirino: potenzialmente diffamatoria la pubblicazione della foto della mendicante"&gt;Rimessa in gioco la posizione del direttore e del giornalista di un quotidiano del Nord Italia. Pubblicato un approfondimento sulle soluzioni ai problemi della città, con tanto di immagine a corredo. Ma lo scatto della questuante offende la persona: ella è additata a simbolo di una posizione infima nella scala sociale e di un fenomeno che mette a rischio la sicurezza dei cittadini.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/15/0000055333/Corte_di_Cassazione_sez._V_Penale_sentenza_n._3721_12_depositata_il_30_gennaio.html" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 3721/12; depositata il 30 gennaio)"&gt;(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 3721/12; depositata il 30 gennaio)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1474949853008868187?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1474949853008868187/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/accattonaggio-nel-mirino-potenzialmente.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1474949853008868187'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1474949853008868187'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/accattonaggio-nel-mirino-potenzialmente.html' title='Accattonaggio nel mirino: potenzialmente diffamatoria la pubblicazione della foto della mendicante'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6795017125595428683</id><published>2012-01-26T00:52:00.000-08:00</published><updated>2012-01-26T00:52:16.550-08:00</updated><title type='text'>«L’avvocato? Poco serio». Non punibile l’imputato che denuncia all’Ordine il legale “esoso”</title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; margin-bottom: 3px;"&gt;Rientra nel diritto di critica la perentoria lettera del cliente: scriminato l’addebito di scarsa professionalità&lt;/h1&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6795017125595428683?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6795017125595428683/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/lavvocato-poco-serio-non-punibile.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6795017125595428683'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6795017125595428683'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/lavvocato-poco-serio-non-punibile.html' title='«L’avvocato? Poco serio». Non punibile l’imputato che denuncia all’Ordine il legale “esoso”'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1858968359692984224</id><published>2012-01-26T00:51:00.001-08:00</published><updated>2012-01-26T00:51:24.946-08:00</updated><title type='text'>Valida la multa quando l’agente che accerta l’infrazione è diverso dal verbalizzante</title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; margin-bottom: 3px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h2 style="color: #666666; font-family: Georgia,Arial; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; padding-top: 1px;"&gt;Il vigile annota la targa mentre è in auto, ma poi procede un collega. Sempre necessaria la querela di falso&lt;/h2&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1858968359692984224?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1858968359692984224/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/valida-la-multa-quando-lagente-che.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1858968359692984224'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1858968359692984224'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/valida-la-multa-quando-lagente-che.html' title='Valida la multa quando l’agente che accerta l’infrazione è diverso dal verbalizzante'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6698446102222761971</id><published>2012-01-26T00:44:00.000-08:00</published><updated>2012-01-26T00:44:14.610-08:00</updated><title type='text'>Locazione - restituzione della cosa locata.</title><content type='html'>&lt;span style="color: blue; font-family: 'Georgia',Verdana, Arial; font-size: 8pt; font-weight: bold; text-decoration: none;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: navy; font-family: Verdana, Arial; font-size: 8pt; padding-bottom: 5px; text-align: justify;"&gt;&lt;a class="ecxlinkinterno" href="http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7365" target="_blank"&gt;CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE -  SENTENZA 17 gennaio 2012.&lt;/a&gt; La cosa locata si intende restituita con la consegna delle chiavi dell'immobile.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6698446102222761971?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6698446102222761971/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/locazione-restituzione-della-cosa.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6698446102222761971'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6698446102222761971'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/locazione-restituzione-della-cosa.html' title='Locazione - restituzione della cosa locata.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8578119197678995869</id><published>2012-01-25T16:06:00.000-08:00</published><updated>2012-01-25T16:06:32.446-08:00</updated><title type='text'>L'interversione del possosso utile per l'acquisto della proprietà a titolo originario o coattivo nella contrattazione.</title><content type='html'>La diasmina della questione introdotta presuppone implicitamente il rinvio a molteplici istituti giuridici di rilievo nell'ambito del isstema civilistico, che qui non si può fare a mano di richiamare.&lt;br /&gt;Sotto il versante tipicamente negoziale, vengono in gioco la fattispecie del contratto preliminare e dell'eccezione di inadempimento.&lt;br /&gt;Contratto preliminare (art. 1351 c.c.).&lt;br /&gt;La norma non contiene una descrizione analitica del prelimnare, prevedendo meramente che la forma utilizzata per la contrattazione anticipata debba essere eguale, a pena di nullità, a quaella usata per la contrattazione definitiva. Dal canto suo, l'art. 2645 bis c.c. aggiunto dall'art. 3, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazione nella l. 30/1997, impone la trascrizione del prelimnare se esso risulti da atto pubblico ovvero da scrittura privata autenticata o giudizialmente accertata.&lt;br /&gt;Del pari, l'art. 2932 c.c. dedica all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, prescrive la possibilità di ottenere, per la parte adempiente, l'emanazione di una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso a condizione che si tratti di contratto traslativo della proprietà di un bene o di altro diritto reale su una cosa determinata e che, soprattutto, il contraente che abbia proposto l'azione abbia eseguito la propria prestazione o ne abbia fatto offerta per nei modi di legge (cfr artt. 1208 - 1209, dedicati alla offerta reale e alal offerta per intimazione, che vengono fatte dall'ufficiale giudiziario, a mezzo notificazione, nelle forme tipiche degli atti preocessuali civili)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si segnalano inoltre gli art. 1460 e 1158 c.c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trattazione.&lt;br /&gt;E' risaputo che le problematiche legate all'utilizzo del contratto preliminare scaturiscono essenzialmente dall'esigenza di contemperare contrapposti interessi, quali quello di far conseguire al promissario acquirente la disponibilità effettiva del bene promesso in vendita (da un lato) e quello di far sì che il promittente alientante riceva il pagamento dell'intero importo concordato per la dismissione del diritto dominicale (dall'altro).&lt;br /&gt;A fronte dei fattori sopra espsti, in giurisprudenza è iniziato un lungo dibattito dogmatico, finalizzata a comprendere se, ove il futuro acquirente sia stato preventivamente immesso nel possesso del bene (ergo, prima che sia stato stipulato il contratto deinitivo), questi possa ottenre l'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. oppure se egli possa usucapire il bene che non sia stato acquistato causa la mancata sottoscrizione dle negozio finale.&lt;br /&gt;Interessandosi dell'ampia casistica dell'acquisto di cosa futura, propria dell'odierna impreditoria edile, la giurisprudenza si è divisa in due consistenti filoni ermeneutici, radicalmente in antitesi.&lt;br /&gt; Il suesteso contrasto, fondato sulla qualifica del preliminare e sul rapporto inferenziale esistente tra contrattazione anticipata e dsmissione del diritto di proprietà, ha portato alal rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno provveduto a risolvere la diatriba optando per uan soluzione compormissoria, dipendente dall'operata o non interversione del possesso, fenomeno che si verifica laddove la detenzione venga mutata in possesso, il che avviene ogni qual volta il promissario acquirente si comporti uti dominus sulla res non solo a livello personale e soggettivo, ma, soprattutto, in relazione ai terzi soggetti, vale a dire avuto riguardo ai consociati (Cass., sez. un., 27.3.2008, n. 7930). In poche parole, in linea di massima, secondo il giudice della nomifilachia, il promissario acquirente sarebbe un mero detentore della cosa previamente cosnegnatagli ( che questi deterebbe, dunque, a titolo di comodato dal disponente) non potendola usucapire e neppure coattivamente acquistare, giacché l'unico possessore di essa rimarebbe il proprietario consegnatario e ciò a meno che il soggetto che agogni ad acquistare non sia diventanto, di fatto, il vero r solo possessore della cosa.&lt;br /&gt;Il principio giuridico stabilito dal sommo Collegio è stato quello secondo cui la materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso. &lt;br /&gt;Possesso che il promissario acquirente può, dunque, opporre al promittente venditore solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis.&lt;br /&gt; Questa, come ha correttamente ricordato il giudice a quo, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio ed, inoltre, manifestazione siffatta dev'essere non solo tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione del soggetto di sostituire al precedente animus detinendi un nuovo animus rem sibi habendi, ma anche essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso; tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi nè quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, nè quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Cass., sez, un, 7930/2008, cit.)&lt;br /&gt;Applicando il precetto appena citato, ne deriva che sarà possibile, per colui che abbia dimostrato di essere diventanto possessore, a tutti gli effetti, della cosa, ottenere l'emanazione della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso oppure ottenere l'emanzione della sentenza dichiarativa dell'acquisto dell aporpietà per usucapione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8578119197678995869?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8578119197678995869/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/linterversione-del-possosso-utile-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8578119197678995869'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8578119197678995869'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/linterversione-del-possosso-utile-per.html' title='L&apos;interversione del possosso utile per l&apos;acquisto della proprietà a titolo originario o coattivo nella contrattazione.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8150910997390148518</id><published>2012-01-25T13:56:00.001-08:00</published><updated>2012-01-25T13:56:33.959-08:00</updated><title type='text'>Anche se l’inquilino è moroso, il proprietario deve pagargli i danni cagionati dalla muffa e dall’umidità dell’appartamento</title><content type='html'>&lt;h1 class="entry-title"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2010, n. 20346&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Se l’immobile è affetto da umidità il giudice può decretare il risarcimento danni (dovuti all’ammuffimento dei suppellettili ) in favore dell’inquilino a carico del proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili.    (Nella specie Il proprietario intimava sfratto per morosità al locatario per essersi autoridotto il canone stabilito e per aver completamente omesso il pagamento nei mesi successivi).&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Svolgimento del processo&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Antonella Gargiulo intimava sfratto per morosità a Corrado Di Lorenzo per essersi quest’ultimo autoridotto, nel mese di ottobre 1999, il canone pattuito (da lire 600.000 a lire 400.000) e per avere omesso completamente il pagamento dei canoni nei successivi mesi di novembre e dicembre. Con il medesimo atto la Gargiulo citava il Di Lorenzo davanti al Tribunale di Perugia per sentir convalidare lo sfratto ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni arretrati, per complessive lire 1.400.000. L’intimato si opponeva alla convalida deducendo che l’immobile locatogli era affetto da vizi ed in particolare da umidità. Negava di essersi autoridotto il canone e sosteneva che invece aveva dovuto provvedere alla sostituzione della pompa della caldaia. Il Giudice, preso atto dell’opposizione alla convalida dello sfratto, disponeva la trasformazione del rito. La Gargiulo chiamava in giudizio l’Immobiliare Pastorelli (che aveva realizzato l’immobile) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per il difetto strutturale riscontrato nell’appartamento e per essere dalla stessa tenuta indenne in caso di sua condanna al risarcimento dei danni in favore del Di Lorenzo. L’immobiliare eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda di garanzia. Il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento del Di Lorenzo e gli ordinava il rilascio dell’immobile; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall’attrice; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dal convenuto. Avverso la sentenza proponeva appello il Di Lorenzo. Resistevano la Gargiulo e l’Immobiliare Pastorelli. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta soltanto in appello dal Di Lorenzo; condannava la Gargiulo al pagamento della somma onnicomprensiva di euro 2.500,00 in favore del Di Lorenzo. Proponeva ricorso per cassazione Antonella Gargiulo. Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la Immobiliare Pastorelli s.r.l. Non svolgeva attività difensiva Corrado Di Lorenzo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Motivi della decisione&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per illegittima ammissione della prova testimoniale valutativa». Lamenta in particolare la Gargiulo che la Corte d’Appello ha violato l’art. 253 c.p.c. per aver ammesso una prova per testimoni «valutativa», accogliendo come dimostrazione del rapporto eziologico fra condizioni ambientali e danni i meri convincimenti personali dei medesimi testi. In altri termini, secondo la ricorrente, i testimoni non hanno provato né che i danni lamentati erano conseguenza dell’esposizione delle suppellettili all’umidità, né che le stesse fossero state a lungo esposte a tale fenomeno. Il motivo non è autosufficiente: esso infatti non riproduce né i capitoli di prova né le risposte formulate dai testimoni e non consente perciò a questa Corte di valutare se la prova testimoniale contenesse o no un’interpretazione del tutto soggettiva dei fatti di causa, così come affermato dalla stessa Gargiulo. Neppure fondata è la critica alla utilizzazione, da parte della Corte d’Appello, della nozione di “comune esperienza” per accertare il nesso di causalità tra la presenza di umidità e danno. Il ricorso a tale nozione, infatti, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e pertanto l’uso, sia positivo che negativo, del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità. Né il giudice è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della sua decisione, di una inesatta nozione di notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., 20.5.2009, n. 11729; Cass., 12.3.2009, n. 6023). Nella motivazione dell’impugnata sentenza non è dato invece rinvenire una inesatta nozione di notorio, essendo nozione di comune esperienza che gli oggetti conservati in un ambiente ricco di umidità vengano a danneggiarsi. Con il secondo motivo si denuncia «Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia già rilevati dalla parte attuale ricorrente ex art. 360 n. 5 c.p.c.». Sostiene in particolare la Gargiulo: a) che il Di Lorenzo teneva il riscaldamento a temperatura troppo elevata, così favorendo la condensa; b) che tale comportamento integra quanto meno la previsione dell’art. 1227, 2° comma, c.c.; c) che si è tenuto conto delle deposizioni testimoniali di parenti, amici e conoscenti del Di Lorenzo, ma non della deposizione testimoniale resa da Massimo Moretti, medico di famiglia; d) che non si sono indicate le ragioni di tale scelta. Anche questo motivo è infondato. L’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra infatti il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, ben potendo egli disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata (Cass., 13.7.2004, n. 12912). L’impugnata sentenza ha analiticamente valutato le prove testimoniali e la loro attendibilità ed ha altresì rilevato che l’attrice non ha provato ex art. 1578, 2° comma, c.c. di aver ignorato senza colpa i vizi dell’immobile al momento della consegna. Per le ragioni che precedono non si rinvengono pertanto i dedotti vizi di motivazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Immobiliare Pastorelli s.r.l. denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 91, co. 1, 92, co. 2, 97 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per illegittima pronuncia sulle spese in difformità del principio di soccombenza – motivazione erronea, illogica, contraddittoria e insufficiente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». Sostiene la ricorrente incidentale che l’impugnata sentenza è palesemente errata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92 comma 2 e 97 c.p.c. nonché per erroneità dei presupposti su cui si fonda la pronuncia sulle spese. In particolare afferma l’Immobiliare Pastorelli che, non avendo impostato le sue difese in termini di mera adesione alle posizioni della Gargiulo, essa merita un’autonoma valutazione in ordine alla condanna alle spese e l’intera refusione delle stesse in suo favore. Il motivo è infondato. La compensazione totale o parziale delle spese rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice purché esse non siano addossate alla parte interamente vittoriosa e non è perciò sindacabile la compensazione totale tra il chiamante e il chiamato in causa per garanzia (Cass., 22.5.1975, n. 2029). Le ragioni sin qui addotte inducono in conclusione a rigettare entrambi i riuniti ricorsi mentre la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del processo di cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;PQM&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando integralmente le spese del processo di cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8150910997390148518?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8150910997390148518/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/anche-se-linquilino-e-moroso-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8150910997390148518'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8150910997390148518'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/anche-se-linquilino-e-moroso-il.html' title='Anche se l’inquilino è moroso, il proprietario deve pagargli i danni cagionati dalla muffa e dall’umidità dell’appartamento'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1056936718406853078</id><published>2012-01-25T05:15:00.001-08:00</published><updated>2012-01-25T05:15:25.770-08:00</updated><title type='text'>E' morto Theo Angelopoulos</title><content type='html'>Il regista greco Theo  Angelopoulos&lt;a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cinema/ws/persona/38569365da7d67a79b8d21fd8e1319e1.html"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color: #339966;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;,&amp;nbsp; 76 anni, Palma d'Oro a Cannes e Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia, è morto&amp;nbsp; in seguito alle ferite riportate dopo essere  stato investito da una moto mentre attraversava la strada ad Atene. Lo  annuncia la televisione greca. Il regista era stato investito al Pireo, porto di Atene.&lt;br /&gt;Il cineasta e' deceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Figura emblematica del 'Nouveau cinema' greco a partire dagli anni '70, Anghelopoulos ha conquistato la Palma d'Oro a Cannes nel 1998 con il film "L'eternita' e un giorno". Nella sua carriera ha realizzato una quindicina di pellicole, tra cui "Il passo sospeso della cicogna" (1991) con Marcello Mastroianni e "Lo sguardo di Ulisse" (1995) iniziato con Gianmaria Volonté che morì durante le riprese.&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1056936718406853078?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1056936718406853078/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/e-morto-theo-angelopoulos.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1056936718406853078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1056936718406853078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/e-morto-theo-angelopoulos.html' title='E&apos; morto Theo Angelopoulos'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8679291693243096531</id><published>2012-01-22T01:42:00.000-08:00</published><updated>2012-01-22T01:42:11.210-08:00</updated><title type='text'>Tariffe: compensi, contratti scritti, precetti e liquidazione delle spese in giudizio alla luce delle riforme</title><content type='html'>Riporto un interessante intervento dell'avv. Marco Andreoli sul decreto legge n. 138/2011 con particolare riferimento al compenso spettante a professionista.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: arial;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15; text-indent: 20px;"&gt;&lt;span style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;Il decreto legge 138/2011&lt;/strong&gt;, coordinato con la legge di conversione 148/2011 dispone all'art. 13 che:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: arial;"&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;/"d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto&lt;/strong&gt; all'atto del conferimento dell'incarico professionale*prendendo come riferimento le tariffe professionali.* E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.&lt;strong&gt; In caso di mancata determinazione&lt;/strong&gt; consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea &lt;strong&gt;assicurazione&lt;/strong&gt; per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; "/  &lt;strong&gt;la "nuova norma" prevede poi la completa abolizione delle tariffe professionali anche come mero parametro di riferimento.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt; la nuova formulazione sarebbe questa :&lt;/strong&gt;  &lt;strong&gt;/*Art. 2233 - Compenso.*&lt;/strong&gt; Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo gli usi, e' determinato dal giudice, secondo equita'.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali./ Quindi al cliente bisogna proporre un contratto stabilendo gli onorari e indicando i dati della propria assicurazione professionale.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Contratto che dovra' essere depositato anche in conclusionali affinche' il giudice lo consideri come parametro di riferimento in caso di liquidazione dei compensi.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;In mancanza il compenso e' determinato "secondo equita'" valutando anche il motivo per cui non si e' convenuto per iscritto il compenso.&lt;/strong&gt;  Se c'e' un contratto in cui sono indicati i tuoi compensi puoi agire per il recupero delle tue spettanze (D.I.) nei confronti del tuo cliente e avere la liquidazione giudiziaria nel giudizio, altrimenti rischi di non vederti liquidato dal giudice alcun compenso o di dover iniziare un procedimento "ordinario" ovvero con rito sommario di cognizione, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150, per la determinazione dei compensi.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;Procedimento dagli esiti davvero incerti,&lt;/strong&gt; in quanto si deve dimostrare ANCHE di ;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- aver reso noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- aver reso noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- inoltre di aver agito con la diligenza necessaria (quindi rispettando tutti gli obblighi di legge) pur avendo violato l'obbligo deontologico, suscettibile di sanzione disciplinare, di preconcordare per iscritto il compenso.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15; text-indent: 20px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt;&lt;strong&gt;Aggiungo alcuni dati parlando di riforme ;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15; text-indent: 20px;"&gt;Le tariffe non sono MAI state veramente applicate dai giudici ne' "difese" dall'Ordine Professionale (escluso forse l'ordine di Milano).&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Quando in commissione l'ordine degli avvocati ha ribadito con forza di voler mantenere il potere disciplinare, qualcuno ha fatto una semplice domanda : "quanti avvocati sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari ?" Risposta : (anno 2009) "sospesi dall'esercizio professionale 84 avvocati (l'anno precedente erano 62) e censurati 43 (nel 2008 erano 38). Solo l'avvertimento ha avuto un decremento nell'ultimo anno passando da 41 a 35." Ovvero circa lo 0,04% su 216.728 iscritti. Si stima invece siano pendenti circa 40.000 procedimenti disciplinari.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;Al confronto i notai &lt;/strong&gt;sono dei veri "cattivoni" : 184 provvedimenti (di 217 procedimenti avviati) su 4.554 ovvero circa il 4% In Italia ci sono circa 40.000 (7422 solo nel 2010) "p.Avv." abilitati che secondo il codice deontologico dovrebbero indicare per esteso la loro qualifica (lo fanno ?), il 99,7% dei praticanti riesce ad abilitarsi al patrocinio e negli ultimi anni ci sono stati soltanto una decina di provvedimenti nei confronti dei praticanti.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;Attualmente esistono quindi circa 260.000 persone che lavorano in studi legali, oltre ai praticanti non abilitati, con un aumento del 10%&lt;/strong&gt; OGNI ANNO (+ 5942 avvocati e + 6981 praticanti nel 2010), per l'Ordine pero' questo non costituisce un problema, la colpa e' dell'Universita' che "sforna troppi laureati" e si afferma che la "selezione la fa il mercato". Solo 144.072, ovvero il 65% circa, sono gli avvocati iscritti alla cassa forense.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Si afferma poi che l'aumento dei procedimenti non e' legato all'aumento degli avvocati.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Sono diversi anni che si parla di una revisione degli iscritti per verificare ad esempio le cause di incompatibilita', ma non se ne e' mai fatto niente.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; &lt;strong&gt;Si chiede di poter rogitare&lt;/strong&gt; gli atti di trasferimento di immobili dal valore catastale inferiore a 100.000 euro, ma non si voleva istituire l'obbligo dell'assicurazione professionale, ne' delegare i poteri disciplinari a terzi.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15;"&gt; Insomma la colpa e' tutta del governo "cattivo" che sbaglia tutto ed il pasto e' ottimo e abbondante.&lt;/div&gt;&lt;div style="align: justify; line-height: 150%; margin-right: 15; text-indent: 20px;"&gt; Prof. Avv. Marco Andreoli docente a c. di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario tit. di cattedra supplente Università di Napoli "Parthenope" - Facoltà di Giurisprudenza&lt;/div&gt;&lt;div style="line-height: 150%; margin-right: 15px; text-indent: 20px;"&gt;&lt;span style="font-family: arial;"&gt;&lt;span style="font-family: arial;"&gt;&lt;i&gt;Link:&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.marcoandreoli.it/"&gt;http://www.marcoandreoli.it&amp;nbsp; &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8679291693243096531?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8679291693243096531/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/tariffe-compensi-contratti-scritti.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8679291693243096531'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8679291693243096531'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/tariffe-compensi-contratti-scritti.html' title='Tariffe: compensi, contratti scritti, precetti e liquidazione delle spese in giudizio alla luce delle riforme'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4747199816771927277</id><published>2012-01-22T01:32:00.001-08:00</published><updated>2012-01-22T01:32:20.033-08:00</updated><title type='text'>Nave Costa: Codacons,al via class action</title><content type='html'>Il Codacons ha reso noto di averlanciato oggi a Miami, in collaborazione con due studiamericani, una class action contro la Costa Crociere e laCarnival, diretta a far ottenere a tutti i passeggeri ilrisarcimento per tutti i danni subiti con il naufragio dellanave Concordia. Il risarcimento che ci si aspetta dalla CorteAmericana e' di almeno 125 mila euro a passeggero, sino a 2 o 3volte tanto per casi specifici e sino a oltre un milione di euronei casi piu' gravi.&lt;br /&gt;Fonte: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2012/01/21/visualizza_new.html_47929310.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4747199816771927277?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4747199816771927277/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/nave-costa-codaconsal-via-class-action.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4747199816771927277'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4747199816771927277'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/nave-costa-codaconsal-via-class-action.html' title='Nave Costa: Codacons,al via class action'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3091270617713903314</id><published>2012-01-21T10:03:00.001-08:00</published><updated>2012-01-21T10:03:17.201-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="border: none; padding: 0 1.2em 0 0;"&gt;&lt;span style="font-size: 125%; font-style: normal;"&gt;&lt;b&gt;«&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;i&gt;Per cosa sarà ricordato Mussolini? Per colui che faceva arrivare i treni in orario&lt;/i&gt; &amp;nbsp;&lt;span style="font-size: 125%;"&gt;&lt;b&gt;»&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="border: none; padding: 0 1.2em;"&gt;(&lt;small&gt;Cardinale Schuster al suo segretario&lt;/small&gt;)&lt;/td&gt;&lt;td style="border: none; padding: 0 1.2em 0 0;"&gt;&lt;div style="font-style: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3091270617713903314?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3091270617713903314/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/per-cosa-sara-ricordato-mussolini-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3091270617713903314'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3091270617713903314'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/per-cosa-sara-ricordato-mussolini-per.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-628040826424103828</id><published>2012-01-21T09:58:00.001-08:00</published><updated>2012-01-21T09:58:37.646-08:00</updated><title type='text'>Coniuge tradito ha diritto a risarcimento?</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;SEZIONE I CIVILE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;Sentenza 15 settembre 2011, n. 18853&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;strong&gt;Svolgimento del processo&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; 1. La sig.ra G.M. con citazione del 22 giugno 2001 convenne dinanzi al tribunale di Savona il marito Gh.Pa. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con CTU sulle condizioni di salute dell'attrice, il tribunale respinse la domanda. L'attrice propose appello e il convenuto propose appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di primo grado. La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, rigettò entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 29 giugno 2007 alla controparte, formulando due motivi, ai quali il sig. Gh. resiste con controricorso notificato il 4 settembre 2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;strong&gt;Motivi della decisione&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;1. All'esame dei motivi va premessa la reiezione delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso nel suo insieme prospettate dal controricorrente risultando, contrariamente a quanto dedotto con esse, il ricorso autosufficiente, essendo chiaramente indicate nei motivi le ragioni della decisione impugnata che s'intendono censurare ed i necessari riferimenti agli atti del processo, mentre del tutto irrilevanti ai fini della eccepita inammissibilità è la citazione (in memoria) di sentenze di merito (di alcuni tribunali) conformi alla decisione impugnata.&lt;br /&gt; 2.1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, dopo avere affermato di condividere la tesi secondo la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l'applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana, ha poi affermato che nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al risarcimento.&lt;br /&gt; Tale mancanza emergerebbe dall'avere la ricorrente "in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale". Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe incongrua, non comprendendosi in che cosa consista quel "presupposto", nè perchè mancherebbe la prova di esso.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 - 2059 - 151 cod. civ.). Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia, come nella specie, una pronuncia di addebito in sede di separazione. Il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nel caso di specie nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione personale. Avrebbe pertanto errato la Corte d'appello nel ritenere che l'abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi, di non accertare la causa della crisi coniugale, "così erroneamente trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti specificamente, ad altro fine, dettati dall'art. 151 cod. civ.".&lt;/div&gt;Regole e limiti validi per la pronuncia di separazione con addebito e comportanti il divieto di mutamento del titolo, ma non la proponibilità di una domanda di risarcimento, come quella proposta dalla ricorrente. L'addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitate, e in certi casi può essere anche privo di conseguenze pratiche, come lo sarebbe stato nel caso di specie per la ricorrente la quale, rinunciando al giudizio di separazione, non aveva espresso alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni.&lt;br /&gt; L'azione di risarcimento pertanto, secondo la ricorrente, era comunque esercitabile, in relazione ad una condotta dell'altro coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto. Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 9801 del 2005, circa la concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e della legislazione speciale, di tutele concorrenti con l'azione risarcitoria.&lt;br /&gt; Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti". 2.2. Deve premettersi che la "ratio" della decisione impugnata va ravvisata nella statuizione in essa contenuta secondo la quale la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio "non può trovare accoglimento" in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. In relazione a tale "ratio" va esaminato con precedenza il secondo motivo.&lt;br /&gt; 2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli.&lt;br /&gt; Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità, nonchè dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicchè deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.&lt;/div&gt;In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo.&lt;br /&gt; La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.&lt;br /&gt; Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente.&lt;br /&gt; 2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.&lt;br /&gt; In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.&lt;br /&gt; 2.5. Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue.&lt;br /&gt; Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.&lt;br /&gt; Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, nè tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo.&lt;br /&gt; In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perchè possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione:, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.&lt;br /&gt; Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.&lt;br /&gt; 2.6. In relazione ai su detti principi, deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.&lt;br /&gt; Deve infatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l'affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la "ratio decidendi") censurata con il motivo, secondo la quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell'esperibilità dell'azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi, come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all'accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.&lt;br /&gt; Tale statuizione viene erroneamente collegata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio (ex multis Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279; 29 marzo 2005, n. 6625).&lt;br /&gt; Quella giurisprudenza pone a fondamento del su detto principio la statuizione dell'art. 151 cod. civ., comma 2, che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito al giudice della separazione. Ma ai fini che qui interessano va rilevato che l'art. 151 cod. civ., attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull'addebito, che in essi trova la "causa petendi". Cioè in relazione a quello specifico "petitum", costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.). "Petitum" al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento.&lt;br /&gt; Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, nè essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sè a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.&lt;br /&gt; Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell'addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un'azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare - risultato al quale condurrebbe la "ratio" della decisione impugnata - alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.&lt;br /&gt; Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto - dichiarandosi assorbito il primo - e la sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;strong&gt;P.Q.M.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.&lt;/strong&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-628040826424103828?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/628040826424103828/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/coniuge-tradito-ha-diritto-risarcimento.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/628040826424103828'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/628040826424103828'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/coniuge-tradito-ha-diritto-risarcimento.html' title='Coniuge tradito ha diritto a risarcimento?'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3687128420592618588</id><published>2012-01-20T08:40:00.000-08:00</published><updated>2012-01-20T08:40:50.275-08:00</updated><title type='text'>Opposizione a decreto ingiuntivo - il legislatore interviene sui termini di comparizione</title><content type='html'>Oggi 20 gennaio 2012 entra in vigore la legge 29 dicembre 2011, n. 218, contenente disposizioni di modifica dell'art. 645 c.p.c. e di interpretazione autentica dell'art. 165 c.p.c. in materia di termini di opposizione a decreto ingiuntivo.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il legislatore eliminando al secondo comma dell'articolo 645 c.p.c. le parole "&lt;em&gt;ma i termini di comparizione sono ridotti a metà&lt;/em&gt;" e fornendo la seguente interpretazione autentica:&lt;br /&gt;"&lt;em&gt;Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163‐bis, primo comma, del medesimo codice.&lt;/em&gt;"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto da oggi le opposizioni a decreto ingiuntivo non avranno più termini di comparizione ridotti alla metà e, per i soli procedimenti già avviati alla data del 20 gennaio 2012, l'iscrizione a ruolo dovrà essere stata fatta entro 5 giorni soltanto se alla controparte sono stati concessi meno di 90 giorni per la comparizione, pena l'improcedibilità.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3687128420592618588?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3687128420592618588/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/opposizione-decreto-ingiuntivo-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3687128420592618588'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3687128420592618588'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/opposizione-decreto-ingiuntivo-il.html' title='Opposizione a decreto ingiuntivo - il legislatore interviene sui termini di comparizione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1033711090770224528</id><published>2012-01-16T14:05:00.001-08:00</published><updated>2012-01-16T14:05:17.555-08:00</updated><title type='text'>Responsabilità del medico, ginecologo, contatto sociale, onere probatorio</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;SEZIONE III CIVILE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;Sentenza 29 novembre 2010 - 1 febbraio 2011, n. 2334&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;Svolgimento del processo&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; Il Tribunale di Roma, con sentenza 27 giugno 2002, accertava la responsabilità della Casa di cura Villa Pia di Roma e del chirurgo ginecologico, Dott. M..T. , nella determinazione delle lesioni gravi subite dalla neonata A..C. , nonché dell'ulteriore evento morte, avvenuto a distanza di nove anni dalla nascita, condannandoli entrambi in solido al risarcimento dei danni subiti dai genitori, C..C. e R..F. , e dal fratello M..C. , sia in proprio che in qualità di eredi.&lt;br /&gt; Il Tribunale accoglieva, inoltre, le domande di manleva proposte da entrambi i danneggianti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, assolvendo invece la terza convenuta, P.I. , sul rilievo che la stessa, nella sua qualifica di levatrice, non aveva contribuito a cagionare l'evento.&lt;br /&gt; Proponeva appello avverso tale decisione la Casa di cura Villa Pia, gestita dalla società a responsabilità limitata, Panoramica, sottolineando che la ricostruzione del primo giudice aveva erroneamente considerato in colpa la clinica nonostante l'intervento di taglio cesareo fosse stato eseguito in conformità delle tecniche condivise dalla scienza medica.&lt;br /&gt; Il primo giudice aveva posto in evidenza la mancanza di strutture adeguate per l'assistenza della neonata all'interno della Casa di cura, ma non aveva considerato che le sofferenze fetali, antecedenti al ricovero, erano avvenute del tutto al di fuori del controllo della clinica e dei suoi sanitari.&lt;br /&gt; I congiunti della C. si costituivano in giudizio, chiedevano il rigetto dell'appello e con appello incidentale sollecitavano la riforma della decisione di primo grado, con la condanna della P. che aveva accompagnato la partoriente nella clinica ed alla quale la stessa si era affidata dopo aver rilevato la mancanza di movimenti del feto. Gli stessi appellanti incidentali riproponevano tutti gli argomenti svolti nel giudizio di primo grado relativamente alla responsabilità della Casa di Cura e del medico, Dott. T. , anche per quanto riguardava il periodo precedente al ricovero.&lt;br /&gt; Il ginecologo, Dott. T. , rilevava, a sua volta - costituendosi in giudizio - la mancata integrazione nel giudizio di primo grado del contraddittorio nei confronti.&lt;br /&gt; degli altri operatori sanitari, in particolare dell'anestesista e del pediatra, ai quali doveva addebitarsi, in effetti, il mancato intervento sulla neonata subito dopo il parto.&lt;br /&gt; Il dottor T. contestava la propria responsabilità ed in subordine chiedeva la riduzione del risarcimento riconosciuto a suo carico.&lt;br /&gt; Le compagnie di assicurazione si costituivano in giudizio. L'AXA, in particolare, deduceva che il massimale di polizza era di duecento milioni, precisando che per persona sinistrata doveva intendersi ogni soggetto che avesse subito il sinistro (e che non potevano considerarsi persone sinistrate i genitori della neonata).&lt;br /&gt; La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale proposto da Panoramica s.r.l. nei confronti di C..C. e F.R. .&lt;br /&gt; Accoglieva, invece, l'appello incidentale proposto dal Dott. T.M. e dalla Italiana Assicurazioni, rigettando le domande proposte nei loro confronti dai genitori di A..C. .&lt;br /&gt; Accoglieva, infine, l'appello incidentale della AXA, dichiarando che il massimale generale di polizza era di 750.000.000 di lire per ogni sinistro e di lite 200.000.000 per ogni persona danneggiata (ivi compresa la minore, il cui risarcimento era stato riconosciuto "iure successionis" al fratello ed ai genitori).&lt;br /&gt; Una prima responsabilità i giudici di appello rilevavano in quanto accaduto il giorno precedente al parto. L'esame cardiotocografico del (OMISSIS) (del quale non vi era traccia negli atti della clinica) aveva dato esito non tranquillizzante, tanto che la partoriente era stata invitata a ripresentarsi al mattino successivo per essere sottoposta a parto cesareo.&lt;br /&gt; Il riscontro di un tracciato che deponeva per la sussistenza di sofferenza fetale avrebbe dovuto consigliare i medici della clinica a trattenere la F. al fine di controllarla ad intervalli regolari, ove la situazione si fosse fatta critica.&lt;br /&gt; Disinvoltamente, la partoriente era stata invitata a ripresentarsi il giorno successivo, quando avendo il tracciato del nuovo esame segnalato gravi anomalie, e la paziente era stata finalmente sottoposta a taglio cesareo.&lt;br /&gt; Osservavano i giudici di appello che, per quanto riguardava il ginecologo Dott. T. , era pacifico che lo stesso non fosse presente in clinica la sera precedente al taglio cesareo.&lt;br /&gt; Poiché il taglio cesareo era stato eseguito in modo regolare e nel breve volgere di una ora dal ricovero, egli non poteva essere considerato responsabile del ritardo con il quale la partoriente era stata sottoposta ad intervento.&lt;br /&gt; Del resto, aggiungevano gli stessi giudici, al momento della nascita della neonata, l'intervento chirurgico non poteva dirsi ancora concluso, occorrendo ancora provvedere alla estrazione della placenta, alla pulizia della cavità uterina, alla chiusura della breccia uterina, al controllo dell'emostasi ed, infine, alla chiusura della parete addominale.&lt;br /&gt; La stessa circostanza che il ginecologo fosse impegnato in tutte queste altre attività, escludeva, ad avviso della Corte territoriale, che lo stesso potesse occuparsi delle neonata, soprattutto tenendo conto che erano presenti figure professionali dotate di migliori e specifiche cognizioni tecniche.&lt;br /&gt; Per quanto riguardava le manovre di rianimazione primaria (certamente non eseguite sulla neonata) la Corte di appello sottolineava che le stesse sarebbero state piuttosto di competenza del pediatra e dell'anestesista, che tuttavia non erano stati chiamati in giudizio.&lt;br /&gt; In sintesi, poiché l'intervento di taglio cesareo non aveva provocato di per sé alcun danno cerebrale, dovuto alla sofferenza prenatale pregressa, e rilevato che non era emersa alcuna responsabilità del ginecologo nella scelta di rimandare a casa la partoriente la sera precedente,e poiché per i fatti successivi alla nascita il dottor T. non poteva dirsi responsabile, i giudici di appello riformavano la decisione di primo grado sul punto.&lt;br /&gt; Quanto alla liquidazione del danno, la stessa era effettuata dai giudici di appello con i criteri equitativi seguiti dalla giurisprudenza di merito, tenuto conto del gravissimo danno arrecato alla neonata, ridotta - a causa dalla sofferenza fetale - ad una via quasi vegetativa durata ben nove anni, con la necessaria assistenza dei genitori fino alla data della morte della bambina, ed il conseguente sconvolgimento della vita dei genitori e l'intenso dolore patito.&lt;br /&gt; Avverso tale decisione la Panoramica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi.&lt;br /&gt; Resiste con controricorso la Italiana assicurazioni, AXA Assicurazioni e C..C. e R..F. (in proprio e quale esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.M. , con controricorso).&lt;br /&gt; Sia l'AXA assicurazioni che i genitori della minore deceduta hanno proposto ricorso incidentale, cui resistono la Italiana Assicurazioni e la società Panoramica a r.l.&lt;br /&gt; Panoramica, la rispettiva compagnia di assicurazione, e Italiana assicurazioni hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;Motivi della decisione&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione. Con il primo motivo la ricorrente principale, Panoramica s.r.l., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 324 e 112 c.p.c. (vizio di extrapetizione).&lt;br /&gt; Ad avviso della ricorrente principale, la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione, affermando la responsabilità della clinica nella fase precedente al ricovero ed al parto. Infatti, il Tribunale aveva espressamente escluso ogni responsabilità della Clinica per quanto riguarda la fase pre-ricovero: ed in mancanza di precisa impugnazione sul punto, tale pronuncia doveva considerarsi passata in giudicato.&lt;br /&gt; Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 112 c.c. (extrapetizione) nonché violazione degli artt. 101, 102 e 103 c.p.c. (difetto di contraddittorio).&lt;br /&gt; La originaria domanda degli attori era circoscritta alla incompetenza della ostetrica, alla insufficienza della casa di cura per le apparecchiature, soprattutto per la mancanza di incubatrice, ed alla negligenza de ginecologo.&lt;br /&gt; A seguito della istruttoria compiuta, erano stati discolpati la ostetrica (già in primo grado) e il ginecologo (a seguito della decisione di appello).&lt;br /&gt; La Casa di cura non era risultata inadeguata né carente di attrezzatura, ma era stata condannata per la presunta negligenza del pediatra e dell'anestesista, rimasti entrambi al di fuori del giudizio.&lt;br /&gt; Il quesito di diritto con il quale si conclude il secondo motivo è del seguente tenore: "Dica la Corte di Cassazione se - come sostenuto - la Corte di appello sia incorsa nel vizio di extrapetizione in relazione alle originarie domande attoree e se vi sia stata violazione del contraddittorio e delle disposizioni sul litisconsorzio in relazione alla assenza dal giudizio dell'anestesista e del pediatra".&lt;br /&gt; I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.&lt;br /&gt; 1. Osserva il Collegio:&lt;br /&gt; I giudici di appello hanno esaminato la domanda proposta dagli attori, sulla base delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, evidenziando che sia la Casa di Cura che il dottor T. (ma anche i danneggiati che avevano proposto appello incidentale, in relazione al rigetto della domanda proposta contro la P. ) avevano criticato - seppur da parti diverse - la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, il quale aveva condannato la Casa di cura in solido con il dottor T. al risarcimento dei danni.&lt;br /&gt; Tutte le questioni relative alla responsabilità del medico e della Casa di Cura dovevano ritenersi all'esame dei giudici di appello, in considerazione delle opposte censure sollevate in ordine alla decisione di primo grado.&lt;br /&gt; I coniugi C. e F. non avevano l'onere di riproporre la questione della responsabilità della Casa di Cura e del Dott. T. , con specifico riferimento alla condotta precedente al ricovero.&lt;br /&gt; Essi, infatti, erano risultati pienamente vittoriosi in relazione alla domanda di risarcimento proposta e dunque avevano solo l'onere di riproporre la questione al giudice di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c..&lt;br /&gt; I giudici di appello hanno affrontato la questione della responsabilità della struttura sanitaria per la mancanza dei doverosi interventi protettivi, anteriori e successivi al parto, e relativi alla assistenza della salute della neonata.&lt;br /&gt; L'inadempimento, prospettato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, riguardava la responsabilità diretta della clinica che non è stata in grado di giustificarlo.&lt;br /&gt; Nella comparsa di risposta dei coniugi C. e F. in grado di appello si legge: "neppure condividiamo le conclusioni cui perviene il Tribunale riguardo l'esame eseguito la sera precedente il parto, la sera del (OMISSIS) , che, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, è pacificamente riconosciuto (essere) avvenuto presso la Casa di Cura, tanto che ad esso fanno riferimento sia il T. sia la P. , nelle rispettive comparse di risposta redatte in prime cure, addirittura assumendo la circostanza come punto di forza, al fine di sostenere la cura con cui sarebbe stato eseguito il caso".&lt;br /&gt; La Corte territoriale ha interpretato la domanda prospettata nell'atto di citazione come rivolta ad ottenere il riconoscimento della piena responsabilità tanto della Casa di cura che del ginecologo, in relazione alle gravi negligenze dimostrate dalla struttura e dalla intera equipe sanitaria per tutto quanto accaduto prima e dopo il parto.&lt;br /&gt; In particolare, secondo gli originari attori, la colpa del dottor T. (medico di fiducia della F. ) sarebbe consistita, innanzi tutto, nel fatto di non avere indirizzato la partoriente verso un centro dotato di apparecchiature idonee, nel non avere trattenuto la F. la sera del (OMISSIS) , ed infine, per non avere - il ginecologo - eseguito personalmente tutte le manovre di rianimazione necessarie sulla neonata (in mancanza di attività svolta da anestesista e pediatra-neonatologo).&lt;br /&gt; Deve necessariamente concludersi che il "devolutum" in sede di appello riguardava l'accertamento della responsabilità del medico T. , oltre che di quella della Casa di cura.&lt;br /&gt; Le censure formulate con i primi due motivi del ricorso principale sono, dunque, prive di fondamento.&lt;br /&gt; Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione denunciato.&lt;br /&gt; Non sussiste neppure la dedotta violazione del principio del contraddittorio, in relazione al contenuto della domanda originaria, rivolta nei confronti della casa di cura, del ginecologo e della ostetrica.&lt;br /&gt; Nel caso di giudizio instaurato dal soggetto danneggiato nei confronti di uno (o solo di alcuni), e non di tutti i corresponsabili dell'evento lesivo, nessuna violazione del principio del contraddittorio può dirsi consumata, alla luce della regola generale, dettata in tema di solidarietà passiva, secondo la quale non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario per il soddisfacimento giudiziale di tale tipo di obbligazioni, e non v'ha, del pari, obbligo, per il danneggiato, di evocare in giudizio tutti i responsabili (fermo restando il diritto di costoro di esercitare, nello stesso giudizio, il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti non evocati dall'attore), regola che incontra una deroga nel solo caso della sussistenza di una responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, che dipenda dalla responsabilità di altro (o altri) codanneggiante: ipotesi, questa ultima, non prospettata nel caso in esame.&lt;br /&gt; 3. Con il terzo motivo, la Panoramica s.r.l. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà (art. 360 n. 5 c.p.c.).&lt;br /&gt; Ciò che la ricorrente principale contesta non è già la sussistenza di una sofferenza fetale risalente almeno al giorno precedente quello del parto, bensì la attribuzione alla clinica, senza alcun elemento probatorio e tantomeno documentale, della responsabilità per non essere intervenuta la sera prima del parto.&lt;br /&gt; Non vi era alcuna traccia del fatto che l'esame cardiotomografico fosse stato effettuato il giorno (OMISSIS) proprio presso la Casa di cura.&lt;br /&gt; Nonostante ciò, i giudici di appello avevano attribuito rilievo determinante a tale visita, così incorrendo in un palese vizio di motivazione anche per travisamento dei presupposti di fatto.&lt;br /&gt; 4. Con il quarto motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova (art. 360 n.3 c.p.c.).&lt;br /&gt; Le censure formulate con il precedente punto erano tali da configurare anche la violazione di legge sopra indicata.&lt;br /&gt; I giudici di appello avevano ritenuto sussistente l'esame cardiografico della sera precedente al parto, riconoscendo che lo stesso era stato eseguito presso la Casa di cura pur in assenza di qualsiasi prova al riguardo e nonostante la espressa contestazione da parte della Clinica.&lt;br /&gt; Il quesito di diritto formulato è del seguente testuale tenore: "Dica la Suprema Corte se la Corte di appello sia incorsa nella violazione dell'art. 2697 c.c. dando per provati a vantaggio degli originari attori - due fatti - l'esistenza dell'esame cardiotocografico della sera prima del parto e la effettuazione dello stesso presso la Clinica Villa Pia - contestati dalla Clinica e rimasti privi di prove, sia documentali che orali, invertendo in tal modo l'onere della prova".&lt;br /&gt; 5. Con il quinto motivo, si deduce ancora omessa, insufficiente e contraddittorietà motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).&lt;br /&gt; Analoghi vizi della motivazione sono formulati dalla ricorrente principale con riferimento alla responsabilità della Clinica per il comportamento della equipe medica, dopo la nascita della neonata (peraltro già ritenuta dal giudice di primo grado e censurata in sede di appello).&lt;br /&gt; I giudici di appello avevano, infatti, escluso la inadeguatezza delle apparecchiature esistenti presso la Casa di cura ed un colpevole ritardo nel trasferimento della neonata ad altro ospedale specializzato.&lt;br /&gt; Ciò nonostante, gli stessi giudici avevano ritenuto una responsabilità a carico del personale sanitario della Clinica, che pure aveva provveduto alla ventilazione con Ambu, ed al successivo trasferimento patologia neonatale.&lt;br /&gt; 6. Con il sesto motivo, la ricorrente principale deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 5 c.p.c.).&lt;br /&gt; La Corte territoriale era stata condannata in base ad una riconosciuta responsabilità postoperatoria, nonostante che gli stessi consulenti tecnici di ufficio avessero concluso che il danno cerebrale alla neonata dipendesse dalla sofferenza neonatale pregressa.&lt;br /&gt; Se il danno cerebrale era precedente al ricovero (come era risultato anche dalla presenza di zone infartuate del feto) non si comprende come questo danno potesse essere stato cagionato dalla condotta negligente del pediatra o dell'anestesista in fase postoperatoria.&lt;br /&gt; Questi sanitari, infatti, nulla avrebbero potuto fare in presenza di una situazione già così gravemente compromessa.&lt;br /&gt; 7. Con il settimo motivo, la Panoramica deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in merito alla quantificazione del danno (art. 360 n.5 c.p.c.).&lt;br /&gt; Se la sofferenza prenatale era effettivamente risalente ad un periodo precedente al ricovero, doveva considerarsi estremamente contraddittorio addebitare alla Casa di cura la causazione di questo danno, attribuendolo, in modo del tutto generico, all'anestesista ed al pediatra, i quali erano intervenuti solo dopo la nascita.&lt;br /&gt; I motivi del ricorso principale, dal terzo al settimo devono essere esaminati congiuntamente insieme con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da C..C. e R..F. . Con questo motivo i ricorrenti incidentali denunciano omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità del Dott. T. (art. 360 n.5 c.p.c.), esclusa dalla Corte territoriale (che ha accolto sul punto l'appello incidentale del Dott. T. ).&lt;br /&gt; Ad avviso dei ricorrenti incidentali, i giudici di appello avevano attentamente esaminato l'opera professionale svolta dal Dott. T. , in quanto medico ginecologo, senza spendere - tuttavia - una sola parola sull'addebito relativo alla violazione dei cosiddetti "doveri di protezione" che riguardano anche la fase precedente al ricovero ed al parto.&lt;br /&gt; Ad avviso dei ricorrenti incidentali, escludendo ogni responsabilità a carico del Dott. T. , i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del mancato rispetto di quel reticolo di doveri di informazione e di cura del proprio assistito, che avrebbe dovuto imporre al ginecologo di avvisare i coniugi C. e F. della situazione organizzativa e funzionale della casa di cura verso la quale egli li stava indirizzando, nonché di attivarsi, nella inerzia della clinica, subito dopo la effettuazione degli accertamenti che avevano posto in evidenza una possibile sofferenza del feto.&lt;br /&gt; Sia la ostetrica P. , che il ginecologo T. , medico di fiducia della F. , in effetti, erano stretti collaboratori della Casa di cura.&lt;br /&gt; L'esame cardiotocografico del (OMISSIS) era stato certamente eseguito presso la Casa di cura (come quelli del (OMISSIS) ) ed era stato consegnato al T. che aveva ammesso di essere a conoscenza del suo contenuto, quanto meno al momento del ricovero.&lt;br /&gt; Da ultimo, ad avviso dei ricorrenti incidentali, nell'inerzia del personale della Clinica (anestesista e pediatra), subito dopo il parto, in considerazione della gravità delle condizioni della neonata, il Dott. T. avrebbe dovuto compiere direttamente (o quanto meno sollecitarne il compimento) delle necessarie manovre di assistenza della neonata, ed in caso di impossibilità di adeguate cure, avrebbe dovuto disporre l'immediato ricovero della partoriente o del neonato presso altro centro autorizzato.&lt;br /&gt; Ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso incidentale dei coniugi C. e F. sia fondato e infondati i motivi dal terzo al settimo del ricorso principale Panoramica s.r.l.&lt;br /&gt; Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno ritenuto che sulla responsabilità della Casa di cura non potesse sussistere alcun dubbio.&lt;br /&gt; La F. aveva scelto per il parto la Casa di cura Villa Pia e la sera del (OMISSIS) , accompagnata dalla ostetrica P. , si era recata presso la clinica, avendo avvertito una diminuzione dei movimenti fetali.&lt;br /&gt; L'esame cardiotocografico, del quale non vi era traccia agli atti (ma che certamente era stata eseguito presso la Casa di Cura Villa Pia), non era stato affatto tranquillizzante, tanto che la paziente era stata invitata a ripresentarsi il giorno successivo.&lt;br /&gt; Per quanto non sia nota la persona fisica che ebbe ad eseguire tale tracciato, ha sottolineato la Corte d'appello, il comportamento negligente tenuto dalla equipe medica prima e dopo l'intervento era da considerare imputabile alla Casa di cura.&lt;br /&gt; Proprio un risultato di questo genere dell'esame avrebbe dovuto indurre a trattenere la partoriente al fine di controllarla ad intervalli regolari, in tal modo consentendo un intervento tempestivo ove la situazione si fosse fatta critica.&lt;br /&gt; In altre parole, sarebbe stato necessario impostare un programma di monitoraggio assiduo della F. al fine di poter intervenire tempestivamente, con un taglio cesareo, all'insorgere della sofferenza fetale.&lt;br /&gt; Ha concluso la sentenza impugnata"il non aver predisposto un tale piano costituisce in colpa la clinica per i danni conseguenti al ritardo nella esecuzione del parto cesareo".&lt;br /&gt; La colpa della struttura doveva essere ravvisata proprio nel fatto che non furono adottate tutte le cautele al momento del primo esame.&lt;br /&gt; Tali circostanze sono state ricostruite dai giudici di appello sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa F. in sede di anamnesi, quando l'evento non si era ancora verificato, e risultavano confermate dalla testimonianza resa dalla P. (che pure avrebbe avuto un interesse contrario).&lt;br /&gt; A questa responsabilità doveva aggiungersi una ulteriore responsabilità della clinica per il comportamento della equipe medica, in particolare dopo la nascita della neonata.&lt;br /&gt; I consulenti tecnici avevano accertato che non era stata eseguita alcuna manovra di rianimazione primaria, aggravando le patologie ed eseguendo il trasferimento in sede attrezzata con ritardo. In particolare, i consulenti nominati dall'ufficio avevano accertato che la neonata non era stata incubata con respirazione assistita: ciò che avrebbe consentito una immediata ossigenazione e ridotto le conseguenze patologiche poi riscontrate. La neonata, infine, era stata avviata ad un centro dotato di idonee attrezzature con un ritardo di oltre quattro ore. (ore 14,40 Ospedale Policlinico).&lt;br /&gt; Per ciò che riguarda la quantificazione dei danni, che ad avviso della ricorrente principale sarebbero da imputare esclusivamente ad un periodo precedente al ricovero (e quindi non imputabili in alcun modo alla Casa di cura), si rinvia a quanto rilevato dai giudici di appello in ordine al comportamento negligente tenuto dal personale medico della Clinica dopo l'esame del (OMISSIS).&lt;br /&gt; Le censure di vizi della motivazione, denunciate con il primo motivo del ricorso incidentale C. -F. , sono fondate anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte relativa all'inadempimento contrattuale.&lt;br /&gt; Si richiama la giurisprudenza in materia di responsabilità professionale medica, secondo la quale (Cass. 19 maggio 1999 n. 4852): "&lt;b&gt;La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma cod.civ. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza&lt;/b&gt;".&lt;br /&gt; Ed ancora (Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577): "&lt;b&gt;In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". &lt;/b&gt;&lt;br /&gt; Per quanto riguarda il caso di specie, deve rilevarsi che il primo contatto ebbe a verificarsi con la clinica Villa Pia e con il ginecologo T. il (OMISSIS) , quando l'ostetrica P. , amica e levatrice, ebbe ad accompagnare la F. dal ginecologo della Clinica perché la partoriente avvertiva la diminuzione dei movimenti fetali.&lt;br /&gt; Il contatto ebbe a proseguire il giorno successivo, (OMISSIS) , alle ore 10,40, quando avvenne il ricovero contrattualmente convenuto e nel breve volgere di una ora la partoriente fu sottoposta a taglio cesareo.&lt;br /&gt; Nella equipe medico - accanto al ginecologo chirurgo di fiducia, Dott. T. (chiamato in giudizio), vi erano l'anestesista rianimatore e il pediatra neonatologo, entrambi forniti dalla clinica (questi ultimi non convenuti in giudizio dagli attori).&lt;br /&gt; Eseguito a regola d'arte il taglio cesareo, il chirurgo ebbe a completare l'intervento sulla F. , mentre gli altri medici ebbero ad occuparsi delle neonata.&lt;br /&gt; Non venne, tuttavia, eseguita alcuna manovra di rianimazione sulla neonata (ha accertato la Corte territoriale): in tal modo ebbero ad aggravarsi le patologie neurologiche e non fu eseguita alcun intervento di rianimazione assistita per favorire la respirazione e la ossigenazione del cervello e ridurre le conseguenze patologiche poi riscontrate.&lt;br /&gt; Solo alle 14,30 (e dunque circa tre ore dopo il parto) la clinica provvedette a trasferire la neonata, in stato di sofferenza ischemica grave, presso il Centro Specialistico Policlinico (OMISSIS), da cui la neonata venne dimessa in data (OMISSIS) (dopo quattro mesi) con la diagnosi di "asfissia perinatale convulsiva".&lt;br /&gt; La piccola A. - in stato semivegetativo - ebbe a sopravvivere nove anni, decedendo per arresto respiratorio il (OMISSIS) , in conseguenza delle malattie neurologiche che ebbero ad accompagnarla sino alla morte.&lt;br /&gt; I giudici di appello hanno escluso ogni responsabilità del Dott. T. , per la considerazione che lo stesso non avrebbe contribuito in alcun modo allo stato di sofferenza manifestatosi anteriormente alla nascita.&lt;br /&gt; Gli stessi giudici hanno aggiunto che per quanto riguarda il periodo successivo al taglio cesareo, nessuna responsabilità era da attribuire al dottor T. .&lt;br /&gt; Altri sarebbero stati i medici che avrebbero dovuto provvedere alle manovre di rianimazione.&lt;br /&gt; Questi medici (il neonatologo-pediatra e l'anestesista-rianimatore) non erano stati chiamati in giudizio.&lt;br /&gt; Entrambi gli argomenti svolti dai giudici di appello si prestano a facili critiche, sulla base del rilievo che - in ogni caso - il dottor T. avrebbe avuto l'obbligo di intervenire personalmente in caso di inerzia degli altri componenti la equipe medica (per quanto riguarda l'attività successiva al parto).&lt;br /&gt; Per quanto riguarda invece il periodo precedente, la responsabilità del dottor T. avrebbe dovuto essere valutata dai giudici di appello per avere lo stesso, eventualmente, indirizzato la partoriente presso una struttura priva di idonee attrezzature per i neonati, e sotto altro profilo, per non avere immediatamente disposto il ricovero della F. , una volta avuta comunicazione dei risultati dell'esame del (OMISSIS) , programmando invece la esecuzione del parto cesareo per le ore 10,30 del giorno successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale dovrà ricostruire la successione degli eventi e valutare quale comportamento il medico dottor T. avrebbe potuto tenere nella situazione data per rispondere in modo adeguato alle evenienze che il parto era venuto presentando ed, ancor prima, se il dottor T. possa essere considerato responsabile per avere indirizzato la partoriente presso una Clinica priva delle necessarie attrezzature, ovvero per avere ritardato colpevolmente l'intervento cesareo dopo l'esito dell'esame cardiotocografico del (OMISSIS) , che avrebbe invece consigliato l'immediato ricovero.&lt;br /&gt; È appena il caso di ricordare che in un caso che presenta alcune analogie con quello di specie, questa Corte ha ritenuto: "correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia qualificato in termini di colpa grave la condotta del medico ostetrico che, dinanzi ad un arresto della progressione del feto al momento del parto, abbia atteso più di tre ore prima di predisporre ed effettuare un intervento cesareo" (Cass. 9 maggio 2000 n. 5881).&lt;br /&gt; I motivi dal secondo al quarto del ricorso incidentale C. -F. , espressamente indicati come condizionati, sono assorbiti in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.&lt;br /&gt; Il ricorso incidentale AXA è inammissibile perché privo dei prescritti quesiti di diritto (tutti i motivi dal primo al quarto, relativo al massimale complessivo di polizza, riguardano infatti la violazione di norme di diritto).&lt;br /&gt; Conclusivamente il ricorso incidentale C. -F. deve essere accolto nei limiti sopra indicati (con assorbimento degli altri motivi).&lt;br /&gt; Il ricorso principale di Panoramica e quello incidentale di AXA devono essere rigettati.&lt;br /&gt; La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;b&gt;P.Q.M.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale C. e F. per quanto di ragione, e rigetta gli altri ricorsi.&lt;/b&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1033711090770224528?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1033711090770224528/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/responsabilita-del-medico-ginecologo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1033711090770224528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1033711090770224528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/responsabilita-del-medico-ginecologo.html' title='Responsabilità del medico, ginecologo, contatto sociale, onere probatorio'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-392052759025832086</id><published>2012-01-16T03:42:00.001-08:00</published><updated>2012-01-16T03:42:25.838-08:00</updated><title type='text'>La rottura della promessa di matrimonio e le conseguenze risarcitorie.</title><content type='html'>&lt;a href="" style="color: #5e8c4f; font-family: 'Trebuchet Ms'; font-size: 12px; font-weight: normal; text-decoration: underline;" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; La rottura della&amp;nbsp;promessa di matrimonio formale e solenne, cioè risultante da atto pubblico o scrittura&amp;nbsp;privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il&amp;nbsp;ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la&amp;nbsp;celebrazione delle nozze) – non può considerarsi comportamento lecito, allorché&amp;nbsp;avvenga senza giustificato motivo. Tuttavia,&lt;em&gt;poiché la legge vuole salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue. A carico del recedente ingiustificato sorge tuttavia un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.&amp;nbsp; &lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-392052759025832086?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/392052759025832086/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-rottura-della-promessa-di-matrimonio.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/392052759025832086'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/392052759025832086'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-rottura-della-promessa-di-matrimonio.html' title='La rottura della promessa di matrimonio e le conseguenze risarcitorie.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3929651654618854593</id><published>2012-01-16T03:37:00.001-08:00</published><updated>2012-01-16T03:37:22.037-08:00</updated><title type='text'>Il diritto di visita dei nonni</title><content type='html'>&lt;a href="" style="color: #5e8c4f; font-family: 'Trebuchet Ms'; font-size: 12px; font-weight: normal; text-decoration: underline;" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. – sentenza n.28902 del 27 dicembre 2011&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;I nonni non possono agire per l’affidamento della prole né non possono intervenire nel giudizio di separazione per regolare il loro diritto di visita con i nipoti, salva l'azione ex art. 336 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; La Suprema Corte ha ribadito che la legge sull'affido condiviso n. 54/2006 non prevede un'azione diretta degli ascendenti e degli altri familiari per regolare le visite con i nipoti. I nonni "non sono titolari di una posizione soggettiva direttamente tutelabile", sostiene la Suprema Corte,&amp;nbsp; e quindi, dal punto di vista processuale,&amp;nbsp; non ricorrono i presupposti per un loro intervento nel giudizio di separazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3929651654618854593?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3929651654618854593/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/il-diritto-di-visita-dei-nonni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3929651654618854593'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3929651654618854593'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/il-diritto-di-visita-dei-nonni.html' title='Il diritto di visita dei nonni'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-117394689871443806</id><published>2012-01-14T05:23:00.000-08:00</published><updated>2012-01-14T05:23:29.045-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica all’art. 26 della legge 12 &amp;nbsp;novembre 2011 &amp;nbsp;n. &amp;nbsp;183, ad opera della cd. legge di stabilità 2012 &amp;nbsp;(ex finanziaria).Il cliente, attore o convenuto nella causa civile pendente innanzi alla Corte di Cassazione e alla Corti di Appello.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-117394689871443806?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/117394689871443806/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/dal-1-gennaio-2012-e-entrata-in-vigore.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/117394689871443806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/117394689871443806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/dal-1-gennaio-2012-e-entrata-in-vigore.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3306298284066867586</id><published>2012-01-12T13:48:00.000-08:00</published><updated>2012-01-12T13:48:41.910-08:00</updated><title type='text'>Il preavviso di fermo amministrativo non è atto dell'esecuzione</title><content type='html'>&lt;span id="ctl00_ctl00_Contenuto_Contenuto_lblAbstract"&gt;Con ordinanza n. 26052, depositata il 5 dicembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilita' dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 anche al preavviso di fermo.&lt;/span&gt;                &lt;div class="Testo"&gt;                                        &lt;span id="ctl00_ctl00_Contenuto_Contenuto_lblTesto"&gt;La questione scaturisce dal ricorso proposto dinanzi ai Supremi Giudici da Equitalia contro la decisione della CTR di Reggio Calabria che, confermando la decisione dei primi Giudici di Vibo Valentia, aveva &lt;b&gt;annullato il preavviso di fermo &lt;/b&gt;per &lt;b&gt;mancata notifica &lt;/b&gt;di cui al comma 2 dell’art. 50, D.P.R. n. 602/1973.&lt;br /&gt;Ebbene i Supremi Giudici, con la citata ordinanza, hanno statuito che il preavviso di fermo amministrativo è valido, anche se non è stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 50, c. 2, del d.p.r. 602/1973, secondo il quale «se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica […] di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo».&lt;br /&gt;Ciò in quanto tale disposizione opera nell’ambito dell’esecuzione forzata, dal quale è escluso l’atto in oggetto che, secondo quanto statuito sempre dai Supremi Giudici (in tal senso Cass., SS. UU., dello 7 maggio 2010, n. 11087), è &lt;b&gt;atto funzionale&lt;/b&gt;, destinato a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione.&lt;br /&gt;In ragione di ciò, quindi, gli stessi hanno accolto il ricorso.&lt;br /&gt;(Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 05/12/2011, n. 26052)&lt;/span&gt;                &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3306298284066867586?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3306298284066867586/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/il-preavviso-di-fermo-amministrativo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3306298284066867586'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3306298284066867586'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/il-preavviso-di-fermo-amministrativo.html' title='Il preavviso di fermo amministrativo non è atto dell&apos;esecuzione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8154402283726029188</id><published>2012-01-11T13:33:00.000-08:00</published><updated>2012-01-11T13:33:08.084-08:00</updated><title type='text'>Addetta pulizia bagni autostrada accetta mance, licenziata</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="news-photo"&gt;            &lt;h1&gt; &lt;/h1&gt;&lt;h2&gt;Presentato ricorso a giudice del lavoro di Trento &lt;/h2&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="didascalia"&gt;Un tratto dell'autostrada del Brennero&lt;/span&gt;     &lt;/div&gt;&lt;div class="more-content"&gt;                 &lt;/div&gt;&lt;div class="corpo" id="content-corpo"&gt; TRENTO - Per aver accettato le mance dai clienti di un'area di servizio dell'Autostrada del Brennero, un'addetta alla pulizia dei bagni è stata licenziata. La donna, sessantenne residente in Trentino, attraverso il suo avvocato ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Trento per ottenere il reintegro, le mensilità perdute e i danni. &lt;br /&gt;Il caso - di cui parlano oggi i quotidiani locali - è nato quando la ditta che ha in appalto la pulizia delle stazioni di servizio dell'A22 ha contestato alla donna, assunta con contratto a tempo indeterminato, di avere richiesto e ottenuto svariate volte mance dagli automobilisti che utilizzavano i bagni, nonostante il contratto lo vietasse. &lt;br /&gt;Dopo circa due anni di contestazioni, è scattato il licenziamento. Nel suo ricorso, l'avvocato della donna sostiene che le mance non sono mai state chieste, richiamando il fatto che darle è ormai diventata consuetudine che, in quanto fonte di diritto, non può essere annullata dalle disposizioni contenute nell'assunzione.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8154402283726029188?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8154402283726029188/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/addetta-pulizia-bagni-autostrada.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8154402283726029188'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8154402283726029188'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/addetta-pulizia-bagni-autostrada.html' title='Addetta pulizia bagni autostrada accetta mance, licenziata'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1286506070142788151</id><published>2012-01-10T01:13:00.000-08:00</published><updated>2012-01-10T01:13:53.945-08:00</updated><title type='text'>La  mediazione in tema di usucapione</title><content type='html'>&lt;div class="ecxtxt_art_grigio_12"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_art_grigio_12" href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8221361358481034557" style="color: #929395; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Essere o non essere? Le tendenze schizofreniche (ma poco giustificate) della mediazione in tema di usucapione"&gt;Da Varese: le controversie in materia di usucapione, seguendo una lettura costituzionalmente orientata delle norme, non sono soggette a mediazione obbligatoria, perché le utilità di una sentenza sono maggiori rispetto a quelle di un accordo amichevole. Da Palermo: le controversie in materia di usucapione sono soggette a mediazione obbligatoria, anche perché un accordo amichevole può avere mille contenuti diversi, tutti in grado di soddisfare le specifiche esigenze delle parti, padrone di risolvere una controversia come meglio credono.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8221361358481034557" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, ordinanza 30 dicembre 2011)"&gt;(Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, ordinanza 30 dicembre 2011)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8221361358481034557" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Tribunale di Varese, ordinanza 20 dicembre 2011)"&gt;(Tribunale di Varese, ordinanza 20 dicembre 2011)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1286506070142788151?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1286506070142788151/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-mediazione-in-tema-di-usucapione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1286506070142788151'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1286506070142788151'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-mediazione-in-tema-di-usucapione.html' title='La  mediazione in tema di usucapione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1767444912806733762</id><published>2012-01-10T00:33:00.000-08:00</published><updated>2012-01-10T00:33:31.827-08:00</updated><title type='text'>Codice della strada</title><content type='html'>&lt;a class="ecxlnk_tit_art_big" href="" style="color: #18478f; font-family: Georgia,'Times New Roman',Times,serif; font-size: 17px; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Sosta senza grattino, non basta pagare per salvare l'automobilista. Legittima la multa"&gt;Sosta senza grattino, non basta pagare per salvare l'automobilista. Legittima la multa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="ecxtxt_art_grigio_12"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_art_grigio_12" href="" style="color: #929395; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="Sosta senza grattino, non basta pagare per salvare l'automobilista. Legittima la multa"&gt; Doppia pronuncia della Cassazione e questione riaffidata, per la terza volta, al Giudice di pace, che aveva disatteso il principio di diritto affermato dal Palazzaccio.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxtxt_sentenza"&gt;&lt;a class="ecxlnk_txt_sentenza" href="" style="color: #516379; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 16px; text-decoration: none;" target="_blank" title="(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 30/12; depositata il 9 gennaio)"&gt;(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 30/12; depositata il 9 gennaio)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1767444912806733762?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1767444912806733762/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/codice-della-strada.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1767444912806733762'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1767444912806733762'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/codice-della-strada.html' title='Codice della strada'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8683612246450886811</id><published>2012-01-09T09:14:00.001-08:00</published><updated>2012-01-09T09:14:33.728-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; margin-bottom: 3px;"&gt;Locazione: nulla la scrittura con la quale il conduttore si accolla manutenzione ordinaria e straordinaria&lt;/h1&gt;&lt;h2 style="color: #666666; font-family: Georgia,Arial; font-size: 16px; font-style: italic; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; padding-top: 1px;"&gt;L’onere resta a carico del proprietario. Vietato derogare alla disciplina codicistica&lt;/h2&gt;&lt;div style="font-size: 13px; margin-bottom: 8px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8683612246450886811?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8683612246450886811/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/locazione-nulla-la-scrittura-con-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8683612246450886811'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8683612246450886811'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/locazione-nulla-la-scrittura-con-la.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2132788738119036346</id><published>2012-01-05T18:00:00.000-08:00</published><updated>2012-01-05T18:00:08.835-08:00</updated><title type='text'>Intimazione ai testimoni: attenzione alle notifiche</title><content type='html'>&lt;h1&gt; &lt;/h1&gt;L'intimazione di cui all'art. 250 C.p.c. implica l'onere della parte intimante di assicurare la effettiva conoscenza, da parte del teste intimato e nei termini previsti dall'art. 103 Disp. Att. C.p.c., della convocazione all’udienza di assunzione prove; a tal fine i mezzi previsti dall'art. 255 C.p.c. sono idonei ma per aversi intimazione occorre che le formalità di notificazione risultino compiutamente espletate e sia dimostrata l’effettiva conoscenza dell’intimazione, non potendosi, altrimenti, ritenere compiuta la fattispecie dell'intimazione testimoniale, quanto, se mai, solo un suo "tentativo".&lt;br /&gt;- La decadenza prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c. trova applicazione non solo nell'ipotesi di omessa notificazione dell'atto di intimazione al teste, ma anche nell'ipotesi di notificazione dell'atto avvenuta con inosservanza del termine previsto dal comma 1 dell'art. 103 Disp. Att. C.p.c.&lt;br /&gt;- La decadenza per omessa o tardiva intimazione a testi è rilevabile d'ufficio (artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c.).&lt;br /&gt;Lo ha stabilito il Tribunale di Modena Giud. Dott. Pagliani G., con ordinanza&amp;nbsp;del 25 marzo 2010.&lt;br /&gt;Fonte: ordine degli avvocati di Vercelli&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2132788738119036346?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2132788738119036346/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/intimazione-ai-testimoni-attenzione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2132788738119036346'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2132788738119036346'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/intimazione-ai-testimoni-attenzione.html' title='Intimazione ai testimoni: attenzione alle notifiche'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8524114248334123623</id><published>2012-01-04T12:57:00.001-08:00</published><updated>2012-01-04T12:57:53.675-08:00</updated><title type='text'>Comodato gratuito: niente risoluzione del contratto se il figlio e la famiglia hanno bisogno dell’abitazione dei genitori.</title><content type='html'>&lt;h1 style="color: #000030; font-family: Georgia,Arial; font-size: 20px; font-weight: normal; margin-bottom: 3px;"&gt;In mancanza di un termine prestabilito il contratto cessa solo con il venir meno delle esigenze del comodatario. Irrilevante il procrastinarsi illimitato della durata&lt;/h1&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8524114248334123623?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8524114248334123623/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/comodato-gratuito-niente-risoluzione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8524114248334123623'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8524114248334123623'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/comodato-gratuito-niente-risoluzione.html' title='Comodato gratuito: niente risoluzione del contratto se il figlio e la famiglia hanno bisogno dell’abitazione dei genitori.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3166982417731392813</id><published>2012-01-03T02:08:00.000-08:00</published><updated>2012-01-03T02:08:22.577-08:00</updated><title type='text'>La valutazione in concreto della causa del contratto prescinde dallo schema astratto utilizzato dalle parti. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 20956 del 12 ottobre 2011))</title><content type='html'>&lt;div class="box_tab"&gt;&lt;div class="box_tab"&gt;&lt;span class="testonews"&gt;La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (invece che per una causa di scambio), nell’ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, e il trasferimento del bene serva unicamente per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute. La predetta vendita, infatti, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione di nullità per frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c..&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h2 class="VoceTitoloCapitolo"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3166982417731392813?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3166982417731392813/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-valutazione-in-concreto-della-causa.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3166982417731392813'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3166982417731392813'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/la-valutazione-in-concreto-della-causa.html' title='La valutazione in concreto della causa del contratto prescinde dallo schema astratto utilizzato dalle parti. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 20956 del 12 ottobre 2011))'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3166935819834678544</id><published>2012-01-03T02:03:00.001-08:00</published><updated>2012-01-03T02:03:22.159-08:00</updated><title type='text'>Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzati, restano al di fuori di ogni regolamentazione. (Cass. Civ., Sez. III, n. 20622 del 7 ottobre 2011)</title><content type='html'>&lt;span class="testonews"&gt;La regola di cui all’art. 1935 c.c. non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti e avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali. Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise all’unico fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.&lt;/span&gt; &lt;div class="box_tab" id="ctl00_Cnt_pnlCommento"&gt;&lt;span class="commentonews"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3166935819834678544?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3166935819834678544/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/gli-accordi-privati-che-ruotano-intorno.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3166935819834678544'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3166935819834678544'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/gli-accordi-privati-che-ruotano-intorno.html' title='Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzati, restano al di fuori di ogni regolamentazione. (Cass. Civ., Sez. III, n. 20622 del 7 ottobre 2011)'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8065549783751278085</id><published>2012-01-02T02:46:00.001-08:00</published><updated>2012-01-02T02:46:00.558-08:00</updated><title type='text'>I siti Web sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale</title><content type='html'>&lt;i&gt;I siti Web sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale; è pertanto infondato il ricorso atto a revocare, ex art. 321, comma 3, c.p.p il sequestro preventivo di un sito Web contenente materiale diffamatorio con il solo assunto che non sarebbe consentito il sequestro di esso perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano all'allestimento del sito e degli utenti che intendessero farvi accesso. La libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., non può essere garantita anche per consumare reati come, nel caso di specie, la diffamazione.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;QUINTA SEZIONE PENALE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dott. ANDREA COLONNESE&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Presidente ‑&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dott. ANTONIO BEVERE&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Consigliere ‑&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dott. VITO SCALERA&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Rel. Consigliere -&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dott. GRAZIA LAPALORCIA&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; - Consigliere ‑&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; -Consigliere-&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;SENTENZA&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sul ricorso proposto da:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1) &amp;nbsp;B.M. N. IL 06/10/1964&lt;/div&gt;&lt;div&gt;avverso l'ordinanza n. 500229/2010 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 26/11/2009&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;udito l'avv. Andrea Martire del Foro di Roma, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l' accoglimento&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;OSSERVA&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;B. M. impugna personalmente con ricorso l'ordinanza del 26 novembre 2009, con cui il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l'appello da lui proposto avverso il provvedimento di quel GIP, che aveva disposto il sequestro preventivo del sito internet www&lt;u&gt;,&lt;/u&gt; di cui esso ricorrente disponeva; la cautela reale era stata disposta su istanza dell'avvocato E. F., cui il B. aveva conferito un incarico professionale, poi revocato.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La professionista aveva scoperto fortuitamente che sul sito suindicato erano riportate considerazioni ed apprezzamenti denigratori della sua professionalità, tanto che era stato perfino revocato in dubbio il possesso da parte sua dei necessari titoli abilitativi, ed espressioni diffamatorie erano contenute sia nell'indice, ove risultava menzionata una causa intrapresa dal B. nei suoi confronti, sia in un testo intitolato "Operazione Fori Rotali puliti".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Era stato disposto il sequestro dell'intero sito perché un primo provvedimento cautelare, limitato alla sola pagina elettronica che conteneva le espressioni diffamatorie, era stato frustrato dall'inserimento nello stesso sito di altro testo a sua volta denigratorio.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il Tribunale aveva condiviso le valutazioni del GIP in ordine sia alla sussistenza del fumus commissi delicti che del periculum in mora, desunto quest'ultimo proprio dalla condotta con cui era stato eluso il primo provvedimento cautelare; aveva peraltro osservato il Tibunale che irrilevante era la pretesa del B. di essere ammesso a dimostrare la veridicità dei fatti riferiti nei testi elettronici. Con il ricorso il B. deduce la nullità del provvedimento per:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span&gt;1)&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;violazione di legge, prospettata come difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela ed all'omessa valutazione del danno grave ed irreparabile cagionato all'attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale, del sito;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span&gt;2)&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;violazione dell'art. 321 terzo comma cod. proc. pen., perché non sarebbe a suo avviso ammissibile il sequestro preventivo di un sito internet, in quanto imporrebbe un vincolo di indisponibilità che ne impedirebbe la libera disponibilità da parte di chiunque, associati, collaboratori ed utenti.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento e va perciò rigettato.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza impugnata contiene ampia e specifica motivazione tanto in ordine alla sussistenza del fumus commissi delitti che al periculum in mora, osservando che non v'era dubbio alcuno in ordine alla valenza francamente denigratoria del contenuto delle pagine elettroniche di cui s'è detto, e concreto era il pericolo di reiterazione della condotta illecito, dovendo considerarsi come al primo sequestro aveva fatto immediato seguito altro testo denigratorio di analogo contenuto.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il secondo motivo è destituito di fondamento ove si consideri che è stato sottoposto a cautela reale lo strumento tramite il quale il reato era stato consumato, e non ha rilievo la natura del bene che ne è stato oggetto, non potendo ritenersi che la sua naturale destinazione alla comunicazione con più persone possa impedirne il sequestro preventivo se, come nel caso di specie, solo l'adozione della suddetta misura cautelare appaia idoneo ad assicurare che la condotta illecita non si ripeterà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il ricorso sul punto pare adombrare un conflitto di tutele tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, e le norme che consentono il sequestro preventivo degli strumenti che costituiscono il veicolo tramite il quale il pensiero viene manifestato.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Valga in contrario osservare che la manifestazione del pensiero, a prescindere dal mezzo utilizzato, non può essere garantita anche per consumare reati come, nel caso di specie, la diffamazione.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il problema pertanto si sposta, perché si tratta di verificare se il contenuto del testo divulgato ha o no carattere diffamatorio.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questa Corte ha da tempo stabilito quali sono i criteri in base ai quali testare la liceità della pubblicazione di determinate notizie, che sarà ritenuta solo nel caso in cui la notizia sia vera, sia pubblicata nel rispetto dei limiti di continenza, risponda ad un interesse effettivo dei consociati alla sua conoscenza.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nel caso di specie tuttavia il ricorrente non contesta la rilevanza penale degli apprezzamenti denigratori dell'avvocato F., limitandosi a sostenere apoditticamente che comunque non sarebbe consentito il sequestro di un sito "web" perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano all'allestimento del sito e degli utenti che intendessero farvi accesso.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L'assunto è non solo gratuito, ma anche collidente con i principi cardine dell'ordinamento vigente, perché varrebbe a prospettare una sorta di zona franca, che renderebbe immune dalla giurisdizione penale i siti elettronici rispetto, per esempio, ai quotidiani o ai notiziari radio e televisivi, conclusione che è certamente inaccettabile. &lt;span&gt;Deve allora concludersi ribadendo che i siti elettronici sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti prevista dalla legge penale. Nel caso di specie un reato di diffamazione è stato reiteratamente consumato utilizzando il sito elettronico, che è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto unico mezzo idoneo per scongiurare la reiterazione del reato.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il ricorso va pertanto rigettato, ed &amp;nbsp;al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;P. Q. M.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Così deciso in Roma il 19 settembre 2011&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8065549783751278085?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8065549783751278085/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/i-siti-web-sono-soggetti-agli-stessi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8065549783751278085'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8065549783751278085'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/i-siti-web-sono-soggetti-agli-stessi.html' title='I siti Web sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-5511468479823207558</id><published>2012-01-01T09:21:00.001-08:00</published><updated>2012-01-01T09:21:44.936-08:00</updated><title type='text'>Brindisi di mezzanotte in tribunale</title><content type='html'>&lt;div class="header-content"&gt;            &lt;h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;MONTEPULCIANO (SIENA), 1 GEN - Brindisi di mezzanottein aula indossando la toga la notte scorsa a Montepulciano perscongiurare la chiusura del tribunale paventata da tempo alivello nazionale nell'ambito della razionalizzazione dellespese della giustizia. All'iniziativa organizzata dall'ordinedegli avvocati ha aderito anche il Comune, e davanti l'excollegio vescovile Magnanet, oggi sede del tribunale, le toghehanno augurato al palazzo di giustizia. Fuori un cartello: ''Noalla chiusura''.&lt;/div&gt;&lt;div class="header-content"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="header-content"&gt;Fonte : Ansa.it &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-5511468479823207558?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/5511468479823207558/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/brindisi-di-mezzanotte-in-tribunale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5511468479823207558'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5511468479823207558'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2012/01/brindisi-di-mezzanotte-in-tribunale.html' title='Brindisi di mezzanotte in tribunale'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2508172721121771909</id><published>2011-12-29T05:49:00.001-08:00</published><updated>2011-12-29T05:49:55.173-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div style="border-bottom: thin dashed #900000; margin: 3px; padding: 1 px;"&gt;&lt;div&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="110px"&gt;&lt;div class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-action="recommend" data-href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=54955" data-layout="button_count" data-send="false" data-show-faces="true" data-width="110"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width="110px"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width="110px"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width="110px"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="commento"&gt;Non può configurarsi la figura del reato commesso con il mezzo della stampa a carico del direttore di un periodico on-line in quanto, data la natura del mezzo stesso, è impossibile, per il direttore della testata online, impedire la pubblicazione di commenti diffamatori da parte dei lettori che vengono automaticamente pubblicati, senza possibilità di alcun filtro preventivo.&lt;/div&gt;&lt;ins style="border: none; display: inline-table; height: 60px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 468px;"&gt;&lt;/ins&gt;&lt;br /&gt;&lt;ins id="aswift_0_anchor" style="border: none; display: block; height: 60px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 468px;"&gt;&lt;/ins&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="beacon_88231c786c" style="left: 0px; position: absolute; top: 0px; visibility: hidden;"&gt;&lt;img alt="" height="0" src="http://adv.altalex.com/www/delivery/lg.php?bannerid=1181&amp;amp;campaignid=112&amp;amp;zoneid=8&amp;amp;loc=1&amp;amp;referer=http%3A%2F%2Fwww.altalex.com%2Findex.php%3Fidnot%3D54955%26idstr%3D20&amp;amp;cb=88231c786c" style="height: 0px; width: 0px;" width="0" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;SEZIONE V PENALE&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;Sentenza 29 novembre 2011&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;RITENUTO IN FATTO&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10062/11 della Corte d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agii artt. 57 e 57 bis c.p. perché, in qualità di direttrice responsabile dell'edizione on-line del settimanale &lt;i&gt;L'espresso, &lt;/i&gt;ometteva il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata da parte di *** ai danni di *** (reato accertato/commesso in Bologna nell'aprile del 2004). Contro la sentenza di appello la ricorrente muove due ordini di censure; sotto un profilo di violazione di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p., laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico &lt;i&gt;on line, &lt;/i&gt;mentre sarebbe riferibile solo al periodici "cartacei". Né sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'imputato.&lt;br /&gt;Con un secondo motivo di ricorso, la *** chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato nel momento in cui non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria.&lt;br /&gt;Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto la pubblicazione on line non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa periodica "tradizionale"; per questi motivi chiede disporsi l'annullamento senza rinvio.&lt;br /&gt;Per l'imputata è presente l'avv. *** il quale rileva che non si trattava dì un commento giornalistico, ma di un &lt;i&gt;post &lt;/i&gt;inviato alla rivista e cioè di un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo; consapevoli di questo sviluppo cronologico dei fatti, i giudici di merito hanno addebitato alla non l'omesso controllo, ma l'omessa rimozione del commento, cosi non solo provvedendo ad un'inammissibile analogia in &lt;i&gt;maiam pattern, &lt;/i&gt;vietata in materia penate, ma altresì stravolgendo la norma incriminatrlce, che punisce il mancato impedimento della pubblicazione, e non invece l'omissione di controllo successivo.&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;CONSIDERATO IN DIRITTO&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di rettore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.&lt;br /&gt;L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".&lt;br /&gt;Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico &lt;i&gt;on line &lt;/i&gt;risponda del reato di cui all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale &lt;i&gt;on line &lt;/i&gt;e che il collegio ritiene di condividere (&lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=50682"&gt;Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla&lt;/a&gt;); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.&lt;br /&gt;Le pubblicazioni rese note mediante ia rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi &lt;i&gt;hardware. &lt;/i&gt;La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, &lt;i&gt;mutatis mutandis, &lt;/i&gt;da quanto avviene per le notìzie trasmesse dal telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p. (cfr &lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=44197"&gt;Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena&lt;/a&gt;; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia &lt;i&gt;in maiam partem. &lt;/i&gt;D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telemáticamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fìssa o cellulare.&lt;br /&gt;Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che -come nel caso di specie - vengono "postate" direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventiva da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva.&lt;br /&gt;D'altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita. E di ciò si rende conto anche la sentenza impugnata, laddove afferma che - non essendo possibile una censura preventiva, e dunque non potendo "..imputarsi al direttore responsabile l'omesso controllo di ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse pubblicato.." - la avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio. Così facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la fattispecie normativa prevista dall'articolo 57 del codice penale, sanzionando una condotta diversa da quella tipizzata dai legislatore.&lt;br /&gt;Dunque, l'inapplicabilità dell'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on &lt;i&gt;Une &lt;/i&gt;discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a tìtolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale. Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per sostenere la assimilabilità dell'editoria elettronica alla stampa periodica; l'articolo uno della predetta legge, infatti, afferma espressamente che sì applicano all'editoria elettronica le disposizioni contenute nell'articolo 2 (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizioni, anche quelle dell'articolo cinque (sull'obbligo di registrazione) della legge sulla stampa (legge 3 febbraio 1948, numero 47). La legge 62/2001, operando un rinvio specifico e limitato dimostra esattamente il contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni.&lt;br /&gt;La circostanza, poi, che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che ia riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 dei codice penale deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rifievo ha la riproduzione fisica su carta operata dai lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).&lt;br /&gt;Esistono. poi altri profili, per i quali le pubblicazioni on-line non possono, essere ricondotte al concetto di stampa periodica; tali profili sono stati esaurientemente e condivisibilmente esaminati dalla sentenza di questa sezione, richiamata In apertura della motivazione, cut si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.&lt;br /&gt;Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che il periodico on-line non possa essere considerato "stampa" al sensi dell'articolo 57 del codice penale e che pertanto la condotta contestata alla di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione in danno di , non sia prevista dalla legge come reato.&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;b&gt;P.Q.M&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;Annulla senza rinvio la sentenza impugnata&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.&lt;/b&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2508172721121771909?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2508172721121771909/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/non-puo-configurarsi-la-figura-del.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2508172721121771909'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2508172721121771909'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/non-puo-configurarsi-la-figura-del.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4186141744595155380</id><published>2011-12-24T12:03:00.001-08:00</published><updated>2011-12-24T12:03:01.917-08:00</updated><title type='text'>Buon natale!</title><content type='html'>&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4186141744595155380?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4186141744595155380/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/buon-natale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4186141744595155380'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4186141744595155380'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/buon-natale.html' title='Buon natale!'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8349899700751651136</id><published>2011-12-19T16:05:00.001-08:00</published><updated>2011-12-19T16:05:04.203-08:00</updated><title type='text'>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Onere della prova a carico dell’opposto Fattura – Mezzo di prova inidoneo</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: arial; font-size: 8pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="background-color: #cccccc; color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"&gt;&lt;strong&gt;OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="background-color: #cccccc; color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;strong&gt;Onere della prova a carico dell’opposto&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="background-color: #cccccc; color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"&gt;&lt;strong&gt;Fattura – Mezzo di prova inidoneo&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="background-color: white; color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;[Giudice di Pace di Eboli, Dott. Luigi Vingiani,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="background-color: white; color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;sentenza del 2 novembre 2011]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Deve escludersi, che la fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;ins&gt;Nella Sentenza&lt;/ins&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&amp;gt;&amp;gt; &lt;span style="color: #000099;"&gt;…nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento, l’opposto è parte attrice sostanziale cui incombe l’onere di provare il fondamento della pretesa creditoria.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Si rileva inoltre, che il processo innanzi al Giudice di pace è improntato a caratteristiche di celerità ed immediatezza e che di regola va definito in una sola udienza.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;In ogni caso il giudice deve decidere allo stato degli atti e della documentazione regolarmente prodotta nel fascicolo di ufficio.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Per quanto concerne il merito della vicenda, deve rilevarsi&amp;nbsp; che nel procedimento in esame, l’opposta si è limitata a produrre soltanto il fascicolo di parte del procedimento monitorio (contenente copia dell’estratto conto delle fatture e delle scritture contabili) senza dare la prova di aver svolto le prestazioni indicate e/o di averne concordato l’esecuzione..-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Onere della prova – La fattura&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&amp;gt;&amp;gt; … la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: #000099; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="background: #fbd4b4; line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE EBOLI&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani&amp;nbsp; ha emesso la seguente&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;strong&gt;SENTENZA&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;nella causa civile iscritta al n. .../10 del Ruolo Generale Affari Civili&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;TRA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;MEVIAX TRASPORTI S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t., [ C.F. : &amp;nbsp;… ] rapp.to e difeso dall’avv. Ax Bxx e Cx Dxx con studio in via &amp;nbsp;… (SA) &amp;nbsp;-OPPONENTE-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;E&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;KKK STAR S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t.&amp;nbsp; con sede in Zxx al viale &amp;nbsp;…., rapp.ta e difesa dall’avv. Ex Fxx&amp;nbsp;&amp;nbsp; con studio in&amp;nbsp;&amp;nbsp; via &amp;nbsp;…. c/o avv. Gx Hxx &amp;nbsp;-OPPOSTA-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;CONCLUSIONI&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Per l’opponente: accoglimento dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e con condanna alle spese del giudizio.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Per l’opposto: Rigetto dell’opposizione con vittoria di spese e di onorari.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;ESPOSIZIONE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Con atto di citazione notificato in data 29/12/2009&amp;nbsp; Meviax Trasporti s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di EBOLI la KKK Star s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. ,&amp;nbsp; proponendo opposizione al decreto ingiuntivo&amp;nbsp; n. …/2009 R.G. …/09) con cui era stato ingiunto il pagamento della&amp;nbsp; somma di Euro 4535,69&amp;nbsp; oltre spese, per il pagamento di fatture.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;In via preliminare eccepiva l’inesistenza del credito azionato contestando quello di cui alle fatture allegate al decreto ingiuntivo.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Radicatasi la lite,&amp;nbsp; si costituiva in giudizio l’opposto KKK Star s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.&amp;nbsp; la quale contestava quanto dedotto dall’opponente ed in particolare precisava di aver regolarmente svolto l’attività contrattuale esibendo copia delle fatture ed estratto scritture contabili.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;La causa, senza alcuna istruzione probatoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni&amp;nbsp; ed assegnata a sentenza all’udienza del&amp;nbsp;&amp;nbsp; 12/7/11.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;***&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Preliminarmente si osserva che nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento, l’opposto è parte attrice sostanziale cui incombe l’onere di provare il fondamento della pretesa creditoria.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Si rileva inoltre, che il processo innanzi al Giudice di pace è improntato a caratteristiche di celerità ed immediatezza e che di regola va definito in una sola udienza.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;In ogni caso il giudice deve decidere allo stato degli atti e della documentazione regolarmente prodotta nel fascicolo di ufficio.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Per quanto concerne il merito della vicenda, deve rilevarsi&amp;nbsp; che nel procedimento in esame, l’opposta si è limitata a produrre soltanto il fascicolo di parte del procedimento monitorio (contenente copia dell’estratto conto delle fatture e delle scritture contabili) senza dare la prova di aver svolto le prestazioni indicate e/o di averne concordato l’esecuzione..-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Si osserva peraltro che la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Nella fattispecie in esame, non è stato richiesto alcun mezzo di prova. In altre parole, l’opposto non ha provato l’esatta esecuzione del contratto stipulato dalle parti&amp;nbsp; e soprattutto l’ammontare del suo credito, per cui al giudicante, che non può sostituirsi all’inerzia della parte, resta preclusa ogni valutazione sulla effettività e congruità della prestazione.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Alla stregua di tali considerazioni, l’opposizione&amp;nbsp; va accolta per mancata prova della pretesa creditoria ed il decreto ingiuntivo opposto va per l’effetto revocato.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center" class=" " style="line-height: normal; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;P.Q.M.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&amp;nbsp;Il Giudice di Pace di EBOLI, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,&amp;nbsp; definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Meviax Trasporti s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.&amp;nbsp; nei&amp;nbsp; confronti di&amp;nbsp;&amp;nbsp; KKK Star s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.&amp;nbsp; con atto di citazione notificato il&amp;nbsp; 29/12/2009, così provvede:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;1.- Accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca&amp;nbsp; il decreto ingiuntivo n.&amp;nbsp; n…./2009&amp;nbsp; (R.G. …/09).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;2.- Condanna KKK Star s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di l’opponente Meviax Trasporti s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 20,00 per spese, euro 380,00 per diritti ed euro 200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Così deciso in EBOLI, in data 02/11/2011&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;Il Giudice di Pace&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=" " style="line-height: normal; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: arial; font-size: 10pt;"&gt;&lt;span style="color: black; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"&gt;dott. Luigi Vingiani&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8349899700751651136?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8349899700751651136/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/opposizione-decreto-ingiuntivo-onere.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8349899700751651136'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8349899700751651136'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/opposizione-decreto-ingiuntivo-onere.html' title='OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Onere della prova a carico dell’opposto Fattura – Mezzo di prova inidoneo'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4163094192364189360</id><published>2011-12-08T08:58:00.001-08:00</published><updated>2011-12-08T08:58:29.595-08:00</updated><title type='text'>Per quanti di voi avessero dimenticato il significato dell'acronimo P.Q.M.</title><content type='html'>&lt;b&gt;P.Q.M.&lt;/b&gt;, &lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo" title="Acronimo"&gt;acronimo&lt;/a&gt; della locuzione "&lt;b&gt;per questi motivi&lt;/b&gt;", (ma anche - più raramente - &lt;b&gt;P.T.M.&lt;/b&gt;, "&lt;b&gt;per tali motivi&lt;/b&gt;") nella Procedura Civile e Penale del Diritto Italiano è una sigla che viene posta a &lt;a class="new" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Capoverso&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1" title="Capoverso (pagina inesistente)"&gt;capoverso&lt;/a&gt; nella parte conclusiva delle &lt;a class="mw-redirect" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sentenza" title="Sentenza"&gt;sentenze&lt;/a&gt;, per introdurre l'esposizione della decisione finale della corte&lt;sup class="reference" id="cite_ref-0" title="^ http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=359 un tipico esempio, in questo caso anche singolare, di sentenza emessa dalla Ia sezione civile della Corte di Cassazione"&gt;&lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/P.Q.M.#cite_note-0"&gt;[1]&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;; ad esempio,&lt;br /&gt;&lt;table style="background: none; color: black; font-size: 95%; margin-bottom: .5em; padding: 0; text-align: left; width: auto;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="border: none; padding: 0 1.2em; vertical-align: top;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style="border: none; padding: 0 1.2em 0 0;"&gt;&lt;span style="font-size: 125%; font-style: normal;"&gt;&lt;b&gt;«&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;La Corte ha appurato quanto di pertinenza ed ha ritenuto in fatto e in diritto che [&lt;i&gt;motivazione espressa&lt;/i&gt;].&lt;center&gt;P.Q.M.&lt;/center&gt;la Corte dispone che [&lt;i&gt;contenuto della decisione&lt;/i&gt;]. &amp;nbsp;&lt;span style="font-size: 125%;"&gt;&lt;b&gt;»&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;L'apposizione della sigla lega formalmente il &lt;i&gt;dispositivo&lt;/i&gt; (cioè la decisione) con la sua &lt;i&gt;motivazione&lt;/i&gt;, secondo un principio generale di diritto che impone l'obbligo di motivazione di qualunque atto emesso per conto dello Stato; la motivazione deriva perciò consequenzialmente da ciò che il giudice ha prima &lt;i&gt;ritenuto in fatto&lt;/i&gt; e poi &lt;i&gt;ritenuto in diritto&lt;/i&gt; di dover assumere da quanto appurato in causa per poter decidere.&lt;br /&gt;Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/P.Q.M.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4163094192364189360?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4163094192364189360/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/per-quanti-di-voi-avessero-dimenticato.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4163094192364189360'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4163094192364189360'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/per-quanti-di-voi-avessero-dimenticato.html' title='Per quanti di voi avessero dimenticato il significato dell&apos;acronimo P.Q.M.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1148211847705236320</id><published>2011-12-01T14:27:00.001-08:00</published><updated>2011-12-01T14:36:32.905-08:00</updated><title type='text'>Le associazioni a tutela dei consumatori e il diritto di critica</title><content type='html'>&lt;blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;&lt;b&gt;Sentenza del        Tribunale Penale di Oristano del 4.12.00 &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;&lt;b&gt;--------&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;Tribunale Penale di Oristano&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;Il Giudice Monocratico&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;Dott. Salvatore Carboni&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;ha pronunciato e pubblicato mediante        lettura del dispositivo la seguente&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;SENTENZA&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;(arti 544 e segg, C.p.p.)&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;nella causa penale&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;contro&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;*** LIBERO - PRESENTE&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;IMPUTATO&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Del reato p. e p. dall'art 612 C. P. per      avere, sottoscrivendo quale vice segretario provinciale della Adiconsum,      una lettera inviata alla Società X in cui veniva preannuncialo una      possibile iniziativa tesa a far desistere gli associati Adiconsum      dall'effettuare acquisti d'auto presso la Società Y, di fatto      minacciato a Y, che veniva a conoscenza di tale missiva tramite la sede      nazionale della società X il 19/1/999, un male ingiusto.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La parte Civile costituita Y è      rappresentata e difeso dall'Avv. D. Pau del Foro di Oristano.&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;CONCLUSIONI&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;II P.M. chiede la condanna alla pena di      £. 100.000 di multa L'Avv. Pau difensore di Parte Civile per Y concorda      per la condanna a pena di giustizia, chiede II risarcimento del danno e la      rifusione delle spese di costituzione Parte Civile.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La Difesa Avv. Piccioni chiede      assoluzione il fatto non sussiste, l'Avv. Nanca si associa alle      conclusioni del collega Piccioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Con decreto emesso in data 4.5.2000 il      Pubblico Ministero citava a giudizio l'imputato per rispondere del reato      di cui aIl'epigrafato capo di imputazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;All'udienza del 4.12.2000, la persona      offesa veniva ammessa alla costituzione di parte civile: in assenza di      questioni preliminari ex art. 491 CPP, il Pubblico Ministero procedeva      alla relazione introduttiva, illustrando i fatti che hanno condotto      all'odierno processo. Chiedeva, quindi, I'ammissione delle prove dedotte      nelle liste, in particolare l'esame dei testi indicati.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La parte civile si associava alle      istanze istruttorie del PM e si opponeva aIl'ammissione dei testi dedotti      nelle liste depositate dalla difesa, per asserita irrilevanza della prova.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La difesa chiedeva a sua volta      l'ammissione delle prove a discarico, in particolare il controesame dei      testi dell'accusa. Chiedeva inoltre l'ammissione dei testi indicati nelle      liste e produceva i documenti indicati nel verbale di udienza.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Il Tribunale, accertata l'ammissibililà      e la rilevanza a norma dell' art. 190, 1° comma, CPP, ammetteva le prove      dedotte dalle parti.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;L istruzione dibattimentale si svolgeva      con le deposizioni dei testi Y, B; C; D, i quali rendevano le      dichiarazioni riportale nel verbale di udienza&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Conclusa l'istruzione dibattimentale, le      parti concludevano come riportato in epigrafe.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;II Tribunale, all'esito della      deliberazione, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del      dispositivo.&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;L'esito dell'istruzione dibattimentale      impone l'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto, in quanto il      fatto commesso non costituisce reato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;II fatto, all'esito dell'istruttoria      dibattimentale, può essere ricostruito nei seguenti termini.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;In data 7.10.1999 B (sentito come teste      della difesa) si recava presso la Concessionaria della società X di      Oristano, di cui è titolare l'odierna persona offesa Y, per acquistare un      autovettura.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;II B manifestava interesse verso un      modello usato, una autovettura del 1992, ed iniziava le trattative per      l'acquisto con E (secondo quanto riferito dalla persona offesa), addetto      alle vendite dipendente di Y .&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;A B veniva indicato il prezzo di lire 10      milioni e richiesta una caparra di lire un milione. B accecava le      condizioni di vendita e versava un acconto sulla caparra di lire 200.000,      in quanto al momento non disponeva di altro contante. II giorno dopo      (8.10.1999) B si recava nuovamente in concessionaria e versava le 800.000      residue.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Dei due versamenti venivano rilasciate      due quietanze regolarmente bollate, recanti la causale "deposito      cauzionale sulla richiesta di una macchina usata ".&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Secondo quanto riferito da B e dalla      teste C (fidanzata di B, che era insieme allo stesso al momento      dell'acquisto) il venditore disse loro che in caso di ripensamento la      caparra sarebbe stata loro restituita senza problemi.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Quattro giorni dopo B cambio idea      sull'acquisto, sia perché si era recato presso la concessionaria e aveva      visto l'auto in officina, presumibilmente per riparazioni (mentre nel      corso delle trattative gli era stato assicurato dal venditore che la      stessa era "il gioiello della concessionaria"), sia perché il      prezzo richiesto per l'automezzo era a suo avviso ben superiore a quello      consigliato dalle riviste specializzate per un'auto di quel modello e anno      di immatricolazione. Chiese quindi la restituzione della caparra,      proponendo in subordine l'acquisto al prezzo di lire 4.500.000 (quotazione      del modello di autovettura in esame indicato dalla rivista Quatroruote).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Le richieste di B venivano respinte.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Y dichiarava in udienza che era prassi      commerciale usuale della sua concessionaria richiedere ai clienti una      caparra pari circa al 5 -10% del prezzo del veicolo, e comunque non      inferiore a lire un milione. Che tale somma aveva la funzione di      "bloccare la macchina", ossia di impedirne la vendita ad altri      interessati, e che per tanto veniva trattenuta dalla ditta nel caso il      cliente cambiasse idea sull'acquisto. Dichiarava inoltre che detta somma      poteva comunque essere utilizzata dal cliente nell'arco dell'anno quale      acconto per l'acquisto di altro veicolo presso la concessionaria.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Precisava ancora la persona offesa che      normalmente, all'atto della conclusione favorevole delle trattative di      acquisto, il contratto veniva redatto per iscritto su moduli predisposti.      Mentre nel caso di specie, stante la temporanea indisponibilità della      modulistica, il contratte era stato concluso in forma orale, salvo il      rilascio delle menzionate quietanze.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Stante il rifiuto della concessionaria      di restituire la caparra (rifiuto confermato anche al padre del teste, D,      che si era recato in concessionaria per muovere rimostranze), B aderiva in      data 14.10.1999 all'associazione di difesa consumatori Adiconsum (copia      del modulo ai adesione in atti), e in pari data conferiva "mandato di      rappresentanza" a A, odierno imputato responsabile della sezione      Oristano della predetta associazione, incaricandolo della trattazione      della vertenza insorta con Y e conferendo allo stesso "tutte le più      ampie facoltà nessuna ed eccettuato" (copia del mandato in atti).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Qualche giorno dopo l'imputato, secondo      quanto riferito dal Y, contattava telefonicamente la persona offesa,      invitandolo alla restituzione della caparra e ammonendolo che in caso di      persistenza del rifiuto si sarebbe rivolto alla sede centrale della      società X in Italia, diffidando gli associati dall'acquisto di vetture      presso la sua concessionaria.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Successivamente Y veniva contattato      dalla società X, che gli trasmetteva via fax copia della lettera loro      inviata da A.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La lettera era del seguente tenore:&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Oggetto: vertenza Y/B&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La scrivente associazione consumatori      ADICONSUM/CISL sede provinciale di Oristano, che agisce a nome e per conto      del sig. B, nostro associato, vi invia come da accordi presi      telefonicamente con la sig. Z il 15.10.99 la documentazione in nostro      possesso attinente al caso in oggetto.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Auspicando un vostro intervento per una      soluzione positiva nei confronti del sig. B, il quale ha nella sua      dichiarazione ampiamente descritto la contrattazione per I' acquisto      dell'auto, in cui il personale dipendente della concessionaria, e o in      tutti i casi presente ed autorizzato alle contrattazioni per la vendita di      auto con la clientela che si reca in detti locali commerciali, ha      garantito al sig. B che in caso di ripensamento gli avrebbero reso      integralmente il deposito cauzionale versato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Non escludiamo nel caso in cui il sig. Y      Concessionario delle auto da voi prodotte dovesse persistere, non rendendo      l'importo lasciato in deposito cauzionale, azioni che mettano in guardia      tutti i nostri associati, in provincia ed ovunque risiedono, dal      contrattare eventuali acquisti d'auto presso la concessionaria X di      Oristano&lt;/div&gt;Restiamo in attesa di un vostro riscontro e saluto      cordialmente.&lt;br /&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Vice segretario provinciale A.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Poco tempo dopo Y anche dietro consiglio      di un ispettore della Società X cui aveva sottoposto il problema      restituiva B la somma in questione, proponendo quindi querela in data      15.12.1999 nei confronti dell'imputato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Le considerazioni di diritto che il      Tribunale ritiene di dover formulare in relazione alla fattispecie in      esame sono le seguenti.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;L'ipotesi accusatoria afferma che      l'espressione "non escludiamo nel caso in cui il Sig. Y      Concessionario delle auto da voi prodotte dovesse persistere, non rendendo      l'importo lasciato in deposito cauzionale, azioni che mettano in guardia      tutti i nostri associati, in provincia e ovunque risiedano, dal      contrattare eventuali acquisti d'auto presso la concessionaria X di      Oristano abbia carattere minaccioso, in quanto prospettante nei confronti      di Y l'ingiusto danno consistente nel calo delle vendite che subirebbe la      ditta dell'imputato a seguilo della campagna dissuasiva attivata dal A.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Detta tesi è, ad avviso di questo      Tribunale, priva di fondamento, in quanto il comportamento      "minacciato" dall'imputato, lungi dal rivestire carattere di      illiceità, costituisce esercizio di un diritto a norma dell'art. 51 C.P.,      e dunque priva l'espressione utilizzata nella lettera del carattere      dell'antigiuridicità. In altri termini, il "male" prospettato      nella citata missiva non può essere qualificato "ingiusto" per      gli effetti di cui ali art. 612 C.P.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Questa conclusione risulta fondata sulle      seguenti argomentazioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;L'imputato é vice segretario      provinciale della Adiconsum, associazione senza scopo di lucro avente, tra      le finalità associative, la tutela dei consumatori che vi aderiscono      nelle vertenze e nei contrasti in cui gli aderenti possono restare      coinvolti nell'acquisto di beni e servizi.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Come precisato nello statuto associativo      allegato agli atti costituisce finalità dell'associazione "la      difesa, I'informazione, la formazione l'educazione e la protezione dei      consumatori, degli utenti, dei cittadini e dell'ambiente" (art. 1      Statuto).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;In particolare, l'art. 4 precisa alla      lettera F che tra le attività dell'associazione rientra anche il      "tutelare gli interessi economici e giuridici del consumatore       utente, ivi compresa la costituzione, l'assistenza e la rappresentanza in      giudizio", mentre alla lettera Q viene previsto il "promuovere      la mobilitazione dei consumatori  utenti e ogni altra azione utile ad      affermare gli interessi dei consumatori (...)"&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Il fenomeno dell'associazionismo tra      consumatori (tutelalo dall'art. 18 della Costituzione), che negli ultimi      anni ha conosciuto una rapida espansione, risponde all'esigenza di      riaffermare la parità di trattamento tra consumatori e      produttori-distributori di beni e servizi. Normalmente, difatti, sono      questi gli ultimi soggetti, in virtù del soverchiante potere economico       contrattuale, ad imporre agli utenti le condizioni di contrattazione;      attraverso I'associazionismo i consumatori possono riequilibrare in      proprio favore il proprio potere negoziale, assicurando in tal modo un      più equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Della liceità del fenomeno      dell'associazionismo tra consumatori non è possibile dubitare, anche      perché sovente simili associazioni vengono coinvolte con funzione      consultativa, nei processi di formazione della normativa del settore,      ovvero partecipano a vano titolo all'attività di organi amministrativi      deputati a funzioni di vigilanza sul mercato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;La legge, d'altro canto, attribuisce      alle associazioni in questione la legittimazione alla proposizione delle      azioni inibitorie previste dall'art. l469 Sexies C.C. e delle altre      azioni previste dalla legge.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Una volta accertata la liceità di      simili associazioni, nonché la rilevanza giuridica e istituzionale, oltre      che sociale, del loro operato, appare evidente che gli atti posti in      essere dagli organi delI'associazione nell'adempimento delle finalità      statutarie sono del tutto legittimi e costituiscono espressione e      specificazione dei diritti costituzionalmente consacrati di      associazionismo (art. 18) e di libera manifestazione del pensiero (art.      21).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Se così è, deve riconoscersi a dette      associazioni un diritto di informazione dei propri associati e di critica      nei confronti dell'operato dei produttori e venditori di beni e servizi:      in difetto di simili facoltà, l'attività dell'associazione sarebbe      praticamente impossibile, con conseguente sostanziale vanificazione delle      libertà costituzionali richiamate.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;D'altra parte, sono ormai estremamente      diffuse (oltre che pienamente lecite) pubblicazione periodiche, riviste      specializzate, siti Internet, trasmissioni radiofoniche e televisive nelle      quali i comportamenti degli operatori commerciali e i prodotti e servizi      da essi offerti sul mercato vengono analizzati posti a confronto e anche      sottoposti a critiche talvolta assai severe.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Il diritto di informazione e di critica      nei confronti degli operatori commerciali da parte delle associazioni di      consumatori può pertanto ad avviso di questo Tribunale, essere      sostanzialmente assimilato, mutatis mutandis, a quello di cronaca e      critica giornalistica, e dunque sottoposto alle stesse limitazioni:      correttezza di forma, veridicità del fatto, presenza di un pubblico      interesse della notizia.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Alle stesse condizioni è perciò ben      possibile considerare lecita un'associazione di consumatori ha il pieno      diritto di informare gli associati, nell'ambito delle finalità statutarie      e nei limiti visti, della minore o maggiore qualità di un prodotto, della      maggiore o minore convenienza di una determinata offerta, e quindi anche      del più favorevole o meno favorevole o scorretto, o illecito      comportamento di un determinato operatore commerciale.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Nè ciò deve sorprendere, essendo ormai      del tutto lecita, ad esempio, la c.d. pubblicità comparativa, nella quale      un operatore commerciale presenta nominativamente ed esplicitamente i      prodotti della concorrenza e ne evidenzia i difetti, a vantaggio dei      propri prodotti.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Da tali premesse occorre dunque muovere      per valutare la condotta posta in essere dall'imputato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Passiamo ad analizzare l'antecedente      logico fattuale dell'asserita minaccia, ossia il comportamento serbato dal      venditore nei confronti di B.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;E' pacifico che al momento del      versamento della caparra il contratto di compravendita dell'autoveicolo      si fosse validamente perfezionato per effetto della manifestazione del      consenso, ciò è stato esplicitamente ammesso da B, e quantunque il      contratto non sia stato stipulato in forma scritta per asserita temporanea      indisponibilità della modulistica, trattasi nella fattispecie di negozio      a forma libera che si perfeziona con la semplice manifestazione del      consenso.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Che la somma di lire un milione sia      stata versata a titolo di caparra, essendosi perfezionato I'accordo      sulla vendita del veicolo non può essere messo in discussione, in quanto      nessun rilievo cogente per il giudice ha la causale "deposito      cauzionale" apposta sulla quietanza (jura novit curia).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Il deposito cauzionale è invero una      figura contrattuale atipica (per nulla assimilabile al deposito di      tradizione romanistica), annoverabile tra le garanzie reali      dell'obbligazione, consistente nella dazione di una somma di denaro      all'atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell'adempimento      delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, normalmente      fruttifera, e destinata in caso di esatto adempimento ad essere restituita      al contraente che l'ha consegnata all'atto della conclusione del      contratto. Tipico esempio di deposito cauzionale è la somma, solitamente      pari a 3 mensilità, che il conduttore versa al locatore all'atto della      stipulazione di un contratto relativo ad una casa di civile abitazione a      norma dell'art. 11 legge 27.07 1973 n. 392.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Nel caso di specie la somma in questione      non e stata certamente consegnata con tale finalità! Essa serviva a      "bloccare la macchina", impedendone la vendila a terzi, e doveva      essere imputala al prezzo complessivo del veicolo. In altre parole, essa      aveva la funzione di garantire l'adempimento del contratto.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;E' dunque del tutto corretto qualificare      la somma di denaro de qua come caparra, irrilevante è invece che si      tratti di caparra confirmatoria (avente la funzione di in garanzia della      serietà degli intenti negoziali del contraente, operando come incentivo      all'adempimento), ovvero penitenziale (con la quale il contraente      acquista il diritto di recesso unilaterale): in entrambi i casi, il      recesso o l'inadempimento della parte che ha versalo la caparra comportano      come conseguenza la perdita della somma versata (art. 1385, 2° comma, C.      C. ).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Ne derida che astrattamente parlando, la      prassi commerciale serbata dall'azienda della persona offesa nella vicenda      dovrebbe essere qualificata come legittima.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Tuttavia La disciplina codicistica della      caparra è pienamente derogabile dalle parti. Un imprenditore, ad esempio,      può legittimamente introdurre condizioni di maggior favore, impegnandosi      alla restituzione della caparra in caso di ripensamento, per procacciarsi      il favore della clientela.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;A B e alla sua fidanzata il venditore,      nel caso di specie, assicurò che in caso di loro ripensamento la somma      sarebbe stata restituita, e poiché si trattava di soggetto autorizzato o      comunque preposto, alla vendita, non vi è dubbio che tale impegno fosse      vincolante anche per Y, o che B non avesse motivo di dubitare della sua      validità e serietà.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Y ha negato che il suo dipendente possa      avere assunto simile impegno, ha negato che V abbia inteso derogare alla      disciplina normativa cella caparra, ammettendo soltanto che in simili casi      la caparra viene posta a disposizione del cliente per un anno per      t'acquisto di un altro veicolo presso la concessionaria.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Alle trattative per I'acquisto dell'autovettura      erano peraltro presenti soltanto B, C e il venditore. L'audizione di quest'ultimo,      sollecitata dalla parte civile a norma dell'ari 507 CPP non é stata      tuttavia ammessa dal Tribunale in quanto non "assolutamente      necessaria", per i seguenti motivi.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;B e C hanno più volte ribadito che V      promise loro la restituzione della caparra in caso di ripensamento,      precisando inoltre che tale impegno fu formulato per vincere la loro      titubanza alla stipulazione del contralto di compravendita del veicolo.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;In senso contrario si hanno solo, come      visto, le dichiarazioni di Y, non presente al fatto.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;E' inoltre significava, a conferma di      tale ricostruzione, la scarsa trasparenza nelle trattative di acquisto      dell'autovettura, e in particolare la mancata redazione del contratto in      forma scritta: è difatti inverosimile ritenere che una grossa      concessionaria d'auto si trovi sprovvista, sia pure temporaneamente, di      modulistica per la stipulazione di contratti idi vendita di autoveicoli!&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Ritiene il Tribunale che V abbia      evidentemente formulato tale promessa al solo scopo di indurre B a      concludere il contratto.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;E' scarsamente verosimile ritenere      difatti che qualora B non tosse stata effettivamente rivolta tale promessa      lo stesso avrebbe insistito tanto per la restituzione della somma,      giungendo ad scriversi ad una nota associazione di consumatori e dando      mandato al responsabile provinciale per la risoluzione della vertenza.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;È parimenti inverosimile ritenere che      V, qualora fosse stato citato come teste dal Tribunale ex art. 507 CPP      avrebbe, deponendo in udienza, ammesso tale comportamento scorretto,      rischiando cosi gravi sanzioni da parte del proprio datore di lavoro ed      eventuali azioni penali (nemo tenetur se detegere).&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Ma la veridicità del fatto, ai fini      della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 C.P. in relazione      al caso di specie, non deve essere valutata tanto dal punto di vista della      verità storica quanto nella diligenza posta dall'imputato nell'accertamento      dei fatti. Al pari del giornalista nell'esercizio del diritto di      cronaca, difatti A non aveva I'obbligo (e neppure i mezzi) per I'accertamento      della verità storica, ma soltanto quello dell'ordinaria diligenza nella      verifica della veridicità dei fatti esposti da B. Obbligo di ordinaria      diligenza che ha pienamente assolto interpellando le parti esaminando la      documentazione, contattando la società X ai fini della bonaria      composizione della vertenza.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Si deve radicalmente escludere che A      abbia perseguito un proprio interesse personale (diverso dalla semplice      gratificazione morale) nella trattazione della vertenza, non essendo      emerso alcun elemento in tal senso. D'altra parte la somma versata da B      per aderire all'Adicosum (lire 50 000 annue) è assolutamente inadeguata      per giustificare un personale coinvolgimento dell'imputato nella      controversia.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Accertato il requisito della veridicità      del fatto, passiamo ad analizzare gli ulteriori requisiti necessari per il      legittimo esercizio del diritto di critica e informazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Per quanto riguarda la forma della      missiva incriminata, essa è evidentemente civile e corretta priva di      espressioni offensive. La lettera è redatta su carta intestata      dell'associazione e A sottoscrive nella sua qualità di vice segretario      provinciale.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Per quanto concerne la presenza di un      apprezzabile interesse all'informazione degli associati, si osserva che in      base alle considerazioni pregresse l'associazione ha il pieno diritto di      informare gli associati di eventuali prassi illecite o scorrette, o      persino semplicemente meno favorevoli, poste in essere degli operatori      commerciali della zona.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;D'altra parte la "minaccia' rivolta      da A verteva appunto sull'informazione degli associati, e non della      generalità dei residenti nell'oristanese, e aveva ad oggetto secondo      quanto prospettato, non già il diffidare dall'acquisto di autovetture      presso la concessionaria di Y sibbene I'osservare particolare cautela      nella fase delle trattative.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Ne deriva che il male prospettato da A      nella missiva inviata alla società X non può essere qualificato      "ingiusto", in quanto costituisce legittimo esercizio      dell'attività di informazione e di critica che l'Adiconsum vanta nei      confronti dei propri associati e nei riguardi degli operatori commerciali.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;A deve essere dunque assolto perché il      fatto non costituisce reato, per difetto di uno degli elementi costitutivi      essenziali della fattispecie incriminatrice.&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;P.Q.M&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER"&gt;II Tribunale di Oristano in        composizione monocratica&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Visto l'art 530 CPP assolve **** dal      reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.&lt;/div&gt;&lt;div align="JUSTIFY"&gt;Visto l'ari 544, 3' comma CPP. indica in      giorni 40 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.&lt;/div&gt;Cosi deciso in Oristano, addì 4.12.2000&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1148211847705236320?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1148211847705236320/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/le-associazioni-tutela-dei-consumatori.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1148211847705236320'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1148211847705236320'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/12/le-associazioni-tutela-dei-consumatori.html' title='Le associazioni a tutela dei consumatori e il diritto di critica'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8866961325718272297</id><published>2011-11-27T00:49:00.001-08:00</published><updated>2011-11-27T00:53:16.434-08:00</updated><title type='text'>Condizionatore: un'indennità solo a chi informa il proprietario.</title><content type='html'>L'installazione di un impianto di condizionamento a parete in un immobile locato, ossia in affitto, configura un'addizione così comestabilito dall'art. 1593 del Cod. Civ.&lt;br /&gt;E' quindi possibile rimuoverlo al termine della locazione, se ciò può avvenire senza danneggiare l'appartamento.&lt;br /&gt;Il proprietario anche voler mantenere il condizionatore. In questo caso, come prevedisto dalle legge, è tenuto a pagare una indennità che è pari alla minore somma tra l'importo della spesa e il valore dell'addizione al tempo della riconsegna.&lt;br /&gt;Se la rimozione del condizionatore rischia invece di danneggiare l'immobile, allora esso si considera miglioramento (art. 1592 cod. civ.).&lt;br /&gt;In questo caso l'affittuario percepisce l'indennità solo se al momento dell'installazione c'è stato il consenso del proprietario.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8866961325718272297?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8866961325718272297/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/condizionatore-unindennita-solo-chi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8866961325718272297'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8866961325718272297'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/condizionatore-unindennita-solo-chi.html' title='Condizionatore: un&apos;indennità solo a chi informa il proprietario.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3809067453398529971</id><published>2011-11-19T11:11:00.001-08:00</published><updated>2011-11-19T11:11:28.448-08:00</updated><title type='text'>In caso di preliminare con effetti anticipati, se il definitivo non viene stipulato, si può ottenere la restituizione del bene attraverso una possessoria?</title><content type='html'>&lt;h2 class="storytitle" id="post-646"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div class="meta"&gt;&lt;strong&gt;Il Tribunale di Modena&lt;/strong&gt; risponde negativamente alla domanda, atteso che i rimedi sono quelli contrattuali.&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;Difatti solo ove la parte&lt;/strong&gt; abbia dichiarato di voler tenere il bene uti dominus, opponendosi all’altrui richiesta restitutoria ed allegando il proprio preteso possesso, è invocabile la tutela prevista dall’art. 1168 c.c. (Cass. 4 giugno 1992, n. 6906; Cass. 17 luglio 1969, n. 2657). è possibile esperire l’azione possessoria.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Tribunale Modena, 30 aprile 2008, sez. II&lt;br /&gt;r.g. 2338/2008 Il g.d.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;sciogliendo la riserva &lt;span id="more-646"&gt;&lt;/span&gt;assunta osserva quanto segue:&lt;br /&gt;I. gli istanti hanno richiesto la reintegra nel possesso di un appartamento di loro comproprietà posto a Bomporto, via [omissis], nel quale la [C.] veniva immessa in via anticipata, in forza di contratto preliminare (c.d. ad effetti anticipati) sottoscritto dalle parti il 9 giugno 2007, senza che in seguito venisse poi sottoscritto il contratto definitivo, assumendo nel rifiuto di restituzione la configurabilità di un atto di spoglio.&lt;br /&gt;II. Il ricorso è inammissibile, dato che in tal caso l’unica tutela invocabile è quella contrattuale, essendo esercitabile l’azione di restituzione.&lt;br /&gt;Come ha eccepito la difesa di controparte, nella specie non è configurabile alcun atto di spoglio compiuto dalla [C.], dato che l’immissione nel possesso dell’appartamento fu oggetto di specifica pattuizione contrattuale in previsione della futura conclusione di contratto definitivo di compravendita.&lt;br /&gt;In particolare, con riferimento al godimento di immobile in forza di comodato, si insegna che: “il detentore qualificato, quale il comodatario, che detiene la cosa in forza di un titolo contrattuale nel proprio interesse, non commette spoglio se, una volta esauritosi il rapporto contrattuale che legittima la sua detenzione, invitato a restituire il bene, opponga un rifiuto, rilevando tale comportamento soltanto sul piano dei rapporti contrattuali, con la conseguenza che il comodante resta abilitato ad agire non con l’azione di spoglio ma con l’azione di restituzione fondata sull’estinzione del contratto” (Cass. 11 gennaio 1993, n. 178).&lt;br /&gt;Il principio è stato ribadito con riferimento alla possesso di un fondo rustico conseguito in forza di contratto agrario di affitto (Cass. 21 maggio 1992, n. 6134; Cass. 29 marzo 19995, n. 3700) e di un appartamento concesso in locazione (Cass. 29 maggio 2003, n. 8628).&lt;br /&gt;Solo laddove il possessore manifesti la volontà di possedere la cosa uti dominus, opponendosi all’altrui richiesta restitutoria ed allegando il proprio preteso possesso, è invocabile la tutela prevista dall’art. 1168 c.c. (Cass. 4 giugno 1992, n. 6906; Cass. 17 luglio 1969, n. 2657).&lt;br /&gt;Ma non è questo il caso, dato che la difesa della convenuta è fondata su pretesi inadempimenti contrattuali posti in essere dai promittenti alienanti.&lt;br /&gt;Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso, stante la sua inammissibilità, con ogni conseguenza sotto il profilo delle spese processuali.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;P.Q.M.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;rigetta il ricorso;&lt;br /&gt;dichiara tenuti e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi euro 3.500 (di cui euro 42 per anticipazioni; euro 1.500 per diritti ed il residuo per onorario), oltre accessori come per legge e spese generali.&lt;br /&gt;Modena, 30 aprile 2008&lt;br /&gt;Si comunichi&lt;br /&gt;Il g.d.&lt;br /&gt;(dott. Roberto Masoni)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3809067453398529971?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3809067453398529971/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/in-caso-di-preliminare-con-effetti.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3809067453398529971'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3809067453398529971'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/in-caso-di-preliminare-con-effetti.html' title='In caso di preliminare con effetti anticipati, se il definitivo non viene stipulato, si può ottenere la restituizione del bene attraverso una possessoria?'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3250357068774507212</id><published>2011-11-18T17:19:00.001-08:00</published><updated>2011-11-18T17:20:41.937-08:00</updated><title type='text'>Corte tedesca: Nutella modifichi le etichette: 'Indicazioni fuorvianti'.</title><content type='html'>Un tribunale tedesco ha chiesto ai produttori della Nutella di modificare le etichette sui barattoli della popolare pasta di cioccolata alla nocciola, perchè secondo i giudici il testo è fuorviante. Lo scrive TheLocal.De, un sito di notizie tedesche in inglese.Secondo l'alta corte regionale di Francoforte il testo contestato dà l'impressione che la Nutella contenga più vitamine e meno grassi e zucchero di quanto non abbia in realtà. La Ferrero ha annunciato l'intenzione di fare ricorso in appello contro la sentenza.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3250357068774507212?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3250357068774507212/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/corte-tedesca-nutella-modifichi-le.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3250357068774507212'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3250357068774507212'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/corte-tedesca-nutella-modifichi-le.html' title='Corte tedesca: Nutella modifichi le etichette: &apos;Indicazioni fuorvianti&apos;.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2705383590330432092</id><published>2011-11-15T15:24:00.001-08:00</published><updated>2011-11-15T15:24:38.986-08:00</updated><title type='text'>Thyssen: fu omicidio volontario per scelte sciagurate</title><content type='html'>Colpevole di omicidio volontario per la "scelta sciagurata" di "non fare nulla" in materia di sicurezza, per avere bloccato un investimento nel tentativo di rispettare "l'interesse economico dell'azienda": ecco perche' Herald Espenhahn, amministratore delegato della Thyssenkrupp, e' stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione.Cosi' si legge nella sentenza del processo per i morti causati dall'incendio che si scateno' il 6 dicembre 2007 nello stabilimento di Torino della multinazionale dell'acciaio. E' la prima volta che in Italia viene applicato questo articolo del Codice a una tragedia sul lavoro. La tragedia di sette operai che, mentre erano in servizio alla linea 5, in piena notte, cercarono di spegnere uno dei tanti fuocherelli che si attaccavano ai macchinari ma che all'improvviso furono investiti da una violentissima vampata: le ustioni erano tali da far pensare, come disse il medico legale Roberto Testi, che fossero stati "immersi in una nube incandescente".Certo, ad Espenhahn e' stato concesso "il minimo della pena" e gli sono state riconosciute le attenuanti del buon comportamento processuale e del risarcimento del danno ai familiari delle vittime. Ma la condanna per omicidio volontario ("con dolo eventuale") segna ugualmente un punto di svolta nella giurisprudenza: se la linea della Corte d'Assise di Torino verra' confermata in appello e in Cassazione, le inchieste e i processi in materia di sicurezza, di prevenzione e di morti bianche dovranno passare per una rivoluzione copernicana.Nelle 465 pagine della sentenza il giudice Paola Dezani divide le responsabilita' dei sei imputati e distingue, in punta di diritto, fra omicidio colposo "con colpa cosciente" e omicidio volontario "con dolo eventuale": e' la differenza tra chi, alla Thyssenkrupp, era convinto che non sarebbe successo nulla (come i cinque dirigenti condannati a pene comprese fra i 10 e i 13 anni e mezzo) e chi, come Espenhahn, ha "accettato il rischio" di un disastro.Alla Thyssenkrupp, infatti, sapevano. Sapevano che la filiale di Torino, ormai prossima alla chiusura, versava in "gravissime carenze strutturali e organizzative" a fronte degli alti standard di sicurezza degli altri stabilimenti sparsi fra la Germania e l'Umbria: il personale era ridotto all'osso, gli estintori erano sempre scarichi, c'erano gia' stati incendi suonati come campanelli d'allarme, persino la compagnia assicuratrice aveva aumentato la franchigia.Eppure, per "scelta miope", si decise di continuare la produzione come se niente fosse; e si decise di differire un importante investimento antincendio sulla linea 5 al trasloco dell'impianto a Terni. L'azienda ne avrebbe avuto un "contenuto vantaggio economico". Ed e' a Espenhahn che i giudici attribuiscono questa "scelta sciagurata": il quarantacinquenne tedesco, descritto come un super manager di gran lunga piu' bravo e competente dei suoi collaboratori italiani, cosi' attento alla pulizia che si arrabbiava "se solo vedeva un bicchierino per terra", ha "azzerato" gli investimenti, "azzerando" anche la "sicurezza', "nell'interesse non suo personale, ma dell'azienda".La Corte presieduta dal giudice Maria Iannibelli, nelle motivazioni, scioglie anche diversi interrogativi rimasti in sospeso. La testimonianza dell'unico sopravvissuto, Antonio Boccuzzi, oggi deputato Pd, e' "del tutto attendibile" nonostante i dubbi della difesa. Il tentativo di condizionare le testimonianze di alcuni lavoratori e' stato "gravissimo" e merita un'inchiesta della Procura. E i morti non hanno colpe: forse si sono accorti del focolaio in leggero ritardo rispetto al solito, ma non e' vero che stessero chiacchierando o "guardando la televisione". Quel che c'e' di "anomalo", viste le condizioni di lavoro, e' come fossero sempre riusciti, in precedenza, a "fronteggiare situazioni analoghe".fONTE: http://notizie.it.msn.com/approfondimento/thyssen-fu-omicidio-volontario-per-scelte-sciagurate&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2705383590330432092?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2705383590330432092/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/thyssen-fu-omicidio-volontario-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2705383590330432092'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2705383590330432092'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/thyssen-fu-omicidio-volontario-per.html' title='Thyssen: fu omicidio volontario per scelte sciagurate'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3023346204570177287</id><published>2011-11-14T15:23:00.001-08:00</published><updated>2011-11-14T15:33:39.527-08:00</updated><title type='text'>Comodato: Non si possono chiedere importi extra.</title><content type='html'>Si deve pagare quanto indicato dal contratto.Il contratto di comodato è uno dei modi più frequenti per aggirare sia la normativa sulla durata della locazione sia per evadere il fisco sulle spese extra.E' dibattuto se la proprietà è legittimata, o meno, a chiedere aumenti mensili.La risposta è negativa e, comunque, ai fini di una tutela è possibile chiedere la trasformazione del comodato in un regolare contratto di locazione.Altresì discussa la dimostrazione dei versamenti. Invero, esistono due possibilità. La prima consiste far valere il rapporto di comodato e richiedere le restituzione delel somme versate in eccedenza, sospendendo il pagamento degli extra. La seconda è una procedura un pò più complessa, ma preferibile. In parole semplici, consiste nell'ottenere un durata del contratto di otto anni, con decorrenza al momento della contestazione, e un canone di locazione molto ridotto (anche meno del 30% e in moti casi addirittura un decimo di quello richiesto) per tutto il nuovo periodo contrattuale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3023346204570177287?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3023346204570177287/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/comodato-non-si-posso-chiedere-importi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3023346204570177287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3023346204570177287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/comodato-non-si-posso-chiedere-importi.html' title='Comodato: Non si possono chiedere importi extra.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3103254925376262922</id><published>2011-11-07T15:50:00.000-08:00</published><updated>2011-11-07T15:50:09.955-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>Michael Jackson, medico Murray colpevoledi Andrea CarugatiLOS ANGELES - Conrad Murray, medico personale di Michael Jakson, è stato riconosciuto dalla giuria popolare colpevole di omicidio involontario per la morte del re del pop, il 25 giugno 2009, in seguito a una iniezione letale di Propofol, un potente anestetico che ne provocò l'arresto cardiaco. E così si chiude l'ultimo capitolo della vita, e della morte, di Jacko. Dopo sei settimane di udienze, una cinquantina di testimonianze e un processo a tratti molto toccante, Murray é stato condannato all'unanimità dalla giuria popolare. E' stato dunque lui a causare la morte de il Re del Pop iniettandogli la vietata e pericolosa sostanza che lo ha portato al decesso. Marrey è stato ammanettato ed incarcerato, gli è stata infatti negata la cauzione e attenderà in carcere di conoscere i termini della sentenza che dovrà scontare, la cui lettura è prevista in due settimane. La giuria ha raggiunto il verdetto in un tempo record, meno di nove ore in camera di consiglio, sintomo che i dodici giurati erano sostanzialmente in accordo e che non ci sono state particolari difficoltà nel decidere le sorti del medico di Michael Jackson e chiarirne le cause della morte. I dodici giurati hanno dunque dato dato ragione al pubblico ministero David Walgren che, nel suo discorso conclusivo, aveva affermato che il caso era "abbondantemente chiaro", e le prove presentate durante il processo erano schiaccianti: Murray, aveva sostenuto l'accusa, ha agito in maniera negligente, amministrando al cantante un farmaco che è un anestetico chirurgico e che dovrebbe essere somministrato solo in ospedale. Questo suo comportamento poco etico e non professionale avrebbe causato la morte del cantante. Teoria accettata dalla giuria, che non ha tenuto conto di quella difensiva, che mirava a sostenere che fosse stata la stessa pop-star, e non Murray, da considerare responsabile per quanto accaduto, perchè sarebbe stato lo stesso Jackson a iniettarsi il Propofol. Quindi si sarebbe trattato di un semplice incidente, senza negligenza alcuna da parte del medico. La testimonianza chiave è stata quella del coroner Christopher Rogers che dopo avere effettuato l'autopsia, ha dunque smontato la tesi della difesa che voleva convincere la giuria del fatto che Michael Jackson avesse assunto il Propofol, potente anestetico chirurgico che il cantante utilizzava per combattere i suoi problemi di insonnia e che ne ha provocato la morte, per bocca e da solo e non con un'iniezione da parte del suo medico. Secondo il coroner, invece, nei due minuti di tempo in cui il Dottor Murray dice di aver lasciato solo Michael Jackson per andare in bagno, ammesso che Jackson avesse potuto avere modo di bere il medicinale, questo non avrebbe fatto in tempo ad entrare in circolo e provocarne l'arresto respiratorio che lo ha ucciso. Rogers ha anche affermato che Murray non era in possesso del materiale medico necessario per somministrare una dose corretta di Propofol, così da far dormire il cantante senza troppo pericolo. "Con gli strumenti che aveva potrebbe aver facilmente sbagliato dose, somministrando troppo Propofol", ha detto il medico legale, condannando di fatto il collega che aveva in cura Michael Jackson. Secondo il medico legale, la salute di Michael Jackson era buona. "Era in migliore salute di tante persone della sua età, - ha detto il coroner - non c'erano segni di grasso o colesterolo sulle pareti del suo cuore".Fonte: ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3103254925376262922?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3103254925376262922/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/michael-jackson-medico-murray.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3103254925376262922'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3103254925376262922'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/michael-jackson-medico-murray.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6716352316149358786</id><published>2011-11-06T10:40:00.000-08:00</published><updated>2011-11-06T10:40:28.694-08:00</updated><title type='text'>Il giudice impone ascensori in metrò</title><content type='html'>Il giudice Federico Salvati, del tribunale civile di Roma, ha dato ragione al ricorso presentato dall'Avv. Alfonso Amoroso, combattivo padre di una 15enne costretta in carozzina, impnendo al Campidoglio e all'Azienda per la mobilità (Atac) di realizzare gli ascensori nelle stazioni della metropolitana che ancora ne sono sprovviste.In particolare, la sentenza ordina la realizzazione degli ascensori "entro l'anno e dove ciò sarà tecnicamente possibile" e di dotare di pedane gli autubis dele linee che transitano vicino all'abitazione della figlia dell'avvocato Amoeroso.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6716352316149358786?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6716352316149358786/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/il-giudice-impone-ascensori-in-metro.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6716352316149358786'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6716352316149358786'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/11/il-giudice-impone-ascensori-in-metro.html' title='Il giudice impone ascensori in metrò'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-111703313725328652</id><published>2011-10-30T16:37:00.001-07:00</published><updated>2011-10-30T16:37:36.261-07:00</updated><title type='text'>Informatica/Internet (Giurisprudenza)</title><content type='html'>L'invio di email non integra il reato di molestie ex art. 660 c.p.Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza 27 settembre 2011 (dep. 12 ottobre 2011), n. 36779&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-111703313725328652?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/111703313725328652/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/informaticainternet-giurisprudenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/111703313725328652'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/111703313725328652'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/informaticainternet-giurisprudenza.html' title='Informatica/Internet (Giurisprudenza)'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3191359403512598388</id><published>2011-10-29T10:32:00.001-07:00</published><updated>2011-10-29T10:32:54.132-07:00</updated><title type='text'>Scuola, l'importanza della sentenza di Milano: "Per la prima volta sancita la discriminazione"</title><content type='html'>La Ledha sottolinea la sostanziale novità della sentenza del Tribunale di Milano che ha sancito il ripristino delle ore di sostegno per 17 alunni con disabilità: non solo una lesione del diritto allo studio, ma una vera e proprio discriminazione proibita dalla legge 67/2006. Con il ruolo cruciale della Convenzione Onubambino alla lavagnaROMA - "E' un provvedimento storico perché per la prima volta in Italia un Tribunale ha ritenuto che l'inadeguata ed insufficiente assegnazione delle ore di sostegno costituisce una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica. Si tratta di una vittoria totale che rappresenta una svolta nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità". Così l'avvocato Gaetano De Luca, del servizio Legale Ledha (la Lega per i diritti delle persone con disabilità, spiega la differenza fra il pronunciamento del Tribunale ordinario di Milano che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di 17 ragazzi imponendo il ripristino delle ore di sostegno e gli altri pronunciamenti simili che più volte - nel corso degli anni - la magistratura del nostro paese ha assunto riguardo all'inclusione scolastica degli alunni disabili.L'importanza del pronunciamento milanese non sta dunque nel risultato concreto del ripristino delle ore, ma nelle motivazioni che accompagnano il giudizio: l'accertamento dunque, da parte del giudice Patrizio Gattari (Tribunale Civile di Milano) della natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche rispetto ai tagli delle cattedre e delle ore di sostegno previste per 17 alunni. Per scardinare le inadempienze dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano si fa riferimento ad una legge dello Stato, la legge 67/2006, che stabilisce che "le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ai diritti fondamentali". Tra questi, ecco rientrare il diritto all'istruzione. I genitori hanno usato gli strumenti legali a disposizione per far fronte alle ore di insegnamento di sostegno quasi dimezzate, e hanno avuto ragione.Con il provvedimento, il giudice dopo aver accertato "la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anno in corso rispetto a quelle fornite nell'anno scolastico precedente (2009/2010)" ha ordinato alle amministrazioni convenute "la cessazione della condotta discriminatoria e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a ripristinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per i figli dei ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornito loro nell'anno scolastico 2009/2010". Un ruolo non indifferente nella decisione del Tribunale - fa notare la Ledha - è stato giocato dal riferimento ai principi e ai valori sanciti dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano il 24 febbraio 2009, che comincia perciò ad essere un riferimento normativo imprescindibile."L'importanza di questo risultato - afferma Fulvio Santagostini, presidente Ledha - va oltre il contenuto del ricorso: è un primo segnale forte della ratifica della Convenzione Onu e il riconoscimento del principio di non discriminazione contenuto in essa. Per la prima volta in Italia, in materia di inclusione scolastica, viene utilizzata la legge 67, che sancisce la possibilità per le persone con disabilità e familiari di Lega per i diritti delle persone con disabilità di presentare direttamente ricorso congiunto con le associazioni. Ciò costituisce un fattore di straordinariaimportanza senza precedenti".Fonte: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/News/info659796100.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3191359403512598388?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3191359403512598388/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/scuola-limportanza-della-sentenza-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3191359403512598388'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3191359403512598388'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/scuola-limportanza-della-sentenza-di.html' title='Scuola, l&apos;importanza della sentenza di Milano: &quot;Per la prima volta sancita la discriminazione&quot;'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-9093952352129631499</id><published>2011-10-26T16:06:00.000-07:00</published><updated>2011-10-26T16:06:12.886-07:00</updated><title type='text'>Le “fotomulte” sono valide anche senza il vigile</title><content type='html'>Le multe inflitte per il passaggio di un incrocio con il semaforo rosso sono valide anche se non ci sono agenti sul posto. Secondo la Cassazione (sentenza 21605/11) con la normativa introdotta dal decreto legge 151 del 2003, «i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia».&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-9093952352129631499?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/9093952352129631499/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/le-fotomulte-sono-valide-anche-senza-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9093952352129631499'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9093952352129631499'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/le-fotomulte-sono-valide-anche-senza-il.html' title='Le “fotomulte” sono valide anche senza il vigile'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3141138549570416120</id><published>2011-10-22T16:41:00.001-07:00</published><updated>2011-10-22T16:41:16.936-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>“Io non sono cattivo, ho soltanto il lato oscuro un po’ pronunciato” era l’attenuante che si dava il Bel Renè nel Vallanzasca di Michele Placido.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3141138549570416120?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3141138549570416120/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/io-non-sono-cattivo-ho-soltanto-il-lato.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3141138549570416120'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3141138549570416120'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/io-non-sono-cattivo-ho-soltanto-il-lato.html' title=''/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6826623166376732002</id><published>2011-10-21T12:23:00.001-07:00</published><updated>2011-10-21T12:24:01.109-07:00</updated><title type='text'>Niente addebito della separazione alla donna che lascia casa perchè lui non tollera la gravidanza</title><content type='html'>Affido condiviso anche se il padre nega che i figli siano i suoi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6826623166376732002?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6826623166376732002/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/niente-addebito-della-separazione-alla.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6826623166376732002'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6826623166376732002'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/niente-addebito-della-separazione-alla.html' title='Niente addebito della separazione alla donna che lascia casa perchè lui non tollera la gravidanza'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2839113006813810100</id><published>2011-10-19T13:47:00.000-07:00</published><updated>2011-10-19T13:47:41.720-07:00</updated><title type='text'>Tribunale: 'chiudere ministeri Monza'</title><content type='html'>Il giudice del Lavoro di Roma Anna Baroncini ha dichiarato "antisindacale" il comportamento della Presidenza del Consiglio nell'istituzione degli uffici ministeriali a Monza e ha ordinato di "rimuovere gli effetti" della decisione. E' quanto si legge nel dispositivo della III sezione Lavoro del Tribunale di Roma depositato oggi.Un decreto del giudice del Lavoro di Roma del 14 ottobre scorso ha dichiarato la condotta antisindacale del governo nell'apertura della sede ministeriale a Monza. Il decreto è stato depositato oggi. Ne danno notizia i sindacati autonomi Sna.Pre.Co.M. e S.I.Pre. che avevano fatto ricorso, secondo i quali "la Presidenza del Consiglio dovrà chiudere le sedi periferiche delle strutture affidate ai ministri Bossi e Calderoli". Il ricorso era stato proposto per mancato coinvolgimento dei sindacati nella decisione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2839113006813810100?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2839113006813810100/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/tribunale-chiudere-ministeri-monza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2839113006813810100'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2839113006813810100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/tribunale-chiudere-ministeri-monza.html' title='Tribunale: &apos;chiudere ministeri Monza&apos;'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8700964489804338627</id><published>2011-10-15T07:11:00.000-07:00</published><updated>2011-10-15T07:11:09.138-07:00</updated><title type='text'>Con targa ex moglie a tutta velocita' davanti autovelox</title><content type='html'>Autore dell'insolita, e illegale, 'ritorsione' un trentacinquenne denunciato dai carabinieri di PiacenzaPIACENZA Voleva vendicarsi della moglie da cui è separato da un paio d'anni, una rottura di cui non si era mai dato pace. Così ha artigianalmente 'clonato' la targa dell' auto di lei, l'ha applicata ad un modello analogo fattosi prestare da un suo amico, e poi ha sfrecciato a tutta birra per innumerevoli volte sotto l'autovelox. Protagonista della vicenda un operaio di 35 anni piacentino. L'ex moglie, una trentenne anch'essa piacentina, lo ha già denunciato per stalking. L'operaio ha preso una targa bianca e ci ha applicato con il nastro adesivo nero i numeri della targa dell'auto della moglie, un'Opel Astra. Quando la donna si è vista recapitare a casa dieci multe (e molte altre probabilmente le arriveranno a casa nei prossimi giorni) per un importo di circa 1.500 euro e il ritiro della patente, è caduta dalle nuvole: "io non vado mai così veloce", e così si è rivolta ai carabinieri. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Fiorenzuola che osservando le foto dell'autovelox hanno accertato che l'Opel Astra con la targa posticcia aveva due portiere contrariamente alle cinque di quella della donna. Ulteriori accertamenti hanno consentito ai carabinieri di risalire all'amico del marito che gli aveva prestato l'auto e successivamente allo stesso marito, che è stato denunciato per falso. Davanti ai militari l'uomo ha ammesso le sue colpe si è giustificato dicendo: "volevo infierire su mia moglie".Fonte:Ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8700964489804338627?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8700964489804338627/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/con-targa-ex-moglie-tutta-velocita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8700964489804338627'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8700964489804338627'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/con-targa-ex-moglie-tutta-velocita.html' title='Con targa ex moglie a tutta velocita&apos; davanti autovelox'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6496385031121188538</id><published>2011-10-14T13:02:00.000-07:00</published><updated>2011-10-14T13:02:35.198-07:00</updated><title type='text'>Azione revocatoria: la sentenza è titolo esecutivo prima del suo passaggio in giudicato</title><content type='html'>In  materia di revocatoria fallimentare si segnala un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 29.7.2011 n.16737.Il quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente è il seguente: “si chiede se l’attribuzione di una provvisoria esecutività ad una pronuncia di revoca fallimentare di pagamenti e di affermazione dell’obbligo di restituzione del convenuto, ancora sub judice per essere stata la dichiarazione di revoca impugnata in appello, e quindi prima che faccia stato tra le parti ad ogni effetto la pronuncia costitutiva di revoca dalla quale dipenderà l’obbligazione restitutoria, comporti o meno la violazione degli artt.2908 e 2909 c.c., art.474 c.p.c., e L.F., art.67, e, di conseguenza, una falsa applicazione della norma dell’art.282 c.p.c.”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6496385031121188538?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6496385031121188538/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/azione-revocatoria-la-sentenza-e-titolo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6496385031121188538'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6496385031121188538'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/azione-revocatoria-la-sentenza-e-titolo.html' title='Azione revocatoria: la sentenza è titolo esecutivo prima del suo passaggio in giudicato'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7907403145772242553</id><published>2011-10-13T12:13:00.001-07:00</published><updated>2011-10-13T12:13:58.660-07:00</updated><title type='text'>Diffamo' impresaria, condannato Insegno: Dalla Cassazione, utilizzo' palco per inscenare 'processo'</title><content type='html'>(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Per aver utilizzato il palco di un teatro del Molise per inscenare una sorta di 'processo' nei confronti di un'impresaria teatrale, accusandola di essere fuggita con i ricavi dei biglietti, l'attore Pino Insegno e' stato condannato dalla Cassazione per risarcimento dei danni da diffamazione nei confronti di Anna P.Senza successo i legali dell'attore hanno sostenuto che Insegno non voleva dire che aveva 'rubato' ma che aveva avuto 'un comportamento di inottemperanza degli obblighi assunti'.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7907403145772242553?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7907403145772242553/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/diffamo-impresaria-condannato-insegno.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7907403145772242553'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7907403145772242553'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/diffamo-impresaria-condannato-insegno.html' title='Diffamo&apos; impresaria, condannato Insegno: Dalla Cassazione, utilizzo&apos; palco per inscenare &apos;processo&apos;'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1140295257065157699</id><published>2011-10-12T12:41:00.001-07:00</published><updated>2011-10-12T12:41:30.430-07:00</updated><title type='text'>La decadenza e la formulazione dei mezzi istruttori</title><content type='html'>Segnalo in evidenza una interessante sentenza del Tribunale sandonatese che conferma i principi della decadenza e della prescrizione in materia di appalto nonchè precisa le modalità formulazione delle istanze istruttorie poichè si sancisce la necessaria determinatezza dei capitoli di prova. Ovvero, il provvedimento sottolinea che non è possibile indicare  genericamente le contestazioni di una società all'altra genericamente con modalità ove non sono indicati né tempi, né modi, né soggetti agenti di questa “immediata” denuncia; il capitolo così formulato rimetterebbe  altrimenti al teste di individuare, in sostanza, le specifiche circostanze che invece gli si dovrebbero chiedere; e lede gravemente il diritto di difesa di controparte, sostanzialmente impossibilitata a formulare una credibile prova contraria.Avv. Alberto Vigani REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI VENEZIASEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVEIl Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile inscritta al n. 16553/2007 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 572/2006daSEMPRONI F.lli s.n.c. di SEMPRONI LIBERIO &amp; Bruno, con sede in Torre di Mosto, in persona del legale rappresentante SEMPRONI LIBERIO, con l’avv. CAIA TIZIETTA, per procura a margine dell’atto di citazioneOpponentecontroALFA s.r.l. con sede in Noventa di Piave, in persona del legale rappresentante Franco Daniele con l’avv. Alberto A.Vigani, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivoOppostaOggetto: appaltoUdienza di precisazione delle conclusioni : 19/2/2009Conclusioni per parte opponente:come in comparsa di costituzione e risposta, successivo foglio p. 2; spese rifuse; in via istruttoria come in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e si oppone come da memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. a quelle avversarie.Conclusioni per parte opposta:nel merito, come da atto di citazione in opposizione, successivi fogli pp. 3,4,5,6; in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa ALFA s.r.l. otteneva decreto ingiuntivo n. 572/2006 di questo ufficio per la somma capitale di euro 10486,87 oltre interessi di legge dalla maturazione (data scadenza fattura) al saldo e alle spese legali liquidate in euro 808,36 e accessori, la somma capitale essendo esposta dall’ingiungente quale residuo prezzo, portato da fattura n. 648 del 31/7/2002, delle opere eseguite per la SEMPRONI f.lli in appalto.Opponeva la SEMPRONI, eccependo vizi di parte dell’opera, affidata in esecuzione con contratto di appalto stipulato per accettazione - risultante dalla produzione in giudizio da parte di SEMPRONI della copia sottoscritta della sola ALFA – dell’offerta redatta su modulo intestato a ALFA, e sottoscritta da ALFA, datata 20/6/2001. L’opponente eccepiva anche la competenza arbitrale, convenuta in contratto.Insiste l’ingiungente, insistendo per la competenza del giudice ordinario, eccependo prescrizione e decadenza, e contestando il dedotto inadempimento.La causa viene in decisione senza istruttoria, come da ordinanza 21/2/2008 a verbale.Le parti hanno concluso come sopra, e hanno fruito di termini ordinari per conclusionali e repliche.MOTIVI DELLA DECISIONEIl contratto di cui si discute è in forma scritta, per la equivalenza, che si ravvisa, per giurisprudenza costante, fra sottoscrizione e produzione del contratto in giudizio da parte della parte non sottoscrivente.Il contratto contiene una regolamentazione della competenza arbitrale siffatta: alla clausola 13 è stabilita la competenza degli arbitri; a clausola 14 la possibilità per la (sola) ALFA di adire il giudice. Trattasi di una regolamentazione della “competenza” che deve essere esaminata unitariamente, e non può essere scissa nelle sue componenti. In ogni caso la prima clausola, già da sola, avrebbe carattere rientrando fra quelle di cui all’art. 1341 comma II c.c.; e l’aggiunta della seconda aggrava tale carattere a danno della SEMPRONI, che rimane esposta addirittura alla incertezza derivante dalla eventuale prevenzione da parte di ALFA.Va premesso che la vessatorietà delle clausole di cui all’art. 1341 c.c. comma II, ove agli atti del processo siano introdotti i fatti rilevanti alla relativa valutazione, va rilevata e dichiarata di ufficio, senza riguardo all’interesse del predisponente o dell’aderente, trattandosi di nullità di tipo classico, non posta a vantaggio di una sola delle parti, come è invece per le clausole vessatorie di cui alla normativa di tutela del consumatore.Il contratto è redatto mediante sottoscrizione di uno stampato , che, come si ricava dal confronto con altro contratto successivamente stipulato fra le parti e prodotto da ALFA (doc. 3 merito) non risulta costituire un compendio di condizioni generali (vi sono variazioni dall’uno all’altro); non si ravvisano pertanto le condizioni per la applicazione della disciplina di cui all’art. 1341 c.c..Pertanto, il regolamento adottato fra le parti deve ritenersi valido, a prescindere da specifica approvazione delle singole clausole, e rimane ferma per ALFA la facoltà, pattuita, di ricorrere alla giustizia ordinaria; ove la dicitura della cl. 14, che consente a ALFA di “escludere la competenza arbitrale proponendo la citazione a comparire davanti al Giudice competente ...” non può leggersi come limitazione della facoltà di scelta della giustizia ordinaria per il solo caso in cui si introduca atto di citazione, e con esclusione del ricorso alla procedura per ingiunzione, non spettando alle parti patteggiare il tipo di rito.Nel merito, l’eccezione di vizi proposta dalla committente - che va riguardata sub specie dell’art. 1667 e dell’art. 1668 c.c., trattandosi di opera completata, e non alla luce della generale disciplina dell’inadempimento, che si applica solo fintanto che le opere non siano ancora terminate - è ormai inammissibile, essendo intervenuta senza che i vizi siano stati denunciati nei termini di cui all’art. 1667 u.c. c.c.Va innanzitutto affermato che l’eccezione di prescrizione e decadenza dalla garanzia - nel senso di contestazione dei presupposti dell’operatività della garanzia, qui proposta in via di eccezione dalla opponente – è stata tempestivamente formulata dall’opposta, che si è costituita per tempo rispetto alla prima udienza; e una volta formulata l’eccezione nei motivi della comparsa di risposta, essa non era onerata detta parte di formulare specifico capo di conclusioni sul punto, avendo chiesto il rigetto dell’opposizione, con evidente riferimento ai motivi già esposti nell’atto.Nel merito, non trattandosi di opera da eseguire per partite, per individuare l’epoca di “consegna” dell’opera deve aversi riguardo alla consegna dell’intero; orbene, i corpi C e D i lavori sui quali si assumono difettosi furono dichiarati agibili il 13/4/2002, quindi l’opera (per tale parte) fu consegnata precedentemente, e comunque il tutto fu consegnato nel luglio 2002, epoca che la parte opponente (quantomeno nei termini assegnati per dedurre o contestare fatti) non contesta, e che risulta segnata dalla emissione della fattura n. 648/2002, che è fattura a saldo.Dopo il luglio 2002, la prima manifestazione scritta di contestazione dei vizi da parte della SEMPRONI avviene il 30/12/2004 (doc. 5 opponente), quindi oltre due anni dalla consegna. Non solo: in detta missiva la SEMPRONI dichiara che “le facciate si sono staccate e abbiamo dovuto ripristinare il tutto a nostre spese...” il che evidenzia che la conoscenza del vizio da parte della SEMPRONI fu ben anteriore, ed essa non ha dedotto né chiesto di provare di avere denunciato entro 60 giorni dalla scoperta.E’ ben vero che la ALFA con lettera 23/2/2005 (doc. 8 opponente) dichiarava di avere seguito sopralluogo e di avere riscontrato le fessurazioni che la controparte lamentava e qui lamenta come vizio, in tal modo riconoscendo l’esistenza del vizio (non la propria responsabilità, atteso che se ne additava altra causa) e quindi dispensando da denuncia; ciò tuttavia, oltre a lasciare il dubbio della reale portata (e capacità di superamento della decadenza) di questo riconoscimento, posto che a detta di SEMPRONI i vizi erano stati già oggetto di sistemazione nel dicembre 2004, e dunque nulla doveva essere rimasto esaminabile nel febbraio 2005, lascia intatta la preclusione relativa al decorso dei due anni dalla consegna.Le prove offerte dalla opponente riguardo alla denuncia dei vizi sono assolutamente vaghe e inammissibili: vedasi il cap. 16, che dovrebbe essere cruciale: “Vero che SEMPRONI F.lli s.n.c. informava immediamente ALFA s.r.l. della presenza dei vizi nel rivestimento delle facciate in mattoni” ove non sono indicati né tempi, né modi, né soggetti agenti di questa “immediata” denuncia; il capitolo rimette al teste di individuare, in sostanza, le specifiche circostanze che invece gli si dovrebbero chiedere; e lede gravemente il diritto di difesa di controparte, sostanzialmente impossibilitata a formulare una credibile prova contraria.Va solo aggiunto, con riguardo ai vizi, che l’avere SEMPRONI fatto intervento di ripristino delle facciate, assunte difettose per colpa di ALFA, senza consentire a questa il contraddittorio, ha sostanzialmente anche impedito a quest’ultima di fornire la prova, che ordinariamente le sarebbe spettata, di provare di avere bene eseguito: e dunque, ha reciso quella “ prossimità alla prova” che è il principio fondante della decisione Cass. SS.UU. 13533/2001, il cardine giurisprudenziale della ripartizione dell’onere probatorio. In considerazione di ciò, sarebbe spettato a SEMPRONI, che ha sottratto a controparte la possibilità di fornire prova a mezzo dell’opera stessa come realizzata, provare la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità a controparte.Pertanto si conferma il decreto, come in dispositivo, con il seguito delle spese.Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da nota depositata all’udienza, che appare conforme ai criteri di tariffa.P.Q.M.Definitivamente pronunciando,   1. Conferma il decreto opposto, e pertanto condanna SEMPRONI F.lli s.n.c. di SEMPRONI LIBERIO &amp; CAIO a pagare a ALFA s.r.l. la somma di euro 10.486,87 oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo e alle spese legali liquidate in euro 808,36 e accessori;   2. Condanna la opponente a rifondere le spese legali dell’opposta, che liquida in euro …………..San Donà di Piave,Il GiudiceDr. Lina Tosi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1140295257065157699?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1140295257065157699/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/la-decadenza-e-la-formulazione-dei.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1140295257065157699'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1140295257065157699'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/la-decadenza-e-la-formulazione-dei.html' title='La decadenza e la formulazione dei mezzi istruttori'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-823333060877979597</id><published>2011-10-12T00:33:00.000-07:00</published><updated>2011-10-12T00:33:53.597-07:00</updated><title type='text'>Cassazione: giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa  Tratto da: Cassazione: giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa.</title><content type='html'>In liquidazione delle spese processuali (artt. 132 e 92, c.p.c), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20256, depositata il 3 ottobre 2011, ha stabilito che il giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa. In altre parole è illegittima la sentenza del giudice di merito con una evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa, senza una precisa giustificazione rispetto a tale decisione sulle spese di giudizio. La Corte ha così cassato con rinvio la decisione impugnata "essendo per un verso - hanno dichiarato i giudici di legittimità - la liquidazione manifestamente contrastante con la richiamata tariffa, attesa l'esiguità del valore della lite, e difettando, per altro verso, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione che consenta di ricostruire le ragioni per le quali il giudice ha provveduto nel senso criticato dal ricorrente".Scarica il testo della sentenza 20256/2011(09/10/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sitoTratto da: Cassazione: giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa(Fonte: StudioCataldi.it)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-823333060877979597?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/823333060877979597/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/cassazione-giudice-non-puo-liquidare-le.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/823333060877979597'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/823333060877979597'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/cassazione-giudice-non-puo-liquidare-le.html' title='Cassazione: giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa  Tratto da: Cassazione: giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2124260817450284127</id><published>2011-10-11T07:59:00.001-07:00</published><updated>2011-10-11T07:59:30.598-07:00</updated><title type='text'>Auto, multa per sosta vietata senza privacy e senza preavviso</title><content type='html'>La polizia municipale puo' procedere a rilievi fotografici con qualsiasi strumento che consenta di immortalare le auto in sosta vietata. E in questo caso non e' neppure necessario che venga lasciato un avviso sul parabrezza del trasgressore ma la multa arrivera' direttamente al domicilio dell'interessato. Lo ha confermato il Ministero dei trasporti con il parere n. 4719 del 20 settembre 2011.I vigili possono immortalare i veicoli in divieto di sosta con l'impiego di strumentazione elettronica ed inviare direttamente a casa dei conducenti negligenti le multe.Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con il parere n. 4719 del 20 settembre 2011. La questione dei verbali elevati dalla polizia municipale ai veicoli in sosta vietata con l'ausilio di strumentazione elettronica ricade nell'ampia previsione della L. n. 689 del 1981 laddove, all'art. 13 "è data facoltà agli organi accertatori di procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".In buona sostanza gli organi di polizia possono utilizzare qualsiasi strumento non necessariamente omologato per supportare la propria attività di controllo.Nel caso della sosta selvaggia l'operatore di polizia locale può avvalersi di telecamere o macchine fotografiche per immortalare l'infrazione, specialmente in mancanza del conducente.In questa ipotesi infatti non essendo necessaria la contestazione immediata il comando può comodamente spedire il verbale per posta la domicilio del trasgressore, senza alcun obbligo di lasciare avvisi di sosta sul parabrezza del veicolo in divieto. Fonte: ipsoa.it articolo di Stefano Manzelli&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2124260817450284127?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2124260817450284127/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/auto-multa-per-sosta-vietata-senza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2124260817450284127'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2124260817450284127'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/auto-multa-per-sosta-vietata-senza.html' title='Auto, multa per sosta vietata senza privacy e senza preavviso'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2324994244786057411</id><published>2011-10-07T04:40:00.001-07:00</published><updated>2011-10-07T04:40:23.170-07:00</updated><title type='text'>Violazioni del codice della strada: ridotto a 30 giorni il termine per i ricorsi</title><content type='html'>&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2324994244786057411?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2324994244786057411/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2324994244786057411'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2324994244786057411'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/blog-post.html' title='Violazioni del codice della strada: ridotto a 30 giorni il termine per i ricorsi'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-9187808971319716742</id><published>2011-10-06T12:51:00.001-07:00</published><updated>2011-10-06T12:51:48.185-07:00</updated><title type='text'>Richiesta proroga sfratto esecutivo per finita locazione: cosa fare</title><content type='html'>I contratti di locazione ad uso abitativo prevedono una durata di quattro anni rinnovabili tacitamente per altri quattro. La “lettera di sfratto”, come denominata, è in realtà una comunicazione da parte del locatore, avente ad oggetto l'esercizio di diniego del rinnovo del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo alla prima scadenza, da esercitarsi con un preavviso di almeno sei mesi prima dello scadere del contratto. Alla prima scadenza tale facoltà può esser esercitata dal locatore soltanto in presenza di tassativi casi elencati all'art. 3, Legge del 9 dicembre 1998, n.431.Nel caso in cui il conduttore non dia seguito alla richiesta di rilascio dell'immobile entro il termine previsto dal locatore, quest'ultimo potrà chiedere ed ottenere dal Giudice competente un provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile per finita locazione al quale il conduttore, in presenza di adeguati motivi, potrà fare opposizione.La legge infatti tutela anche il conduttore in presenza di determinate ed oggettive situazioni: l'art. 6, commi 4 e 5 della Legge del 9 dicembre 1998, n.431 stabilisce che per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza al giudice competente, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi, fino ad un massimo di diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine dell'esecuzione può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.Una volta accordato il termine di differimento, fino all'effettivo rilascio i conduttori sono tenuti a corrispondere una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente; l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti dal conduttore gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, ossia le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata Legge 27 luglio 1978, n. 392.Si ricorda inoltre che il Decreto Legge 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito in Legge 18 dicembre 2008 n. 199, prevede la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo fino al 30 giugno 2009. Tale facoltà di sospensione è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2009 come previsto dal Decreto Legge dell'8 febbraio 2009, n.78, convertito in Legge del 3 agosto 2009, n. 102.In particolare, gli inquilini che ne facciano richiesta devono trovarsi in uno dei 127 i comuni italiani (comprese le 14 città metropolitane) interessati dal provvedimento che ha l'obiettivo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà così come individuati dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9: "Conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza".Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la sospensione i conduttori devono autocertificarli. La sussistenza di questi requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme previste dalla legge e la sospensione non opera se il locatore dimostra (sempre con autocertificazione) di trovarsi nelle stesse condizioni del conduttore o nelle condizioni di «necessità sopraggiunta» di abitazione.Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione, alle condizioni innanzi dette e previste dall'articolo 6, comma 6 della Legge del 9 dicembre 1998, n.431.Si ricorda poi che l’articolo 5 comma 7-bis del Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n.194, convertito nella Legge del 26 febbraio 2010, n. 25, aveva prorogato al 31 dicembre 2010 l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione (fatta eccezione per quelli dovuti a morosità) a favore degli inquilini disagiati (con reddito lordo annuo al di sotto dei 27.000 euro, che siano o abbiano in famiglia persone over 65 anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità oltre il 66%).Attualmente è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 47 del 26/02/2011 la Legge del 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (cosiddetto «Milleproroghe»). In particolare il comma 12-sexies all'art. 2 del suddetto decreto legge prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo disposta dall'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 2008 n. 199; viene dunque ulteriormente differito, dopo le precedenti proroghe al 30/06/2009, al 31/12/2009, al 31/12/2010, quest'ultima operata dalla Legge del 26 febbraio 2010, n. 25, il termine ultimo al 31/12/2011.Aggiornata il 13/04/2011 da FormezPA &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-9187808971319716742?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/9187808971319716742/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/richiesta-proroga-sfratto-esecutivo-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9187808971319716742'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9187808971319716742'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/richiesta-proroga-sfratto-esecutivo-per.html' title='Richiesta proroga sfratto esecutivo per finita locazione: cosa fare'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-9047723262704381361</id><published>2011-10-05T12:25:00.001-07:00</published><updated>2011-10-05T12:25:28.127-07:00</updated><title type='text'>Sanzione penale al gestore del cinema se lo spettatore cade per le scale al buio</title><content type='html'>CASSAZIONE PENALEInevitabile la condanna per lesioni colpose dovute la cattiva manutenzione del locale: scatta la multa&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-9047723262704381361?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/9047723262704381361/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/sanzione-penale-al-gestore-del-cinema.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9047723262704381361'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/9047723262704381361'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/sanzione-penale-al-gestore-del-cinema.html' title='Sanzione penale al gestore del cinema se lo spettatore cade per le scale al buio'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6138792050914545480</id><published>2011-10-03T12:11:00.001-07:00</published><updated>2011-10-03T12:11:46.635-07:00</updated><title type='text'>VIZI DELLA COSA VENDUTA</title><content type='html'>	Sul venditore incombe la prova di non aver potuto, senza colpa, avere conoscenza dei vizi.CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 23 settembre 2011. &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6138792050914545480?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6138792050914545480/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/vizi-della-cosa-venduta.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6138792050914545480'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6138792050914545480'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/10/vizi-della-cosa-venduta.html' title='VIZI DELLA COSA VENDUTA'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4402358650978885818</id><published>2011-09-29T06:44:00.000-07:00</published><updated>2011-09-29T06:44:38.435-07:00</updated><title type='text'>La notifica dell'appello tra inesistenza e nullità</title><content type='html'>E' nulla (e non inesistente) la notifica dell'atto di appello effettuata presso lo studio del difensore, ma dopo la sua morte: ne consegue la nullità della sentenza e dell'intero processo di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4402358650978885818?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4402358650978885818/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/la-notifica-dellappello-tra-inesistenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4402358650978885818'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4402358650978885818'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/la-notifica-dellappello-tra-inesistenza.html' title='La notifica dell&apos;appello tra inesistenza e nullità'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1848585390021088616</id><published>2011-09-23T09:15:00.000-07:00</published><updated>2011-09-23T09:15:56.815-07:00</updated><title type='text'>Bollo Auto: il termine di prescrizione è di tre anni</title><content type='html'>L’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anniIn tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1848585390021088616?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1848585390021088616/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/bollo-auto-il-termine-di-prescrizione-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1848585390021088616'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1848585390021088616'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/bollo-auto-il-termine-di-prescrizione-e.html' title='Bollo Auto: il termine di prescrizione è di tre anni'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4485003920139917041</id><published>2011-09-22T14:20:00.001-07:00</published><updated>2011-09-22T14:21:11.526-07:00</updated><title type='text'>E' reato diffondere il numero di utenza cellulare altrui senza consenso e per finalità ritorsive</title><content type='html'>Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata dalla Corte di Appelo di Milano ad un uomo che aveva diffuso su una chat line il numero di utenza cellulare di un'altra persona, così integrando il reato previsto e punito dall'art. 167 del Codice della Privacy (Corte di Cassazione, III^ sezione penale, sentenza 21839/2011).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4485003920139917041?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4485003920139917041/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/con-una-recente-sentenza-la-corte-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4485003920139917041'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4485003920139917041'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/con-una-recente-sentenza-la-corte-di.html' title='E&apos; reato diffondere il numero di utenza cellulare altrui senza consenso e per finalità ritorsive'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-5334990454935211532</id><published>2011-09-16T14:49:00.001-07:00</published><updated>2011-09-16T14:49:49.587-07:00</updated><title type='text'>Tribunale toglie bambini a genitori perchè troppo anziani</title><content type='html'>TORINO - Il Tribunale per i Minori di Torino ha dichiarato 'adottabile' una bimba di un anno e mezzo togliendola ai suoi genitori naturali perché sono 'troppo' anziani, dal momento che il padre ha 70 anni e la madre 57.La bimba - la cui vicenda è riferita dai quotidiani La Stampa e La Repubblica - è nata il 26 maggio 2010 all'ospedale Sant'Anna di Torino grazie alla fecondazione artificiale fatta all'estero e, per decisione della stessa magistratura minorile, é in affido da quando aveva un mese. La coppia vive a Mirabello Monferrato (Alessandria).Secondo il Tribunale, la bimba è "il frutto di un'applicazione distorta delle enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica". La volontà di concepirla, inoltre, è "una scelta che, se spinta oltre certi limiti si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni che necessariamente implicano l'accantonamento delle leggi di natura e una certa indifferenza rispetto alla prospettiva del bambino". I legali che assistono i genitori della bambina, gli avv. Fabio Deorsola e Giulio Calosso, presenteranno ricorso contro la decisione del Tribunale.Nel decidere l'adottabilità della bambina i giudici di Torino si sono avvalsi anche di una consulenza tecnica secondo la quale "il dato della differenza di età per i genitori non assume alcuna rilevanza, essendo secondario rispetto all'appagamento del bisogno narcisistico di avere un bambino". In sostanza - secondo il Tribunale, presieduto da Donata Clerici - i genitori "non si sono mai posti domande in merito al fatto" che la figlia "si ritroverà orfana in giovane età e prima ancora sarà costretta a curare i genitori anziani, che potrebbero avere patologie più o meno invalidanti, proprio nel momento in cui, giovane adulta, avrà bisogno del sostegno dei suoi genitori".La coppia - Gabriella e Luigi De Ambrosis, lei bibliotecaria, lui impiegato ed ex sindaco di un piccolo paese del Monferrato - sostiene che vittima della vicenda non sono loro ma proprio la bimba, dal momento che - hanno spiegato - per loro un figlio è espressione dell'amore di una coppia. Per i loro legali, la sentenza del Tribunale si fonda sul pregiudizio secondo il quale l'adozione è una strada alternativa per soddisfare il desiderio di essere genitori. Gabriella e Luigi De Ambrosis si sono sposati nel 1990, quando la donna aveva 36 anni. Non rimanendo incinta, Gabriella si è sottoposta a dieci tentativi di fecondazione assistita in Italia, tutti senza successo.La coppia ha presentato anche due richieste di adozione (nel 1999 e nel 2003), entrambe respinte. Ha quindi deciso la fecondazione artificiale all'estero ed è nata la bimba. Un mese dopo la nascita, però, la piccola è stata data in affidamento per decisione del Tribunale dei minori che, attraverso le sue strutture, ha sempre seguito la vicenda della coppia. L'affido era stato deciso dopo la segnalazione di alcuni vicini della coppia che avevano visto piangere la bambina, lasciata da sola nell'auto del papà per alcuni minuti, anche se - hanno scritto gli stessi giudici - non in situazione di pericolo. Per quell'episodio è in corso un procedimento penale nei riguardi dei genitori per l'ipotesi di reato di abbandono di minore, la cui udienza preliminare è prevista per il prossimo mese di febbraio.GIUDICI, NON E' STATA TOLTA PER ETA' GENITORI MA PER EPISODI ABBANDONO - Non è l'età dei genitori, ma episodi di abbandono e la mancanza di presupposti per un recupero delle funzioni di genitori alla base della sentenza con la quale il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato 'adottabile' la bimba. Lo affermano il Procuratore della Repubblica per i minorenni del capoluogo piemontese, Anna Maria Baldell e il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Fulvio Villa."Nessun Tribunale, meno che mai quello per i minorenni di Torino - sostengono i due magistrati in una nota congiunta - dichiarerebbe adottabile un bambino perché i genitori sono 'troppo anziani'". In questo caso - aggiungono - "l'età dei genitori non è posta a fondamento della dichiarazione dello stato di adottabilità, come risulta esplicitamente scritto nella sentenza".Il Procuratore Baldelli e il Presidente Villa spiegano che "si giunge a dichiarare l'adottabilità di un bambino quando siano accertati episodi abbandonici sistematici, tali da provocare un grave danno alla sua integrità fisica e/o psicologica e manchino i presupposti per un recupero delle funzioni genitoriali; nonché quando, di fronte a tale situazione, non vi siano parenti disponibili a surrogare i genitori nelle loro funzioni".Fonte:ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-5334990454935211532?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/5334990454935211532/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/tribunale-toglie-bambini-genitori.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5334990454935211532'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5334990454935211532'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/tribunale-toglie-bambini-genitori.html' title='Tribunale toglie bambini a genitori perchè troppo anziani'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6925707234758605871</id><published>2011-09-15T15:16:00.000-07:00</published><updated>2011-09-15T15:16:41.962-07:00</updated><title type='text'>"inesistenti giuridicamente" le cartelle esattoriali inviate per posta da equitalia</title><content type='html'>Ennesima pronuncia dei giudici tributari di Lecce in merito alla “giuridica inesistenza” delle cartelle esattoriali spedite semplicemente per posta da Equitalia.Infatti, una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Sent. CTP di Lecce n.197/05/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), si allinea ad altre precedenti pronunce emesse sempre dalla stessa Commissione di Lecce (si veda sempre sul sito la sent. CTP di Lecce n.909/05/09 e la sent. CTP di Lecce n.436/02/10) o da altre Commissioni italiane (ad esempio la Sent. CTR di Milano n.61/22/10) secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:1) gli Ufficiali della riscossione;2) gli Agenti della Polizia Municipale;3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.La Commissione Tributaria di Lecce, infatti, ha già chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate, dove invece è ammesso l’invio “diretto” (ossia senza intermediari) dei propri atti per posta.Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890/82 (intitolata “Notificazione degli atti a mezzo posta …”).Infatti, l’art. 14 della predetta legge prevede “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta DIRETTAMENTE dagli uffici finanziari”.Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.Inoltre, occorre evidenziare che mentre con l’originario testo dell’art. 26 del DPR n. 602/73, comma 1, (disposizione relativa alla notifica delle cartelle) era stabilito che la notificazione potesse essere eseguita “anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (articolo in vigore dal 1/01/1974 al 30/06/1999) la disposizione è sensibilmente variata con l’avvento della riforma della riscossione mediante ruolo (ossia con l’introduzione del Dlgs n.46/99 e del Dlgs n.112/99).L’attuale articolo 26, come appunto sostituito dall’art. 12 del Dlgs n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.Disposizione quest’ultima che, a differenza della formulazione precedente, non contempla l’espressione “DA PARTE DELL’ESATTORE” che è invece sostanzialmente rimasta nell’art. 14 della legge n.890/82 laddove viene concesso agli uffici finanziari il potere di notificare “a mezzo posta direttamente” gli atti di loro spettanza.Tale differenza deriva da una precisa scelta del legislatore, il quale ha previsto la possibilità che il funzionario pubblico (e quindi solo l’Amministrazione finanziaria) possa sostituire l’organo della notificazione in virtù della sua particolare qualità.Ben diverso è invece il discorso per il concessionario, in quanto trattasi di società commerciale di diritto privato. A riprova di ciò, infatti, l’art. 26 del DPR n.602/73, nella vigente formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della riscossione.Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché  “… l’art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà impositiva (e quindi solo all’Agenzia delle Entrate) la possibilità di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …” (sent. CTP di Lecce n.197/05/11).Pertanto, qualora dovesse risultare – come nel caso in oggetto – l’invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi INESISTENTI.Sarà dunque onere del Concessionario della riscossione produrre in giudizio oltre alla ricevuta di ritorno della raccomandata anche la cartella di pagamento e la relativarelata di notifica debitamente compilata.Solo in questo modo egli potrà provare al contribuente la corretta notifica (attraverso, dunque, la relata di notifica insieme alla raccomandata) e il corretto contenuto della pretesa creditoria (con la produzione in giudizio della cartella).Fonte: nocensura.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6925707234758605871?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6925707234758605871/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/inesistenti-giuridicamente-le-cartelle.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6925707234758605871'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6925707234758605871'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/inesistenti-giuridicamente-le-cartelle.html' title='&quot;inesistenti giuridicamente&quot; le cartelle esattoriali inviate per posta da equitalia'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8355811023570926506</id><published>2011-09-11T04:20:00.000-07:00</published><updated>2011-09-11T04:20:10.598-07:00</updated><title type='text'>Diffamazione su internet e competenza del giudice: Cassazione 28.4.2011 n.16307</title><content type='html'>SENTENZAsul conflitto di competenza sollevato da:1) TRIBUNALE SASSARI - CONFLITTO N. ILIL 1) TRIBUNALE AREZZO N. ILavverso l'ordinanza n. 515/2010 TRIBUNALE di SASSARI, del 24/05/2010sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Fraticelli chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di SassariRilevato che il difensore Avv. De Luca, insisteva nell'istanzaFATTO E DIRITTOIl Tribunale di Sassari accoglieva la richiesta avanzata da P. G., imputato per il delitto di cui all'art. 595 c.p., di sollevare conflitto positivo di competenza per territorio in quanta era emerso che davanti al tribunale di Arezzo pendeva analogo procedimento.Nella denuncia di il P. osservava che l’accusa a lui rivolta in ambedue i procedimenti aveva ad oggetto la diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di un articolo nella rubrica "Eventi e Documenti presente nel sito internet di cui dell'imputato era amministratore, oltre che per il reato di cui all'art. 684 c.p. Aggiungeva che la genesi dei due procedimenti era dovuta al fatto che la P.G. che aveva ricevuto la querela della persona offesa aveva inviato gli atti sia al P.M. di Sassari, luogo di residenza dell'imputato, che a quello di Roma, il quale ultimo aveva trasmesso gli atti ad Arezzo, luogo dove ha sede il server tramite il quale si era giunti alla pubblicazione; l'imputato riteneva che non fosse possibile stabile il luogo di consumazione del reato e quindi che dovesse ritenersi la competenza del luogo di residenza dell'imputato e cioè Sassari.Presentava una memoria la persona offesa la quale ribadiva che si trattava del medesimo fatto che aveva dato origine a due distinti procedimenti e che la competenza doveva radicarsi dove era avvenuta una parte dell'azione e cioè l'immissione in rete della notizia tramite il server; inoltre presso Arezzo erano state presentate due querele e quindi il relativo procedimento era più completo.Il conflitto positivo di competenza sussiste, in quanto due giudici prendono cognizione del medesimo processo determinando una situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione a demandata a questa Corte dalla norme successive.La Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi di recente sulla medesima questione con la decisione Sez. I 21 dicembre 2010 n. 2739, dep 26/1/2011, con la quale si è tra l'altro affermato"Occorre premettere che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per cosi dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez, V 17 novembre 2000 n. 4741), l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. proc. pen.). Esso si consuma anche se la comunicazione con pia persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o e-mail, e necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei a utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Sez. V 21 giugno 2006 n. 25875; Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741).Occorre, in proposito, precisare che il provider mette a disposizione dell'utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque); peraltro, l'inserimento dei dati in questo spazio non comporta alcuna ulteriore attività da parte del fornitore di servizi internet né di altro soggetto. Una volta inserite le informazioni, non si verifica alcuna "diffusione" delle stesse; infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.Ne consegue che, quand'anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell'evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.Il sito web sul quale viene effettuata l'immissione e, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti; pertanto nell'ipotesi (come nella fattispecie sottoposta all 'esame della Corte) in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all'immissione, faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa. Pertanto, quando una notizia risulti immessa sul sito web - da ricomprendere nella nozione di mezzo di comunicazione di massa al pari degli strumenti cartacei, radiofonici, televisivi, ecc.- la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi e solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti (cfr. in tal senso Sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262).Sulla base di tali premesse può, quindi, riaffermarsi che il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui li collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia.Sulla base di quanta sinora esposto, e possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa Corte (Sez. Un. civ. 13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte none neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall'art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall 'art. 9, comma 1, cod. proc. pen."Il collegio ritiene che non vi sia motivo per discostarsi dal suesposto orientamento, con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell'imputato che, nel caso di specie, è Sassari.P.Q.M.Dichiara la competenza del Tribunale di Sassari cui dispone trasmettersi gli atti.Roma 15 marzo 2011.Depositata in cancelleria 28 aprile 2011&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8355811023570926506?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8355811023570926506/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/diffamazione-su-internet-e-competenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8355811023570926506'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8355811023570926506'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/diffamazione-su-internet-e-competenza.html' title='Diffamazione su internet e competenza del giudice: Cassazione 28.4.2011 n.16307'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-8339725871799860787</id><published>2011-09-10T06:59:00.000-07:00</published><updated>2011-09-10T06:59:44.675-07:00</updated><title type='text'>Danno cagionato da cose in custodia</title><content type='html'>Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in cuatodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsbailità di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinmismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito.SEntenza del 2.8.2010 n. 9748 Tribunale di Milano&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-8339725871799860787?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/8339725871799860787/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/danno-cagionato-da-cose-in-custodia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8339725871799860787'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/8339725871799860787'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/09/danno-cagionato-da-cose-in-custodia.html' title='Danno cagionato da cose in custodia'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3663970146103318528</id><published>2011-08-09T19:08:00.001-07:00</published><updated>2011-08-09T19:08:47.830-07:00</updated><title type='text'>Auguri a tutti di buone vacanze</title><content type='html'>&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3663970146103318528?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3663970146103318528/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/auguri-tutti-di-buone-vacanze.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3663970146103318528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3663970146103318528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/auguri-tutti-di-buone-vacanze.html' title='Auguri a tutti di buone vacanze'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4988313268650638720</id><published>2011-08-07T13:42:00.000-07:00</published><updated>2011-08-07T13:46:58.976-07:00</updated><title type='text'>Nullum crimen sine iniuria</title><content type='html'>Brocardo latino che significa: è da considerarsi reato solo l'offesa a un bene giuridico costituzionalmente tutelato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Insiemente al principio di materialità costituisce presupposto del principio di offensività&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4988313268650638720?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4988313268650638720/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/nullum-crimen-sine-iniura.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4988313268650638720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4988313268650638720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/nullum-crimen-sine-iniura.html' title='Nullum crimen sine iniuria'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3640061053163700056</id><published>2011-08-03T16:12:00.001-07:00</published><updated>2011-08-03T16:12:23.821-07:00</updated><title type='text'>Testimone Geova rifiuta farmaci Magistrato da' assenso</title><content type='html'>Chiede al giudice il permesso di non utilizzare, in caso di necessità, i farmaci e il magistrato l'accontenta. Protagonista della storia che sta suscitando clamore nel mondo sanitario e civile del Veneto una trevigiana di 48 anni, testimone di Geova, che dal giudice tutelare di Treviso Clarice di Tullio ha ricevuto il permesso, e con lei il marito, di non utilizzare farmaci salvavita. La paziente, come indica il Gazzettino, avrebbe già rifiutato tracheotomia e trasfusione, da quanto si è appreso, non sarebbe al momento in immediato pericolo di vita. Le sue disposizioni restano tuttavia chiare: "non voglio che la mia vita venga prolungata - avrebbe detto la donna - se i medici sono ragionevolmente certi che le mie condizioni sono senza speranza".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' ritenuto un decreto 'choc' quello firmato nel gennaio scorso dal giudice tutelare di Treviso Clarice di Tullio per permettere a una paziente di rifiutare le cure destinate alla sua grave malattia degenerativa. Il marito della donna è stato nominato amministratore di sostegno. Il decreto arriva in un momento in cui la legge sul biotestamento, già votato dalla Camera, è in dirittura d'arrivo. Se anche il Senato approverà il testo, la decisione del giudice di Treviso potrebbe essere ininfluente: la tutela della paziente sarebbe infatti solo ed esclusivamente del medico curante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' ritenuto un decreto 'choc' quello firmato nel gennaio scorso dal giudice tutelare di Treviso Clarice di Tullio per permettere a una paziente di rifiutare le cure destinate alla sua grave malattia degenerativa. Il marito della donna è stato nominato amministratore di sostegno. Il decreto arriva in un momento in cui la legge sul biotestamento, già votato dalla Camera, è in dirittura d'arrivo. Se anche il Senato approverà il testo, la decisione del giudice di Treviso potrebbe essere ininfluente: la tutela della paziente sarebbe infatti solo ed esclusivamente del medico curante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BIOTESTAMENTO: ESPERTO, CASO DONNA TREVISO DIMOSTRA LEGGE URGE - Il caso della donna di Treviso testimone di Geova che ha ottenuto dal giudice un decreto che le permette di rifiutare le cure ed i farmaci salvavita destinati alla sua grave malattia degenerativa "rende evidente che una legge sul biotestamento è più che mai necessaria". A sottolinearlo è il bioeticista e membro del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) Francesco D'Agostino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Si rende evidente da un caso come questo - commenta l'esperto - che una legge è indispensabile, perché - spiega - non è possibile affidare ai magistrati, che possono legittimamente anche avere opinioni diverse sulla materia, la determinazione ultima di questioni che riguardano la vita umana". Inoltre, il decreto in questione, rileva D'Agostino, "che fa riferimento genericamente a 'farmaci salvavita', dimostra la delicatezza della questione dal momento che la categoria di tali farmaci non è così rigorosa, e dunque anche una semplice aspirina, in determinate condizioni, può diventare un farmaco salvavita". Secondo il bioeticista, dunque, "la verità è che quando questioni che riguardano la vita umana si intrecciano con valutazioni di carattere medico e farmacologico, è giusto che la legge affidi al medico l'assunzione delle decisioni". Per queste ragioni, ribadisce D'Agostino, "credo che una legge sulle situazioni di fine vita sia realmente indispensabile. L'importante - conclude - è fare in modo che non siano i giudici a stabilire criteri vincolanti in situazioni così delicate".&lt;br /&gt;Fonte ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3640061053163700056?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3640061053163700056/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/testimone-geova-rifiuta-farmaci.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3640061053163700056'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3640061053163700056'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/testimone-geova-rifiuta-farmaci.html' title='Testimone Geova rifiuta farmaci Magistrato da&apos; assenso'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-5902171274635921768</id><published>2011-08-01T19:52:00.000-07:00</published><updated>2011-08-01T19:53:18.673-07:00</updated><title type='text'>Anche un solo episodio di violenza fisica nei confronti del coniuge può comportare l’addebito della separazione</title><content type='html'>Il fatto che risulti provato un unico episodio di percosse, nei confronti di un coniuge da parte dell’altro, non può far ritenere che si tratti di comportamenti di violenza non isolati, avvenuti tra le mura domestiche e, quindi, difficilmente provabili, in mancanza di lesioni evidenti, tramite testi, né che l’episodicità del fatto, laddove ritenuta senza una adeguata e logica motivazione, presuppone “in re ipsa” che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia.&lt;br /&gt;Corte di Cassazione – Sentenza n. 817/2011&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-5902171274635921768?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/5902171274635921768/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/anche-un-solo-episodio-di-violenza.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5902171274635921768'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5902171274635921768'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/08/anche-un-solo-episodio-di-violenza.html' title='Anche un solo episodio di violenza fisica nei confronti del coniuge può comportare l’addebito della separazione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6056600948144420022</id><published>2011-07-31T10:35:00.001-07:00</published><updated>2011-07-31T10:35:36.405-07:00</updated><title type='text'>GIOCHI D'AZZARDO, CONTRIBUENTI.IT: BOOM DI MINORENNI +7,6% NEL 2011.</title><content type='html'>COMUNICATO STAMPA 31.07.2011di contribuenti.it&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SANREMO - "L'Italia ha il primato, in Europa, per la maggior cifra giocata al tavoli da gioco, una media quasi 2.195 euro a persona, che vengono sottratti all'economia reale, minorenni inclusi, il cui numero è passato da 860 mila unità a 3,1 milioni. L'Erario si preoccupa più di fare cassa che di sensibilizzare sulle tematiche di dipendenza da gioco." Lo afferma Vittorio Carlomagno, presidente dell'Associazione Contribuenti Italiani alla presentazione dello studio "Giochi e Usura: il triste primato italiano", avvenuta stamane a Sanremo, che sarà pubblicato su "Contribuenti.it Magazine" del mese di settembre.&lt;br /&gt;Nei primi sei mesi del 2011 si è registrato un aumento delle perdite legate alla dipendenza da giochi e scommesse del 19,7%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono stati lasciati sul tavolo da gioco circa 860 mln in più, con un tendenziale annuo che potrebbe arrivare al 28%.&lt;br /&gt;In Italia, il solo gioco legalizzato coinvolge circa 31,6 MLN di persone, di cui 7,9 MLN con frequenza settimanale, e sviluppa un fatturato di circa 58,9 MLD di euro. Anche il coinvolgimento dei minorenni è aumentato del 7,6%, passando da 860 mila unità a 3,1 milioni. Davvero preoccupante la situazione in Campania dove 32% delle giocate sono effettuate da minorenni, con punte record a Vallo della Lucania con il 35%.&lt;br /&gt;Secondo l'indagine di Contribuenti.it, nel nostro Paese, il consumo e l'abuso di alcol e droghe viene visto come un problema sociale per la collettività e di salute per il singolo, mentre la dipendenza da gioco non viene riconosciuta dallo Stato, e chissà perché, come una malattia sebbene a livello psichiatrico, invece, venga catalogata come una vera e propria patologia. E così, tra il Superenalotto che presenta un montepremi per il "6″ fuori da ogni logica razionale, ed il poker on line legalizzato, non mancano le tentazioni di chi, affetto in maniera latente dal vizio del gioco, rischia di entrare nel tunnel della dipendenza. Ai tempi della crisi, tra l'altro, il fatturato dei giochi di Stato, anziché scendere, aumenta, a conferma di come gli italiani, sempre più disperati, sono alla ricerca di un full d'assi o di una sestina vincente per ottenere ciò che non gli è permesso nella vita reale.&lt;br /&gt;L'Associazione Contribuenti Italiani chiede misure restrittive nei confronti del gioco legalizzato, identificando tutti i giocatori per evitare il riciclaggio del denaro sporco e l'accesso ai minorenni, il divieto al gioco d'azzardo in tutti i luoghi pubblici, sulla scia del divieto delle sigarette e l'aumento della tassazione sulle vincite al fine di renderle meno appetibili, introducendo un'imposta unica sostitutiva su tutti i giochi legalizzati (IUG) pari al 50% della vincita.&lt;br /&gt;"Lo scopo delle istituzioni è quello di educare i cittadini, proteggere la loro salute, mentale e fisica - afferma Vittorio Carlomagno, presidente dell'Associazione Contribuenti Italiani - non di certo quello di indurli a giocare al poker o ad indebitarsi con persone senza scrupoli. Senza contare che sono non pochi i giocatori fanno uso di sostanze stupefacenti o si prostituiscono per racimolare i soldi. Per un reale rilancio dell'economia e per accompagnare il paese dall'uscita della crisi economica - conclude Carlomagno - i risparmi degli italiani dovrebbero entrare in circolazione nel mercato attraverso canali legali e produttivi e non lasciare che le perdite al gioco diventino prima fonte di entrate nelle casse statali."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6056600948144420022?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6056600948144420022/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/giochi-dazzardo-contribuentiit-boom-di.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6056600948144420022'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6056600948144420022'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/giochi-dazzardo-contribuentiit-boom-di.html' title='GIOCHI D&apos;AZZARDO, CONTRIBUENTI.IT: BOOM DI MINORENNI +7,6% NEL 2011.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-491743152675393764</id><published>2011-07-27T14:29:00.000-07:00</published><updated>2011-07-27T14:30:32.923-07:00</updated><title type='text'>L'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale non può essere considera titolo esecutivo.</title><content type='html'>L'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale.&lt;br /&gt;Se è vero che la postdatazione non comporta automaticamente la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, è altrettanto vero che l’assegno postdatato non può valere, però, come titolo esecutivo. Del che pure nullo è il pignoramento eseguito.&lt;br /&gt;Sentenza Cass. Civ. Sez.. III 3 marzo 2010, n. 5069&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-491743152675393764?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/491743152675393764/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/lassegno-bancario-postdatato-il-quale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/491743152675393764'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/491743152675393764'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/lassegno-bancario-postdatato-il-quale.html' title='L&apos;assegno bancario &quot;postdatato&quot;, il quale svolge le funzioni proprie della cambiale non può essere considera titolo esecutivo.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7870705249904085775</id><published>2011-07-27T14:27:00.000-07:00</published><updated>2011-07-27T14:29:15.059-07:00</updated><title type='text'>la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità</title><content type='html'>Il luogo in cui avviene la notificazione, pur se non espressamente menzionato nella relazione di notifica, può desumersi dall'intero contesto dell'atto ivi inclusa la sua intestazione, dal quale possono desumersi le indicazioni mancanti.&lt;br /&gt;Sicchè la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di provocare la nullità dell'atto.&lt;br /&gt;Identificato il luogo in cui è avvenuta la notificazione, la consegna dell'atto ad altro avvocato, collaboratore di studio del&lt;br /&gt;destinatario, è corretta.&lt;br /&gt;Sentenza Cass. Civ. Sez. III, 03-03-2010, n. 5079&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7870705249904085775?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7870705249904085775/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/la-mancata-specificazione-del-luogo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7870705249904085775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7870705249904085775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/la-mancata-specificazione-del-luogo.html' title='la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6015636251173187851</id><published>2011-07-27T13:02:00.001-07:00</published><updated>2011-07-27T13:02:22.435-07:00</updated><title type='text'>Favoreggiamento sì, sfruttamento no per “l’autista” della prostituta se non si prova che intasca denaro</title><content type='html'>Tutta da motivare la misura di sicurezza per l’uomo che accompagna la “lucciola” nella zona-hard&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6015636251173187851?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6015636251173187851/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/favoreggiamento-si-sfruttamento-no-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6015636251173187851'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6015636251173187851'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/favoreggiamento-si-sfruttamento-no-per.html' title='Favoreggiamento sì, sfruttamento no per “l’autista” della prostituta se non si prova che intasca denaro'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-840622306653526629</id><published>2011-07-26T18:36:00.000-07:00</published><updated>2011-07-26T18:38:44.581-07:00</updated><title type='text'>Opposizione a decreto ingiuntivo: termini</title><content type='html'>Ai termini di opposizione si applica la sospensione feriale e che l'iscrizione a ruolo ora deve farsi sempre entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (Cass. 19246/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Termini:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per instaurare un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'atto di citazione in opposizione va effettuato entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso; qualora il decreto non venga consegnato nelle mani del debitore, ma ad esempio ad un familiare o al portiere di uno stabile, ovvero venga depositato in giacenza presso l'ufficio postale, il termine inizia a decorrere dal decimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata (cartolina verde) di avviso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si tenga presente che qualora il decreto non sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito in cancelleria (90 giorni se il debitore è all'estero) esso diviene inefficace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Competenza:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta avanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento; tale competenza è funzionale e inderogabile e non può essere modificata per ragioni di materia o connessione, anche qualora il giudice che l'ha emesso era imcompetente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'opposizione, come noto, da' luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Con la conseguenza che, nel caso in cui il decreto opposto venga revocato in tutto o in parte dal giudice, questi può, e se richiesto deve, pronunciarsi sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. 5754/2009).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel procedimento di opposizione il creditore, pur vestendo il ruolo dell'opposto, assume la parte di attore sostanziale in quanto sarà chiamato a provare la sussistenza del proprio diritto attraverso l'allegazione di documenti e/o la produzione di prove; specularmente il debitore, pur vestendo il ruolo di attore opponente, dovrà semplicemente resistere alle accuse mosse, eventualmente provando la causa di estinzione o l'inesistenza del diritto o facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, tuttavia non essendo tenuto all'onere della prova.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-840622306653526629?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/840622306653526629/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/opposizione-decreto-ingiuntivo-termini.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/840622306653526629'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/840622306653526629'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/opposizione-decreto-ingiuntivo-termini.html' title='Opposizione a decreto ingiuntivo: termini'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2373578687772854465</id><published>2011-07-25T12:45:00.000-07:00</published><updated>2011-07-25T12:46:11.614-07:00</updated><title type='text'>«Vendesi auto, Abs di serie»: la pubblicità è sbagliata, ma niente risoluzione del contratto</title><content type='html'>Esclusa l’essenzialità del vizio se l’acquisto avviene dopo accurati controlli e la prova su strada&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2373578687772854465?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2373578687772854465/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/vendesi-auto-abs-di-serie-la-pubblicita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2373578687772854465'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2373578687772854465'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/vendesi-auto-abs-di-serie-la-pubblicita.html' title='«Vendesi auto, Abs di serie»: la pubblicità è sbagliata, ma niente risoluzione del contratto'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6472449190468835059</id><published>2011-07-21T12:30:00.001-07:00</published><updated>2011-07-21T12:30:34.744-07:00</updated><title type='text'>La bimba entra nel giardino, il cane l’assale: il padrone di casa paga i danni</title><content type='html'>Escluso il caso fortuito: l’animale era libero e il cancello inadeguato a impedire l’ingresso di estranei&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-6472449190468835059?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/6472449190468835059/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/la-bimba-entra-nel-giardino-il-cane.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6472449190468835059'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/6472449190468835059'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/la-bimba-entra-nel-giardino-il-cane.html' title='La bimba entra nel giardino, il cane l’assale: il padrone di casa paga i danni'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-5589786810678231920</id><published>2011-07-20T12:36:00.001-07:00</published><updated>2011-07-20T12:36:53.148-07:00</updated><title type='text'>Contratto risolto, l’auto in leasing non è restituita: no all’appropriazione indebita, stop al sequestro</title><content type='html'>La mancata restituzione integra al più la responsabilità civile, manca l’elemento psicologico del reato&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-5589786810678231920?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/5589786810678231920/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' 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src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-5143867306191101955</id><published>2011-07-18T12:54:00.001-07:00</published><updated>2011-07-18T12:54:26.657-07:00</updated><title type='text'>Il baby-spacciatore evita la condanna se fa il bravo a scuola</title><content type='html'>Premiata la condotta del minore immigrato che mostra ravvedimento nella comunità che lo ospita&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-5143867306191101955?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/5143867306191101955/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/il-baby-spacciatore-evita-la-condanna.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5143867306191101955'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/5143867306191101955'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/il-baby-spacciatore-evita-la-condanna.html' title='Il baby-spacciatore evita la condanna se fa il bravo a scuola'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-3858536323389838957</id><published>2011-07-17T10:48:00.000-07:00</published><updated>2011-07-17T10:49:16.179-07:00</updated><title type='text'>CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari -</title><content type='html'>Edizione n. 20 del 6 Luglio 2011 aggiornata con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 in G.U. n.155, entrato in vigore il 6 luglio 2011 decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 Art. 37 omissis 3bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-3858536323389838957?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/3858536323389838957/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/contributo-unificato-per-le-spese-degli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3858536323389838957'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/3858536323389838957'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/contributo-unificato-per-le-spese-degli.html' title='CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari -'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-7651186602511806064</id><published>2011-07-16T14:19:00.000-07:00</published><updated>2011-07-16T14:20:24.263-07:00</updated><title type='text'>Omicidio volontario, illegittima la norma sulla custodia cautelare</title><content type='html'>Con la sentenza n. 164, depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-7651186602511806064?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/7651186602511806064/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/omicidio-volontario-illegittima-la.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7651186602511806064'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/7651186602511806064'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/omicidio-volontario-illegittima-la.html' title='Omicidio volontario, illegittima la norma sulla custodia cautelare'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-2712112423167878702</id><published>2011-07-14T12:58:00.001-07:00</published><updated>2011-07-14T12:58:34.136-07:00</updated><title type='text'>Tassista ucciso: aggressore condannato a 16 anni.</title><content type='html'>E' stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi Morris Ciavarella, uno dei tre aggressori che lo scorso ottobre pestarono a sangue il tassista milanese Luca Massari, morto dopo un mese di coma. La sentenza e' stata emessa con il rito abbreviato dal gup di Milano Stefania Donadeo che ha anche rinviato a giudizio gli altri due imputati sempre per omicidio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il pm di Milano Tiziana Siciliano aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Il gup, mantenendo l'imputazione per omicidio volontario, ha escluso l'aggravante della crudeltà e concesso a Ciavarella le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante per futili motivi. Dunque il giudice è partito dalla pena base di 24 anni per il reato di omicidio volontario, ridotta poi a 16 per lo sconto del rito abbreviato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli altri due aggressori, la fidanzata di Ciavarella, Stefania Citterio, e il fratello di lei, Pietro, sono stati rinviati a giudizio, assieme ad un altro imputato accusato di favoreggiamento, e il processo comincerà il 16 ottobre davanti alla Corte d'assise di Milano. Il giudice ha anche disposto un risarcimento a titolo di provvisionale di 50 mila euro per i genitori e di 20 mila euro per il fratello del tassista e per gli zii, tutti parti civili nel procedimento. Massari era stato aggredito lo scorso 10 ottobre in via Ghini, periferia sud di Milano, dopo avere investito inavvertitamente un cane e dopo essere sceso dal suo taxi per scusarsi. Era morto poi l'11 novembre scorso, dopo un mese di coma. Stando alle indagini del pm, è stato Ciavarella, 31 anni, a sferrare gli ultimi due micidiali colpi, compresa una ginocchiata in faccia, al tassista, che in precedenza era stato insultato e massacrato di botte dai due fratelli Citterio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FAMILIARI, RISPOSTA GIUSTIZIA C'E' STATA - "C'é stata la risposta della giustizia": lo ha affermato il legale dei familiari del tassista Luca Massari, che ha parlato con a fianco il fratello dell'uomo ucciso, Marco, dopo la condanna dell'aggressore Morris Ciavarella a 16 anni di reclusione per omicidio volontario e il rinvio a giudizio degli altri due imputati. "L'importante è che stesse in piedi l'accusa di omicidio volontario e così è stato", ha spiegato l'avvocato Cristiana Totis, chiarendo anche che sarebbe stata lei a parlare a nome dei familiari. Nonostante il pm avesse chiesto una condanna a trent'anni, secondo il legale, "é importante la risposta che é arrivata oggi con la condanna per omicidio volontario". Il legale ha &lt;br /&gt;precisato che i familiari non faranno appello contro la sentenza.&lt;br /&gt;Fonte: ansa.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-2712112423167878702?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/2712112423167878702/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/tassista-ucciso-aggressore-condannato.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2712112423167878702'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/2712112423167878702'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/tassista-ucciso-aggressore-condannato.html' title='Tassista ucciso: aggressore condannato a 16 anni.'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-4404435578391330631</id><published>2011-07-13T12:14:00.001-07:00</published><updated>2011-07-13T12:14:42.409-07:00</updated><title type='text'>Il dottore in legge che esercita dopo aver superato l’esame ma prima dell’iscrizione all’albo commette esercizio abusivo della professione</title><content type='html'>Vietato autenticare la firma in calce al mandato del cliente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-4404435578391330631?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/4404435578391330631/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/il-dottore-in-legge-che-esercita-dopo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4404435578391330631'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/4404435578391330631'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/il-dottore-in-legge-che-esercita-dopo.html' title='Il dottore in legge che esercita dopo aver superato l’esame ma prima dell’iscrizione all’albo commette esercizio abusivo della professione'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1854100221399324109</id><published>2011-07-12T12:45:00.000-07:00</published><updated>2011-07-12T12:46:05.266-07:00</updated><title type='text'>Migliaia di dosi di hashish pronte per la vendita: al pusher niente aggravante dell’ingente quantità</title><content type='html'>Inasprimento di pena solo se il principio attivo supera 50 chili&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1854100221399324109?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1854100221399324109/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/migliaia-di-dosi-di-hashish-pronte-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1854100221399324109'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1854100221399324109'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/migliaia-di-dosi-di-hashish-pronte-per.html' title='Migliaia di dosi di hashish pronte per la vendita: al pusher niente aggravante dell’ingente quantità'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-1460629946488969746</id><published>2011-07-09T12:40:00.003-07:00</published><updated>2011-07-09T12:40:41.914-07:00</updated><title type='text'>Sentenza non definitiva: termine per l'esercizio della riserva d'appello</title><content type='html'>In caso di mancato esercizio della facoltà di riserva dell'impugnazione differita, la sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale articolo prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, col chiaro intento non di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli, nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi, senza che tale interpretazione della citata norma possa ritenersi pregiudizievole per i diritti di difesa della parte.&lt;br /&gt;(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito, ancorché detta sentenza non risultasse comunicata).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8221361358481034557-1460629946488969746?l=consulenzalegaleprobono.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/feeds/1460629946488969746/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/sentenza-non-definitiva-termine-per_09.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1460629946488969746'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8221361358481034557/posts/default/1460629946488969746'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://consulenzalegaleprobono.blogspot.com/2011/07/sentenza-non-definitiva-termine-per_09.html' title='Sentenza non definitiva: termine per l&apos;esercizio della riserva d&apos;appello'/><author><name>antonio saracino</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12611469045052202740</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8221361358481034557.post-6218017146419814077</id><published>2011-07-09T12:40:00.001-07:00</published><updated>2011-07-09T12:40:33.318-07:00</updated><title type='text'>Sentenza non definitiva: termine per l'esercizio della riserva d'appello</title><content type='html'>In caso di mancato esercizio della facoltà di riserva dell'impugnazione differita, la sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e perciò, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l'art. 340 c.p.c. preveda la possibilità di esercitare la facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacché tale articolo prevede che detta facoltà vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, col chiaro intento non di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati artt. 325 e 327 c.p.c., bensì di restringerli, nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi, senza che tale interpretazione della citata norma possa ritenersi pregiudizievole per i diritti di difesa della parte.&lt;br /&gt;(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito, ancorché detta sentenza non risultasse comunicata).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' 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